Le clausole di esonero da responsabilità

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Il debitore e il creditore si possono accordare per stabilire aggravamenti o attenuazioni della diligenza richiesta in linea di principio dal legislatore.

È nullo il patto in forza del quale la responsabilità del debitore viene preventivamente esclusa o limitata per dolo o per colpa grave, ai sensi dell’articolo 1229 comma 1 del codice civile.

 

La nullità in questione, secondo la prevalente lettura della norma, non implica la nullità dell’intero contratto al quale la clausola fosse stata apposta (ex art. 1419 c.c. ).

 

La ratio del divieto è a volte ricondotta alla contrarietà al principio di buona fede, altre volte più specificamente motivata con il difetto di giuridicità del vincolo contrassegnato da una pattuizione di questa specie.

 

In conseguenza di essa, l’adempimento dipenderebbe dal mero arbitrio dell’obbligato né più nè meno di quanto accade nell’ipotesi dell’assunzione di un obbligo subordinatamente a un evento dedotto sotto condizione sospensiva che dipenda dalla mera volontà del debitore, non a caso la sanzione della nullità è la stessa (ex art. 1355 cod.civ.).

 

Le parti sono libere di non assoggettare alle regole del diritto i propri rapporti, così da qualificarsi come amicali, di cortesia.

Quando esse li intendessero presidiare e difenderli secondo le regole del diritto, la legge prevede un minimo inderogabile di tutela per il creditore, tutela che si sostanzia nella impossibilità per il debitore di essere preventivamente esonerato per la mancata osservanza di macroscopiche regole di diligente condotta.

 

Resta salva la possibilità che l’esonero riguardi la colpa lieve, vale a dire l’inosservanza non volontaria di regole di prudenza e diligenza nell’adempimento.

 

Le suddette clausole rivestono grande importanza in ogni settore, con speciale relazione ai rapporti tra l’impresa ed il consumatore o l’utente in genere.

E’ per questo motivo che, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, la relativa pattuizione costituisce una delle clausole che vanno specificamente approvate per iscritto.

 

Il Codice del consumo annovera tra le clausole che si presumono sino a prova contraria vessatorie,perciò nulle, quelle di esonero da responsabilità della quale alla lettera a) e q) del comma 2 dell’aricolo 33.

 

Il successivo articolo36 prevede lo stesso la nullità, senza che assume rilevanza la contrattazione individuale, della clausola che escluda o limiti la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista stesso.

 

La notevole rilevanza della questione spiega gli sforzi intesi a eludere la portata della regola.

Si ricorre a una limitazione dell’oggetto del contratto, ad esempio si stabilisce a priori che il servizio di cassetta di sicurezza ha per oggetto la conservazione e la custodia di cose che non eccedono un determinato valore, ponendo addirittura il divieto di introdurre nella cassetta beni di valore più elevato.

 

Sempre in relazione a modalità elusive del principio, l’apposizione a un contratto di una clausola penale, ogni volta che l’entità della penale sia di importo particolarmente esiguo, può in concreto svolgere una funzione opposta a quella solita, non predeterminare l’ammontare del danno di modo che il creditore ne risulti agevolato, ma, al contrario, limitare l’ammontare del danno risarcibile.

 

Riprendendo la disamina del primo aspetto menzionato, è chiaro che la connotazione del limite ufficialmente afferente all’oggetto del contratto, in realtà attiene alla misura della responsabilità di una delle parti del contratto.

 

Si direbbe in modo diverso se il debitore rifiutasse di ricevere (ai fini della lavorazione, della custodia) la consegna di cose aventi caratteristiche o valore diversi o superiori da quelli prefissati, non è possibile assumerli in carico (oppure consentire nell’incontrollata introduzione di essi, come avviene per le cassette di sicurezza, la natura delle quali è tale da servire funzionalmente allo scopo di custodire beni preziosi) e allegare successivamente la limitazione quanto all’oggetto.

 

Si devono inatendere le clausole di limitazione previste nell’ambito di ciascun singolo contratto, si pensi alla compravendita, all’appalto, al trasporto, in relazione al quale si pongono regole specifiche contenute nel codice della navigazione, oppure in altre leggi speciali: si pensi all’articolo 1 della Legge 450/85, dettata in tema di tariffe c.d. “a forcella” che prevede un risarcimento limitato, salva la prova della colpa grave l’onere del quale viene posto a carico del vettore.

 

Per quanto attiene al contratto di leasing finanziario occorre brevemente evocare la particolare struttura di esso, caratterizzato dalle figure soggettive dell’utilizzatore (il debitore), del concedente (il creditore che concede in leasing il bene) e del fornitore (che produce o vende il bene oggetto della locazione finanziaria). Qualora il bene venga direttamente consegnato dal fornitore all’utilizzatore, si è deciso che la clausola del contratto intercorrente tra utilizzatore e concedente, con la quale viene posto a carico del primo il rischio della mancata consegna, non violi l’articolo 1229 cod.civ., in quanto il concedente ha unicamente l’obbligazione di determinare l’insorgenza in capo al fornitore dell’obbligo ad effettuare la detta consegna.

 

La regola in esame rinviene applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento all’intreccio con quella contrattuale, si pensi al contratto di assicurazione che garantisca il rischio della altrui condotta dolosa o gravemente colposa.

 

Il comma 2 dell’articolo 1229 del codice civile prescrive anche la nullità di qualsiasi patto di esonero o limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

 

La prima questione che si pone a proposito della disposizione è se la menzione del fatto degli ausiliari autorizzi l’interprete a ritenere che, stante il corrispondente difetto di menzione nel comma 1 dello stesso articolo, siano, al contrario, ammissibili i patti di esonero da responsabilità per dolo e colpa grave degli ausiliari ogniqualvolta ciò non costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Sembra che la giurisprudenza segua questa logica, corrispondente ad una interpretazione a contrario (Cass. Civ. Sez. III, 2938/75) nota8.

 

Qualora si ponga mente alla particolare struttura della responsabilità per il fatto degli ausiliari (non già avente carattere oggettivo, bensì fondata sul dolo o sulla colpa, imputate per relationem al debitore) diviene evidente l’impraticabilità di un tale esito ermeneutico: per il debitore sarebbe infatti sufficiente far eseguire da un addetto la prestazione avendo preventivamente esclusa la propria responsabilità per dolo o colpa grave del primo.

 

Il patto di esonero o limitazione per la responsabilità che abbiamo esaminato non deve essere confuso con la stipulazione che abbia in oggetto il trasferimento della responsabilità a un altro soggetto rispetto a colui che sarebbe tenuto, i divieti che valgono per il primo non possono dirsi applicabili al secondo, con il quale si mira non già ad escludere variamente la garanzia, ma a porla a carico di un diverso soggetto senza violazione del diritto al risarcimento del danneggiato.

 

L’articolo 1229 del codice civile

Clausole di esonero da responsabilità

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).

È nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).

 

Interpretando

Secondo il comma 1

non costituisce clausola di esonero da responsabilità quella che delimita l’oggetto del contratto. E’ valida, inoltre, la clausola con cui la responsabilità è trasferiita da un soggetto ad un altro, cd. clausola di manleva, atteso che la garanzia è naturalmente onerosa e, quindi, il debitore non è comunque indotto a non adempiere.

 

Secondo il comma 2

In questo comma il legislatore non limita la nullità a dolo e colpa grave per cui essa opera anche in caso di colpa lieve, atteso che l’ordine pubblico coinvolge interessi anche di soggetti ulteriori oltre a debitore e creditore.

Dott.ssa Concas Alessandra

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