Le misure cautelari: caratteri e disciplina giuridica

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Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza e determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati (ex art. 272-325 c.p.p. l. n. 332/1995).

Possono essere adottate dall’autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale e la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in misure cautelari personali e reali. Le prime si distinguono in coercitive e interdittive.

Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale e sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale. Per la loro applicazione richiedono l’esistenza di due ordini di requisiti, i gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273, co. 1, c.p.p.), e le esigenze cautelari (ex art. 274 c.p.p.).

In relazione ai criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare, e devono essere osservati anche il principio di adeguatezza, secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata esclusivamente come extrema ratio, cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, nei quali è obbligatoria), e il principio di proporzionalità, secondo il quale la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione.

In relazione alle misure cautelari personali coercitive l’articolo 280 del codice di procedura penale stabilisce le loro condizioni di applicabilità disponendo che salvo eccezioni, esse possono essere applicate “esclisivamente quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni”, e che la custodia cautelare in carcere “può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni”.

Questa classe di misure comprende il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla persona offesa, il divieto o l’obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare in luogo di cura.

Le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale che limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, interamente o in parte. Salvo le previsioni di disposizioni particolari, possono essere applicate quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (ex art. 287 c.p.p.).

Esse sono:

La sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori

La sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Le misure cautelari reali sono provvedimenti giudiziali che incidono su beni patrimoniali. Sono distinte in due tipologie, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo.

Il fine comune è garantire l’esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l’utilizzo di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze delle misure cautelari, disciplinate dal Libro IV del codice di procedura penale, sono provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, prima di una sentenza di condanna o di proscioglimento.

Nonostante le previsioni costituzionali (ex artt. 13, 27 e 111 co. 7) e le tutele afferenti la libertà personale in esse previste e disciplinate, il Legislatore ha previsto, se  ricorrano determinate condizioni l’applicazione di provvedimenti che incidono sulla sfera dei diritti e delle facoltà (libertà personale, disponibilità economica) del soggetto indagato o imputato, ben prima di una definitiva pronuncia sulla sua responsabilità penale.

 

Prima di delineare le misure cautelari occorre soffermarsi, seppur brevemente, sulle misure precautelari come l’arresto in flagranza ed il fermo.

Anch’esse non essendo codicistacamente definite come misure cautelari, comportano lo stesso delle restrizioni alla libertà personale e da ciò, per l’appunto, ne deriva la denominazione di “misure precautelari”.

 

Rappresentano una anticipazione delle misure cautelari disposte dal giudice.

Queste misure, in caso di necessità ed urgenza e per finalità di pubblica sicurezza, saranno applicate direttamente dalla Polizia Giudiziaria, ma dovranno essere oggetto di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria (entro il termine perentorio di 96 ore, cosi come previsto ex art. 390 c.p.p. e nello specifico, nelle prime 48 ore dovrà essere presentata la richiesta di convalida, mentre nelle 48 ore successive il giudice dovrà provvedere).

Perché si possa procedere al fermo di una persona il Legislatore ha previsto la necessaria sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga.

 

Il fermo è disposto, in via principale, dal pubblico ministero e  in via sussidiaria dalla polizia  giudiziaria (prima dell’assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero, o se, considerata la situazione di emergenza, non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero).

Oltre a questi elementi (gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga), l’articolo che ne disciplina il contenuto stabilisce che il fermo deve essere consentito dal titolo del delitto per il quale deve essere stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei, cioè si deve trattare di delitto relativo alle armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico.

 

Al contrario, l’arresto potrà essere eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria, ma esclusivamente dove ci sia la flagranza del reato o la quasi flagranza (durante il compimento dello stesso o subito dopo e nell’immediatezza della fuga).

L’arresto può essere obbligatorio oppure facoltativo (a discrezione della polizia giudiziaria) e questa diversità è dovuta al tipo di reato e alla consequenziale pena prevista e comminata dal codice penale.

Ritornando alle misure cautelari è bene ricordare che per sottoporvi qualcuno è necessario che a suo carico sussistano gravi indizi di colpevolezza e che il fatto non sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né che sussistano cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

 

Nella fase delle indagini preliminari per gravi indizi di colpevolezza si intendono quelle “circostanze, collegate o collegabili a un determinato fatto, il quale peso probatorio può essere rilevante o molto modesto, e la quale normale caratteristica è che, valutate singolarmente e separatamente, sono equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall’inerenza al fatto da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e quella “rilevante possibilità” richiesta perché, a norma dell’articolo  273 del codice di procedura penale si possa parlare di “gravi indizi” di colpevolezza”.

 

Con le parole “gravi indizi di colpevolezza”, si devono intendere quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che contenendo anche alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e  consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di altri elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata “possibilità di colpevolezza” .

 

Le misure cautelari devono rispondere anche ai criteri di adeguatezza e proporzionalità all’entità del fatto ed alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

L’adeguatezza, valutata considerando gli interessi in gioco, comporterà l’applicazione della misura cautelare più idonea al caso concreto, capace di soddisfare l’esigenza di tutela, mentre la proporzionalità consentirà di compiere una comparazione tra il sacrificio, in termini di libertà, che deve subire l’interessato e la gravità del fatto compiuto. 

Allegato

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Dott.ssa Concas Alessandra

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