Le indagini dell’avvocato difensore

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L’avvocato difensore, allo stesso modo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (dei quali abbiamo scritto in questa sede in precedenza), può svolgere indagini e raccogliere elementi di prova in favore della persona assistita,che possono essere utilizzate nel procedimento penale.

In seguito all’entrata in vigore della legge numero 397/2000, anche l’avvocato difensore, durante le indagini, ha la facoltà di svolgere  indagini allo scopo di “ricercare e individuare elementi di prova a favore del suo assistito” (art. 327 bis c.p.p.).

L’avvocato acquisisce questa facoltà dal momento che riceve l’incarico professionale.

L’articolo 327 bis del codice di procedura penale rubricato “attività investigativa del difensore” recita:

Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.

 La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

 Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

La disposizione si inserisce in quella riforma dell’impianto codicistico atta a garantire una maggiore tutela al diritto di difesa tecnica nel corso delle indagini preliminari, predisponendo un’attenta disciplina relativa alle indagini difensive.

Durante le indagini preliminari, il diritto dell’indagato alla difesa tecnica può avvenire essenzialmente in tre modi.

Come assistenza agli atti investigativi messi in atto dalla polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Attraverso la presentazione di memorie e richieste alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero.

Attraverso lo svolgimento di indagini difensive.

Attraverso la terza forma di assistenza, si cerca di garantire la regolarità formale degli atti, la genuinità dei suoi esiti, il diritto fondamentale dell’individuo a usufruire di una difesa che  gli possa evitare conseguenze pregiudizievoli.

In che modo l’avvocato difensore riceve dichiarazioni e assume informazioni

L’avvocato difensore può acquisire notizie, attraverso un colloquio che non viene documentato, da parte delle persone che possono riportare circostanze utili allo scopo dell’attività investigativa o chiedere alle stesse di rendere una dichiarazione scritta o di fornire informazioni che possano essere documentate a norma dell’articolo 391 ter del codice di procedura penale.

L’avvocato difensore dovrà sempre avvisare le persone che sente della sua qualità, dello scopo del colloquio e dell’obbligo di dichiarare se sono indagate o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, del divieto di parlare con altri delle domande che sono state loro formulate da parte della polizia giudiziaria o da parte del pubblico ministero e le risposte che hanno fornito e delle responsabilità penali che conseguono alle dichiarazioni che dovessero risultare false.

L’avvocato difensore deve specificare se si vuole limitare a conferire o ricevere dichiarazioni o assumere informazioni.

 

Se si rivolge a una persona detenuta deve avere un’autorizzazione specifica, mentre, se si rivolge a una persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato ne deve dare avviso, almeno un giorno prima, al suo avvocato difensore, per il quale si rende necessario presenziare.

Le richieste alla Pubblica Amministrazione

Allo scopo delle indagini difensive è anche possibile richiedere documenti che sono in possesso della Pubblica Amministrazione.

Si deve rivolgere un’istanza apposita alla Pubblica Amministrazione che ha formato o detiene in modo stabile il documento di interesse (art. 391 quater c.p.p.).

L’avvocato difensore e l’accesso ai luoghi

L’avvocato difensore, quando effettua un accesso per vedere lo stato dei luoghi e delle cose, in modo da procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi, può redigere un verbale nel quale dovrà scrivere la data e il luogo dell’accesso, le sue generalità e quelle dei soggetti presenti, la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose e l’indicazione degli eventuali rilievi (art. 391 sexies c.p.p.).

Previa autorizzazione motivata da parte del giudice, è possibile accedere anche a luoghi privati o non aperti al pubblico senza che si debba avere il consenso di chi ne ha la disponibilità, mentre è escluso l’accesso ai luoghi di abitazione e alle loro pertinenze se non si renda necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 391 septies c.p.p.).

Il fascicolo dell’avvocato difensore

I risultati delle indagini difensive che costituiscono elementi di prova a favore della persona assistita, vanno a finire nel cosiddetto fascicolo del difensore e possono essere presentati al giudice in modo diretto, durante le indagini preliminari e nell’udienza preliminare quando deve adottare una decisione con l’ingresso della parte privata.

Gli elementi difensivi raccolti possono essere presentati in modo diretto al giudice dal difensore.

Lo stesso difensore dovrebbe conoscere un procedimento penale, perché lo consideri anche nel quando debba adottare una decisione per la quale non è previsto sentire la parte assistita.

Si possono anche presentare al pubblico ministero.

Il pubblico ministero può prendere visione lo stesso del fascicolo dell’avvocato difensore ed estrarre copia della documentazione prima che si adotti una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro discorso.

In che modo vengono utilizzate le investigazioni difensive

Le dichiarazioni che vengono inserite nel fascicolo dell’avvocato difensore possono essere utilizzate dalle parti per fare delle contestazioni nell’esame testimoniale, della sopravvenuta impossibilità di ripetizione di atti e della lettura delle dichiarazioni fatte durante le indagini preliminari o nell’udienza preliminare da parte dell’imputato assente oppure che rifiuti di essere sottoposto ad esame.

 

Le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato

Qualche anno fa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 9198/2017) ha evidenziato che, in relazione al giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive possono essere utilizzati per la decisione nell’unica ipotesi nella quale gli atti i relativi siano stati depositati nel fascicolo del Pubblico Ministero prima che vengano ammessi al rito speciale.

 

In presenza di simili circostanze, è lecito ritenere che se si dovesse procedere con giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, gli atti in questione possono essere prodotti anche durante lo svolgimento dell’udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato (art. 438 c.p.p.).

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