Le misure alternative alla detenzione

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Le misure alternative alla detenzione sono l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, la semilibertà e l’ammissione al regime di semilibertà.

Un discorso a parte meritano la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.

La funzione di queste misure è rappresentata dalla circostanza che esse costituiscono un beneficio riconosciuto ai condannati che, in presenza di determinati requisiti ne risultino meritevoli, pertanto se venissero meno i presupposti, le stesse misure potrebbero essere revocate.

Competente a decidere riguardo la concessione oppure revoca delle suddette misure è il Tribunale di Sorveglianza del luogo nel quale si esegue la pena.

Scorriamole brevemente nel dettaglio.

Affidamento in prova ai servizi sociali.

La disciplina giuridica dell’affidamento in prova ai servizi sociali è contenuta all’art. 47 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

L’affidamento in prova ai servizi sociali, consiste nell’affidamento di chi sia stato condannato ad una pena detentiva al servizio sociale, al di fuori dell’istituto carcerario, per un periodo pari alla pena da scontare.

È di solito valutata in modo favorevole l’istanza di chi possa dimostrare di potere svolgere al di fuori dell’istituto una stabile occupazione lavorativa.

L’affidamento può essere concesso se la pena detentiva da scontare non superi i 3 anni, oppure i 4 anni, solo in casi particolari, e precisamente se la pena debba essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che vi si intenda sottoporre.

In questo caso lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza deve essere dimostrato con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

L’istanza di affidamento può esser proposta nel corso dell’esecuzione della pena (semprechè rientrante nei limiti di tre anni, in questo caso di pena residua da scontare) dall’interessato O da un suo difensore alla Procura della Repubblica e deve essere preceduta da un periodo di osservazione della personalità del condannato in istituto per il periodo della durata di almeno un mese che, ai fini della concessione, deve avere un esito positivo.

La suddetta istanza può essere anche proposta prima dell’esecuzione della pena.

In questo caso l’istanza è rivolta direttamente al Pubblico Ministero che, sospende l’esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, notificando al condannato l’ordine di carcerazione con contestuale avviso della facoltà di potere richiedere il beneficio di una delle misure alternative mediante la presentazione della relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica.

Nel caso di concessione del beneficio, il servizio sociale dovrà controllare la condotta del soggetto e riferire periodicamente al Tribunale di Sorveglianza.

L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

La detenzione domiciliare.

La disciplina giuridica della detenzione domiciliare è contenuta all’art. 47 ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

La detenzione domiciliare è stata introdotta con la Legge 10 ottobre 1986 n. 663, cosiddetta Legge Gozzini, e consiste nella possibilità di espiare la pena nella propria abitazione oppure in altro luogo di privata dimora.

Analogamente all’affidamento in prova ai servizi sociali, il beneficio della detenzione domiciliare può essere concesso nei casi nei quali la pena detentiva, anche residua di maggior pena, non superi i tre anni.

A differenza dell’affidamento, la detenzione domiciliare può essere concessa solo in casi particolari, e precisamente:

nei confronti di donne incinta o che allattano la prole o che abbiano figli conviventi di età inferiore a 5 anni, nei confronti di persone che versino in grave stato di salute, nei confronti di persone di età superiore a 70 anni e nei confronti dei minori di anni 21 per motivi di studio, di lavoro o di famiglia.

Questo beneficio, a parità degli altri, è revocato quando il soggetto ha un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte con la concessione della misura.

La Legge Simeone 27 maggio 1998 n. 165, cosiddetta Legge Simeone, ha introdotto un ulteriore criterio applicativo della detenzione domiciliare con riferimento a una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle suddette condizioni, se non ricorrendo i presupposti per l’affidamento in prova ai servizi sociali, questa misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati .

Le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti detenuti oppure internati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, del all’art. 47 quater della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario), sono state introdotte con la Legge 12 luglio 1999 n. 231(disposizioni in materia di esecuzione della pena ,di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficenza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave), perché la precedente Legge del ‘93 le applicava in maniera esclusiva ai soggetti affetti da AIDS conclamata.

L’art. 47 quater prevede che l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare possono essere applicate anche oltre i limiti di pena predeterminati, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o che intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo riguardo l’attuazione del programma.

La semilibertà.

La disciplina giuridica della semilibertà è contenuta all’art. 48 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

Il regime di semilibertà, di cui all’art. 48 dell’Ordinamento Penitenziario., consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative anche autonome, istruttive oppure utili al reinserimento sociale, come ad esempio un’attività di volontariato.

Il detenuto, che indossa abiti civili, diversamente dall’affidamento in prova, non esce dall’istituto per essere affidato ai centri di servizio sociale.

L’ammissione al regime di semilibertà.

La disciplina giuridica del regime di semilibertà è contenuta all’art. 50 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

L’ammissione alla semilibertà, (ex art. 50 Ordinamento Penitenziario) prescrive che possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena, oppure,, se si tratta di condannato per uno dei delitti indicati dal comma 1 dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, di almeno due terzi di essa.

L’internato può essere ammesso in ogni tempo.

Nei casi previsti dall’art 47 dell’Ordinamento Penitenziario, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale (che è una misura più vantaggiosa rispetto alla semilibertà), il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena.

La legge Simeone ha anche introdotto la possibilità che questa misura sia disposta in un tempo successivo all’inizio dell’esecuzione della pena se il condannato abbia dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale.

La liberazione anticipata.

La disciplina giuridica della liberazione anticipata è contenuta all’art. 54 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

La liberazione anticipata non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione, nonostante sia collocata nel Capo VI (intitolato “Misure alternative alla detenzione”) della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario (art. 54 o. p.)

Essa, per questo, consiste in una riduzione della pena, a differenza delle misure alternative alla detenzione che si limitano ad agire sulla modalità di esecuzione della stessa.

Precisamente, la riduzione è pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di pena espiata, compreso il periodo di custodia cautelare e di detenzione domiciliare, e riguarda il detenuto che ha tenuto una regolare condotta ed ha anche partecipato alla attività di osservazione e trattamento.

La liberazione condizionale.

Lo stesso dicasi per la liberazione condizionale, disciplinata dagli art. 176 e 177 del Codice penale, con le modifiche apportate dalle leggi n. 1634 del 1962 e n. 663 del 1986 e sotto il profilo processuale dalla legge n. 6 del 1975, la quale comporta la sospensione dell’esecuzione della pena per un certo tempo, trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso un altro reato la pena si estingue.

L’istituto ha la finalità principale di prevenire la ricaduta nel reato, favorendo il ravvedimento dei colpevoli, tuttavia è anche strumento utilizzato per conseguire una migliore disciplina negli istituti penitenziari.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE:

L’articolo è rielaborazione e integrazione di alcune

Interviste realizzate a margine del Convegno

Internazionale di Diritto Processuale Penale

svoltosi a Cagliari e Pula nel giugno scorso.

Dott.ssa Concas Alessandra

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