Le indagini del Pubblico Ministero

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Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, provvede a scriverla nel registro apposito.

Una volta espletata la sopra scritta procedura, svolge le indagini preliminari necessarie, che gli consentiranno di determinarsi in relazione all’esercizio dell’azione penale.

 

Il Magistrato esegue i necessari accertamenti sui fatti e sulle circostanze che vanno a favore della persona sottoposta alle indagini.

Non si può limitare a considerare in modo esclusivo gli elementi che vanno contro il soggetto, ma deve prendere in considerazione la situazione sulla quale deve indagare nel suo complesso.

 

Gli accertamenti, i rilievi e il prelievo di campioni biologici

Il Pubblico Ministero, si occupa di svolgere accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, avvalendosi per simili azioni e per le quali si rendono necessarie di uno o più tecnici (art. 359 c.p.p.).

Per queste e per le altre operazioni per le quali sono necessarie delle specifiche competenze, di uno o più tecnici (art. 359 c.p.p.).

 

In presenza di simili circostanze nelle quali gli accertamenti assumono il carattere dell’irripetibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “il Pubblico Ministero,  avvisa senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”, in modo che si proceda in contraddittorio all’accertamento (art. 360 c.p.p.).

In questa circostanza il Pubblico Ministero invia per posta all’indagato e alla persona offesa un’informazione di garanzia, provvedendo a indicare con la stessa, le norme di legge che sono state violate, la data e il luogo del fatto, invitando ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).

 

Durante le indagini, può anche procedere al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, rispettando il contenuto dell’articolo 359-bis del codice di procedura penale

 

L’individuazione delle persone o delle cose

Nella circostanza nella quale si dovesse rendere necessario per la prosecuzione immediata delle indagini, il Pubblico Ministero procede a individuare persone, cose oppure altro che potrebbe essere oggetto di percezione di una determinata sensazione (art. 361 c.p.p.).

 

Le informazioni e l’interrogatorio

Il Pubblico Ministero, sempre durante le indagini, esegue l’esame delle persone informate sui fatti (art. 362 c.p.p.), che rappresenta un’attività che potrebbe anche essere delegata alla polizia giudiziaria.

Successivamente procede all’esame delle persone imputate in un procedimento connesso o delle persone imputate di un reato collegato a quello per il quale si procede (art. 363 c.p.p.) purché siano assistite da un difensore.

 

Il Pubblico Ministero procede di persona all’interrogatorio dell’indagato (art. 364 c.p.p.) al quale ha il diritto di assistere il suo avvocato difensore.

Anche lo svolgimento dell’interrogatorio potrebbe essere delegato alla polizia giudiziaria.

L’attività successiva espletata dal Pubblico Ministero, è quella di procedere all’ispezione delle persone, delle cose e dei luoghi sulle quali o nei quali ritenga che si potrebbero accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato e l’individuazione di persone.

Se deve partecipare, invita a presentarsi la persona sottoposta alle indagini.

Il difensore ha  sempre il diritto di assistere al compimento di questa attività (art. 364 c.p.p.).

 

Allo stesso modo, sempre ricordando che l’avvocato difensore ha il diritto di assistere, il Pubblico Ministero compie il confronto dell’indagato con altri indagati o con le persone informate dei fatti o imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede quando tali soggetti abbiano reso dichiarazioni inconciliabili su circostanze importanti per l’accertamento del reato (art. 364 c.p.p.).

Il difensore ha diritto di presenziare al compimento di questa attività che potrebbe anche essere delegata alla Procura.

 

Esistono anche le dichiarazioni spontanee dell’indagato.

A questo proposito si deve ricordare che se qualcuno dovesse avere notizia che sono in corso indagini nei suoi confronti, si può presentare al Pubblico Ministero e rilasciare dichiarazioni spontanee (art. 374 c.p.p.).

 

La perquisizione e il sequestro

Il Pubblico Ministero, attraverso un decreto motivato, dispone la perquisizione personale “quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato” o la perquisizione locale “quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso”.

La perquisizione può essere relativa anche a un sistema informatico o telematico quando vi è fondato motivo di ritenere che in esso si trovino “elementi, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato” (art. 247 c.p.p.).

 

Sempre attraverso decreto motivato, viene disposto anche il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti allo stesso necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.).

 

Anche queste attività potrebbero essere delegate alla polizia giudiziaria.

 

L’avvocato difensore ha facoltà di assistere sia alla perquisizione sia al sequestro senza che gli venga dato preavviso.

 

Le intercettazioni

Il Pubblico Ministero, per alcune ipotesi di reato, attua di persona l’intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, oppure ne potrebbe delegare l’esecuzione alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione da richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).

 

“Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini” il Pubblico Ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato da comunicarsi entro non oltre 24 ore al G.I.P. che entro 48 ore decide sulla convalida con decreto motivato”.

In caso di mancata convalida “l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati” (art. 267 c.p.p.).

 

I documento relativi agli atti di indagine

Gli atti di indagine preliminare svolti dal Pubblico Ministero devono essere documentati (art. 373 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le determinate modalità.

 

La redazione di un verbale di denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente.

Interrogatori e confronti con la persona sottoposta alle indagini.

Ispezioni, perquisizioni e sequestri.

Informazioni sommarie assunte da persone informate dei fatti.

Interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per il quale si procede.

Accertamenti tecnici non ripetibili.

 

La redazione di un verbale in forma riassuntiva relativo alle altre attività svolte.

 

L’annotazione degli atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza.

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