Le differenze tra persona offesa e persona danneggiata dal reato

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La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.

Non è chiunque subisca un danno dal reato, ma esclusivamente colui che subisce l’offesa essenziale all’esistenza del reato.

 

A seconda del soggetto passivo del reato si possono distinguere:

 

Reati a soggetto passivo determinato, quelli nei quali si può individuare il titolare del bene giuridico tutelato.

 

Reati a soggetto passivo indeterminato, nei quali l’interesse leso appartiene alla generalità ampie categorie di soggetti (es. delitti contro l’incolumità pubblica o contro la morale).

 

I cosiddetti reati senza vittima, nei quali il fatto è punito in vista di uno scopo rilevante dello Stato, senza che il bene giuridico tutelato sia ascrivibile a nessun soggetto in particolare (sono così i cosiddetti reati ostativi, come il possesso ingiustificato di armi).

 

Il comportamento del soggetto passivo può rilevare nella commissione del reato.

Il consenso del soggetto passivo esclude, in alcuni casi, l’antigiuridicità del fatto, agisce come scriminante.

 

Il comportamento del soggetto passivo può incidere nell’esecuzione del comportamento illecito:

 

In alcuni reati rileva come attenuante o addirittura esclude la punibilità la provocazione del soggetto passivo.

 

In alcuni reati è necessaria la cooperazione della vittima.

Si distinguono i reati nei quali il soggetto passivo partecipa subendo il comportamento criminoso (es. rapina) da quelli nei quali il pone in essere un comportamento attivo, di disposizione (es. usura, circonvenzione di incapaci).

 

Può accadere che il soggetto passivo concorra con un suo comportamento volontario alla realizzazione del reato.

Questa circostanza è prevista come attenuante (ex art. 62 n. 5 c.p.p.).

 

La persona offesa non viene definita né nel codice penale né nel codice di procedura penale.

Le sono riconosciuti numerosi diritti in fase processuale.

 

La querela, anche nei casi non procedibili di ufficio, il procedimento penale può essere attivato dalla persona offesa.

 

Può, in ogni stato e grado del procedimento presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

 

Nella fase del dibattimento, la persona offesa godrà di poteri, diritti e facoltà esclusivamente se si costituisca parte civile nel processo penale in quanto soggetto danneggiato.

Questo può sempre avvenire perché non si riesce a immaginare un’ipotesi di persona offesa che non abbia ricevuto dal reato nessun danno, è sempre ipotizzabile almeno il danno morale.

 

L’articolo 90, comma 3 del codoce di procedura penale, disciplina quella che la dottrina chiama persona offesa di creazione legislativa.

Si tratta di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che non corrispondono ad essa.

 

L’articolo 90 del codice di procedura penale  rubricato “Persona offesa dal reato” recita

La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398 , 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428 , 429 , 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

Se la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente

 

il danneggiato civilmente dal reato, che è colui che subisce un danno (patrimoniale o non patrimoniale, ma comunque economicamente apprezzabile) come conseguenza del reato. Normalmente persona offesa e danneggiato coincidono, ma non sempre.[1] Il danneggiato civilmente può costituirsi parte civile nel processo penale.

    il soggetto passivo della condotta, ossia con colui che subisce la condotta criminosa senza essere il titolare della bene giuridico.

    oggetto materiale del reato, ossia la persona o la cosa che materialmente subisce l’evento della condotta criminosa. Normalmente coincidono (es. delitto di diffamazione o di omicidio) ma non sempre (es. mutilazione della propria persona per truffare l’assicurazione, soggetto passivo del reato è l’assicurazione, oggetto materiale l’autore stesso).

 

La persona offesa dal reato è soggetto processuale al quale spettano diversi diritti tra i quali la possibilità presentare sempre memorie e ad indicare elementi di prova. Inoltre in sede di indagini preliminari ha diritto di ricevere l’informazione di garanzia (ex art. 369 c.p.p.), proporre querela ( ex art. 336 c.p.p.), di nominare un difensore (ex art. 101 c.p.p.),richiedere al pubblico ministero di promuovere l’incidente probatorio e prendere visione dei relativi (ex artt. 390 e 401 c.p.p.), assistere agli atti garantiti del pubblico ministero e ricevere l’avviso del loro deposito (ex artt. 360 e 366 c.p.p.), disquisire sulla proroga del termine di durata delle indagini (ex art. 406 c.p.p.), arriva in merito alla richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione prevista (ex art. 409 c.p.p.), richiedere al procuratore generale l’avocazione delle indagini (ex art. 413 c.p.p.).

Anche dopo l’esercizio dell’azione penale ha diritto di manifestare la propria presenza poiché deve essere citata per l’udienza preliminare (ex art. 419 c.p.p.), messa al corrente del rinvio a giudizio immediato (ex art. 456 c.p.p.) e del giudizio abbreviato può sollecitare il pubblico ministero perché proponga impugnazione agli effetti penali, non essendo parte, ma semplice soggetto non le è riconosciuta la facoltà di proporre impugnazione avverso sentenze.

 

Nel codice vigente è stata introdotta la possibilità per i congiunti della persona offesa deceduta di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa senza doversi necessariamente costituire parte civile. Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

 

Il danneggiato dal reato è la persona che ha subito il danno (ad esempio danno economico) derivante dal reato ma non è il titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato.

Anche se nella maggior parte dei casi la persona offesa dal reato è anche il danneggiato dal reato, la distinzione è importante perché ci sono degli effetti importanti.

 

Ad esempio, il danneggiato non ha diritto di querela, non ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione delle indagini ma, tuttavia, ha diritto di costituirsi Parte Civile.

 

Le differenze tra persona offesa, danneggiato e parte civile sono le seguenti:

 

La persona offesa è il soggetto al quale è stato leso il bene giuridico tutelato dallo Stato.

 

Il danneggiato è il soggetto che ha subito il danno patrimoniale.

 

La Parte Civile è una parte processuale eventuale del processo penale (v. differenza tra procedimento e processo penale) ed esercita tutti i diritti previsti dalle parti di quel procedimento.

 

Quasi sempre Persona Offesa e danneggiato sono la stessa persona e, sia l’uno sia l’altro, possono partecipare attivamente al processo penale costituendosi Parte Civile.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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