L’atto giuridico -scheda di diritto

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Un atto giuridico, in diritto, è un fatto giuridico che consiste in un comportamento umano rilevante per l’ordinamento giuridico perché volontario.

     Indice

  1. La descrizione
  2. Le distinzioni
  3. La forma dell’atto giuridico

1. La descrizione

Caratteristiche

Per gli atti giuridici, a differenza dei semplici fatti giuridici, è rilevante l’imputazione a un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo.

Presuppongono la volontarietà che, a sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito, vale a dire, la sua capacità di comprendere e, liberamente volere.

Al pari degli altri fatti giuridici, gli atti costituiscono i caratteri delle norme.

Sono esempi di atto giuridico:

la promessa, il testamento, la sentenza, il contratto, l’atto normativo e l’atto amministrativo.

Sono atti giuridici anche la legge, il regolamento e gli atti che sono fonti del diritto perché il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di norme giuridiche generali e astratte (atti normativi).

La titolarità all’emanazione

La possibilità attribuita a un soggetto di produrre determinati effetti giuridici attraverso un atto giuridico è una particolare situazione giuridica soggettiva che prende il nome di potere.

Secondo una diffusa impostazione teorica, che risale a Hans Kelsen, l’esercizio del potere si risolve sempre nella produzione di una norma giuridica o, secondo altri autori, di un precetto, non esclusivamente quando si estrinseca in atti normativi, ma anche quando si estrinseca in altri atti precettivi come sono i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali e i negozi giuridici di diritto privato, anche se nel secondo caso le norme o precetti prodotti non abbiano le caratteristiche di generalità e astrattezza che presentano le norme prodotte dagli atti normativi.


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2. Le distinzioni

Nel seguito si riportano le distinzioni che, anche se in molti casi siano elaborate dalla dottrina civilistica, hanno una portata generale e sono utilizzabili anche in altri rami del diritto.

Ognuno di questi rami, poi, ha elaborato distinzioni proprie.

Nel diritto amministrativo c’è è una teoria dell’atto amministrativo, nel diritto processuale una teoria dell’atto processuale, nel diritto penale una teoria del reato, per le quali si rimanda alle relative voci.

Negozi giuridici e semplici atti

Gli atti giuridici in relazione alla produzione di effetti si distinguono in:

  • Semplici atti (o atti giuridici in senso stretto), se per la norma rileva la volontà del comportamento (la cosiddetta suitas) ma non quella degli effetti giuridici che ne derivano, i quali sono stabiliti dalla norma stessa e l’atto non ne è che un presupposto.
  • Negozi giuridici (o atti negoziali), se per la norma rileva sia la volontà del comportamento sia quella degli effetti giuridici (intenzionalità) e l’atto produce gli effetti voluti dal suo autore.

Sono basati su manifestazioni di volontà e su dichiarazioni di volontà, che si contrappongono alle dichiarazioni di scienza (dichiarazioni di essere a conoscenza di atti o fatti, per esempio in contesto processuale).

Si deve rilevare che la teoria del negozio giuridico, anche se concepita in termini di grande astrattezza, ha finito per risentire della visione “panprivatistica”, propria della scuola pandettistica che l’aveva elaborata all’inizio, prendendo non a caso a modello gli atti del diritto civile e, in particolare, il contratto.

Mentre in un primo tempo il concetto di negozio giuridico è stato ripreso anche in altri rami del diritto e, in particolare, dal diritto amministrativo, che lo aveva utilizzato nella costruzione del concetto di provvedimento amministrativo, in seguito la dottrina è arrivata alla conclusione che esclusivamente i provvedimenti amministrativi discrezionali possono essere considerati negozi giuridici, mentre quelli vincolati hanno natura di semplici atti, e in questo campo il concetto di negozio giuridico non si rivela molto utile.

Nello stesso diritto privato, il negozio giuridico non ha avuto lo stesso successo in ogni cultura giuridica.

Se in Germania e nei paesi che hanno preso a modello il suo codice civile (BGB) il concetto è utilizzato sia dal legislatore sia da parte di dottrina e giurisprudenza, in Italia e Spagna è ignorato dal codice civile ma è utilizzato da giurisprudenza e dottrina, mentre in Francia non viene utilizzato né dal legislatore né da dottrina e giurisprudenza.

il concetto è ignorato nei paesi di common law, la quale cultura giuridica ha scarsa propensione per le astrazioni.

3. La forma dell’atto giuridico

L’atto giuridico arriva ad esistenza nel momento nel quale viene esternato, vale a dire, reso percepibile nel mondo reale e anche sul piano giuridico.

Il mezzo con il quale questo si realizza costituisce la forma dell’atto.

La norma può lasciare libera la forma dell’atto oppure prescrivere una forma particolare, spesso quella scritta.

A volte, anche se molto raramente negli ordinamenti moderni, la norma richiede che l’esternazione avvenga con determinate parole e in simili casi si parla di forma solenne.

Quando è richiesta la forma scritta, l’atto viene esternato per mezzo di un documento, su supporto cartaceo o informatico, che è stato ammesso dagli ordinamenti in tempi recenti.

Si deve rilevare che nella prassi il termine atto viene spesso utilizzato per denotare il documento che contiene un atto giuridico.

Questo utilizzo non è molto appropriato perché possono esistere atti non contenuti in un documento, ad esempio quelli in forma orale, atti contenuti in più di un documento, ad esempio un contratto stipulato per corrispondenza, documenti che contengono più di un atto.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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