Le clausole vessatorie e i contratti assicurativi

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Una definizione prima di parlare dell’argomento specifico.

In base alle indicazioni del Consiglio di Stato, il codice del consumo ha scorporato le leggi sulle clausole vessatorie, in precedenza contenute in un capo del codice civile (ex art. 1469 bis e ss.), nonostante l’inserimento in un codice di settore ne potrebbe limitare l’applicazione ai casi espressamente indicati.

Non è stata modificata la dizione dell’articolo, che traduceva la disciplina comunitaria con “malgrado la buona fede”, mentre più corretta sarebbe stata la dizione di clausole vessatorie “in contrasto con la buona fede”.

 

Introdotta l’esplicita menzione della sanzione della nullità per le clausole abusive, come nullità di protezione rilevabile anche d’ufficio dal giudicante ma esclusivamente in favore del consumatore, formula adesso introdotta a livello anche normativo.

 

In roiferimento alla casistica, sono clausole vessatorie, tra le altre, quelle che limitano la responsabilità del professionista per danni alla persona del consumatore, che escludono o limitano i diritti di questo in caso di inadempimento del professionista, che riconoscono al solo professionista la possibilità di recesso, o impongono clausole penali per il recesso o termini di disdetta eccessivi, che stabiliscono quale giudice competente per le eventuali controversie quello di una località diversa dal domicilio del consumatore.

 

Resta la distinzione tra clausole in ogni caso vessatorie, anche se oggetto di trattativa, e clausole la la quale abusività, e la conseguente nullità, è esclusa dalla trattativa tra le parti sullo specifico punto, com’è ad esempio dove la clausola sia stata modificata rispetto all’originaria formulazione datane dal professionista che l’ha predisposta, ovvero sia stata mantenuta nell’originaria stesura a prezzo della modifica, in senso migliorativo per il consumatore, di altre regole contrattuali, specialmente relative al prezzo.

 

Il riferimento normativo alle clausole vessatorie è contenuto nel codice civile e nel nostro Codice del Consumo.

 

In materia di assicurazioni è anche necessario fare richiamo anche all’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, nel quale sono contenuti i criteri di “redazione” di un contratto assicurativo.

Ad esempio si prescrive che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garnazie oppure oneri a carico del contraente debbano essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

 

Se ci si chiede cosa sono le clausole vessatorie, in modo riassuntivo, si può dire che sono quelle clausole che alterano il normale rapporto contrattuale.

Nel caso di contratto assicurativo, ad esempio, saranno quelle clausole che limitano fortemente la possibilità di ottenere l’indennizzo.

 

L’articolo 1341 del codice civile, afferma che le clausole vessatorie sono quelle che stabiliscono per colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione, oppure stabiliscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. (ex art. 33 Cod. Consumo)

 

La particolarità di questeclausole, è che devono necessariamente essere approvate “specificatamente” per iscritto.

 

In questo senso se si prende visione di un contratto assicurativo, si vedrà che alla fine viene richiesta una duplice firma.

La prima è la sottoscrizione del contratto stesso, la seconda è l’approvazione specifica delle clausole vessatorie contenute nel regolamento contrattuale.

 

L’introduzione dell’istituto delle clausole vessatorie consente di rendere note al contraente debole (ad esempio il consumatore), particolari clausole contrattuali le quali non rientrano in quello che di solito viene contemplato di un determinato contratto.

 

 Ad esempio una clausola che aggiunga delle limitazioni di responsabilità per l’assicuratore si dovrà considerare una clausola vessatoria, e dovrà essere approvato specificatamente per iscritto dall’altro contraente, cioè dal consumatore.

 

Queste alcuni condizioni contrattuali spesso presenti nei contratti assicurativi.

 

Un esempio relativamente recente di clausola vessatoria nei contratti assicurativi è quella che limita la responsabilità dell’assicuratore nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti.

 

La clausola che prevede il recesso della compagnia assicuratrice.

In altri termini, la compagnia di assicurazione ha la facoltà di recedere dal contratto ad nutum: senza giustificazioni, inadempienze specifiche.

 

La clausola che impone l’arbitrato o la perizia arbitrale.

Queste clausole derogando la competenza dell’autorità giudiziaria e si devono considerare vessatorie.

 

Secondo alcuni la cluasola relativa alla perizia aribitrale non rientrerebbe in questa visione, perché semplicemente finalizzata a una corretta formazione dell’iter istruttoria da parte di tecnici competenti senza che quello comporti delle limitazioni di responsabilità o condizioni vessatorie.

 

La clausola che prevede la comunicazione delle modifiche del rischio contrattuale.

Questa clausola impone all’assicurato di comunicare eventuali variazioni del rischio contrattuale, e all’assicurazione la facoltà di sospendere la copertura assicurativa in caso di mancata comunicazione.

Queste clausole devono essere approvate per iscritto perché vessatorie.

 

La clausola “claims made”, tipica nei contratti assicurativi dell’attività professionale.

Esistono due tipologie di assicurazione:

quella del “loss occurrence”, cioè“insorgenza del danno”, e quella del “claims made” , cioè “a richiesta fatta”.

 

Nel primo caso l’assicurazione paga in relazione al danno occorso durante la copertura assicurativa, nel secondo caso vengono coperte le richieste di danno fatte sotto la vigenza del contratto, anche relativi a fatti commessi anteriormente alla stipula dello stesso.

 

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’architettura contrattuale del claims made non origini delle condizioni vessatorie per l’assicurato.

Altri sostengono che la predetta clausola comporti di fatto una limitazioni contrattuale perché l’assicuratore potrebbe non rispondere del fatto-sinistro laddove la richiesta dei danni non sia formulata sotto la vigenza del contratto. I

In questa ottica, la clausola si dovrebbe considerare vessatoria.

 

La disciplina del contratto di assicurazione prevede all’articolo 1917 del codice civile, che l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato, di quello che costui, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, dovrà pagare ad un terzo.

 

Se nel concetto di “fatto accaduto” si può ricomprendere la “richiesta di risarcimento”, la clusola claims made rientrerebbe nella normalità e sarebbe da escludersi la vessatorietà della stessa.

 

Al contrario, se l’interpretazione corretta debba tradurre “fatto accaduto” con sinistro/evento dannoso, la claims made si traduce in cluasola vessatoria sottoposta a specifica approvazione contrattuale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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