Le differenze tra arresto e fermo

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L’arresto e il fermo sono dei provvedimenti che limitano la libertà personale.

Sono temporanei e precautelari, rappresentano una sorta di tutela che precede le misure cautelari, dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Sia l’arresto sia il fermo, sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).

 

L’arresto

L’arresto consiste in una privazione temporanea della libertà personale disposto a carico di “chi viene colto nell’atto di commettere il reato” (flagranza propria) o di “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato prima” (flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). con la finalità di impedire che il reato venga abbia altre conseguenze e  assicurare l’autore alla giustizia.

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno rilevato che si deve ritenere illegittimo un arresto compiuto in ipotesi di flagranza da parte della polizia giudiziaria sulla base delle informazioni che hanno fornito la vittima o terzi subito dopo il fatto.

In questa specifica circostanza non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, che ha come presupposto l’immediata percezione, da parte di chi compia l’eventuale arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Cass. ez. un. n. 39131/2016).

 

Arresto obbligatorio e arresto facoltativo

La Polizia Giudiziaria ha l’obbligo di procedere all’arresto, il cosiddetto arresto obbligatorio, (art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a vent’anni, oppure di reati elencati e individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile.

 

Nel lungo elenco rientrano il delitto di devastazione e saccheggio, i delitti di rapina e di estorsione, il delitto di omicidio colposo stradale.

 

In caso di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza si esegue se è proposta querela, anche con dichiarazione resa in voce all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente sul luogo.

Se però la querela è rimessa, l’arrestato viene messo subito in stato di libertà.

 

La Polizia Giudiziaria ha la possibilità di procedere all’arresto, il cosiddetto arresto facoltativo, (art. 381 c.p.p.), di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, o di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati, tra i quali rientrano la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui, la truffa, il danneggiamento aggravato, l’appropriazione indebita e il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

 

Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, che si deduce dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

 

Non è consentito l’arresto della persona alla quale la Polizia giudiziaria G. o il Pubblico Ministero, abbiano richiesto di fornire informazioni per reati sul contenuto delle informazioni o per il rifiuto di fornirle.

 

L’arresto effettuato da un privato

In alcuni casi, anche il privato può procedere all’arresto, il cosiddetto arresto facoltativo del privato (art. 383 c.p.p.), quando l’arresto è obbligatorio e ci sia flagranza di reato perseguibile d’ufficio.

Chi procede “deve senza ritardo consegnare l’arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige il verbale della consegna e rilascia la copia”.

 

Il fermo

Il fermo (art. 384 c.p.p.) è una privazione della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone, anche senza casi di flagranza, quando sono presenti determinati elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, a carico della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, oppure di un delitto sulle armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Il fine è impedire che l’indagato possa fuggire, soprattutto quando, non essendo presente il presupposto della flagranza, non è possibile procedere all’arresto.

Al fermo può procedere, di sua iniziativa, anche la Polizia Giudiziaria, quando il Pubblico Ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, o se sia successivamente individuato l’indiziato, oppure sopravvengano specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa fuggire e non sia possibile aspettare il provvedimento del Pubblico Ministero.

 

La Polizia Giudiziaria che ha eseguito l’arresto o il fermo ha dei doveri specifici, a norma degli articoli 386 e 387 del codice di procedura penale.

 

Una volta eseguito l’arresto o il fermo, il Pubblico Ministero ha alcuni precisi poteri e doveri (artt. 388-390 c.p.p.).

 

L’udienza di convalida

Entro 48 ore dalla richiesta di convalida del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) deve fissare l’udienza di convalida (artt. 390-391 c.p.p.) dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero, al difensore, e all’arrestato o fermato liberato.

L’udienza viene svolta in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato o di un suo sostituto nominato dal giudice se non reperito o non comparso.

Il giudice provvede anche a dare la comunicazione o l’informazione al fermato o all’arrestato, se non siano state date in sede di arresto o fermo.

 

Il Pubblico Ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e formula le richieste in relazione all’applicazione di misure cautelari.

Il GIP interroga l’arrestato o il fermato, se comparso, e il suo difensore, e può convalidare con ordinanza, detta ordinanza di convalida, oppure, non convalidare l’arresto o il fermo.

 

In entrambi i casi l’ordinanza può essere impugnata con ricorso per Cassazione sia dall’arrestato o fermato, in caso di convalida, sia dal Pubblico Ministero, in caso di mancata convalida.

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