Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

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Le indagini preliminari sono state introdotte nel codice di procedura penale dall’art. 326, sono una fase del procedimento penale precedente all’eventuale processo.

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale, ne consegue che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato (ex art. 358 cp.p.) perché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

Il primo passo è compiuto di solitito dalla polizia giudiziaria, la quale però si è vista limitare molte libertà con la riforma.

La polizia giudiziaria può avviare proprie indagini autonomamente e assicurare la cessazione del reato oltre che acquisire gli elementi necessari, ma ne deve dare avviso senza ritardo al Pubblico Ministero (prima della riforma il limite era 48 ore), il quale deve compiere le attività da questo delegate, anche di propria iniziativa.

Al contrario di quello che avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non hanno valore probatorio, salvo ledisposizioni relative all’incidente probatorio.

Nell’attuale sistema, si è dato risalto al principio del contraddittorio, e nelle indagini preliminari si acquisiscono esclusivamente elementi di prova al fine di valutare l’esercizio o meno dell’azione penale.

Nel fascicolo del dibattimento confluiscono, e rilevano ai fini della prova, gli atti assunti con l’incidente probatorio e gli atti irripetibili compiuti dall’accusa e dalla difesa, accertamenti tecnici irripetibili, risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti, mentre gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari, ma anche nell’udienza preliminare, che non hanno la caratteristica dell’irripetibilità confluiscono nel fascicolo delle parti, e almeno per il momento, non assumono nessun valore probatorio.

Le attività che può compiere il pubblico ministero sono disciplinate dagli articoli 358 e seguenti del codice di procedura penale.

Il pubblico ministero può procedere al compimento di accertamenti tecnici irripetibili secondo la disciplina posta dall’articolo 360 del codice di procedura penale, e in questo caso nominerà un consulente che avrà l’obbligo di rispondere ai quesiti formulati dal Pubblico Ministero.

Costui deve informare la persona offesa dal reato, l’indagato e il suo difensore perché questi possano nominare a loro volta al massimo due consulenti tecnici.

I difensori e gli eventuali consulenti tecnici hanno diritto ad assistere al conferimento dell’incarico e partecipare alle operazioni formulando osservazioni e pareri cui deve essere fatta menzione nel verbale.

La difesa dell’indagato può chiedere, prima del conferimento dell’incarico, che si proceda attraverso l’incidente probatorio.

In questo caso il Pubblico Ministero potrà procedere negli accertamenti tecnici se un loro rinvio comporti che questi non possano essere più utilmente compiuti.

Se questa condizione non è rispettata e il Pubblico Ministero procede al compimento degli accertamenti, questi sono inutilizzabili.

L’indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico.

Il pubblico ministero può disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai tre mesi se si tratta di reati comuni, mentre per i reati di maggiore allarme sociale non possono essere mai fornite informazioni all’indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini.

Secondo il disposto dell’articolo 369 del codice di procedura penale, l’indagato ha diritto a ricevere l’avviso di garanzia quando deve essere compiuto un atto (“atto garantito”) al quale ha diritto di partecipare il suo difensore.

In caso contrario l’indagato ne verrà a conoscenza se il Pubblico ministero esercita l’azione penale inviando l’avviso di conclusione delle indagini(ex art. 415 bis c.p.p.).

Viene comunicato il diritto di predisporre un difensore, e se questo non avvenga, viene incaricato uno d’ufficio.

In alcuni atti il difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l’interrogatorio, l’ispezione e il confronto.

In altri può assistere senza avvertimento, come perquisizione e sequestro.

Il difensore può anche consultare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali atti, che devono essere depositati dal Pubblico Ministero entro tre  giorni dal compimento dell’atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.

Secondo l’articolo 405 del codice di procedura penale, la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che non si proceda per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2 lettera a), per i quali la durata è di un anno.

Il Pubblico Ministero, ( ex art. 406 c.p.p.) può chiedere al Giudice per le indagini preliminari (GIP) una proroga, per giusta causa, non eccedente altri sei mesi.

Possono essere richieste anche altre proroghe per particolare complessità delle indagini, sempre non eccedenti i sei mesi.

La proroga è accordata dal giudice dieci giorni prima la scadenza del termine e notificata all’indagato e alla persona offesa che ha fatto richiesta di essere informata.

Il giudice deve fare lo stesso procedimento se non ritenga di accordare la proroga fissando l’udienza in camera di consiglio.

La durata massima delle indagini non può superare i diciotto mesi o i due anni nel caso dei delitti ex articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

Al fine di una più precisa cronaca, prendiamo in consoderazione la figura del giudice per indagini preliminari (GIP).

Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale, presta la sua funzione in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di garanzia.

La figura del GIP fu introdotta nell’ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore.

Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che li aveva), ma provvede esclusivamente su istanza di parte (c.d giurisdizione semipiena), i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).

Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento.

Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono di solito quelli che il pubblico ministero decide di allegare all’istanza che presenta.

Ad esempio, insieme alla richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare, il Pubblico Ministero deve trasmettere, però, gli elementi a favore dell’indagato.

Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari, tra i provvedimenti più importanti del GIP vi è l’ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.

Il GIP accoglie oppure no la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzate dal pubblico ministero, nonché l’autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti, ed è competente per alcuni procedimenti speciali tra i quali il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il decreto penale di condanna.

Dott.ssa Concas Alessandra

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