L’assegno di mantenimento si riduce in presenza di difficoltà economiche

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A volte un importo di cinquecento euro al mese da pagare a un’ex moglie può sembrare poco, oppure, può sembrare molto, secondo il modo di vedere la situazione.

Se la persona che deve pagare è un avvocato e il coniuge non possiede redditi la somma può sembrare di bassa entità, diventando alta se subentra una crisi economica, oppure una determinata situazione personale, che riduce in modo drastico e immediato i guadagni che derivano dall’esercizio della professione.

A questo proposito ci si chiede se simili circostanze siano sufficienti per tagliare l’importo dell’assegno di mantenimento, oppure, se lo stesso si possa ridurre se il reddito si dovesse modificare.

In presenza di una risposta affermativa, la domanda potrebbe essere relativa a quali siano le modalità da adottare per stabilire la diminuzione.

Ogni modifica dell’importo stabilito deve essere richiesta al tribunale che aveva emesso il provvedimento iniziale.

La domanda di riduzione deve essere documentata soprattutto in relazione alla contrazione dei propri redditi rispetto al passato.

I giudici, da parte loro, non considerano automatico il fatto che al presentarsi della crisi venga diminuito l’assegno.

La loro valutazione a volte risulta essere molto rigorosa, non considerando in modo esclusivo i redditi dell’obbligato, ma anche la situazione economica del beneficiario, che di solito, è la moglie, la quale potrebbe essere peggiorata quando si verifica una crisi generalizzata.

In questa sede tratteremo della questione, vedendo in che modo funziona il procedimento di modifica in riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, chi la può concedere, per quali ragioni e in che modo si deve dimostrare che la situazione economica si sia modificata non in modo migliore.

Si legga anche:”Assegno di mantenimento e compensazione dell’ex coniuge”

La diminuzione dell’assegno di mantenimento imputabile alle difficoltà economiche

L’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie o dei figli stabilito quando si procede alla separazione coniugale potrebbe essere ridotto quando cambiano le condizioni economiche di uno oppure di entrambi i coniugi.

 

Di solito, l’iniziativa del ricorso per la revisione in termini di riduzione dell’assegno di mantenimento viene presa da chi è obbligato al pagamento.

Potrà proporre l’istanza sia se le sue condizioni patrimoniali o reddituali hanno subito un peggioramento, sia se sono migliorate quelle dell’ex coniuge beneficiario.

In linea di massima, è permessa la riduzione dell’assegno di mantenimento per difficoltà economiche.

 

Nonostante questo, è sempre necessario che sussistano altre circostanze, diverse da quella valutata dal tribunale nel provvedimento di determinazione iniziale.

Il peggioramento della situazione economica deve essere sopravvenuto rispetto a quando il giudice aveva stabilito l’importo iniziale da versare con modalità periodica.

In che modo chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche

Ogni provvedimento di revisione, sia in diminuzione sia in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento deve essere richiesto al tribunale.

La domanda può essere proposta in via congiunta, oppure, come si verifica più spesso, da uno dei due ex coniugi.

La legge, all’articolo 156 del codice civile, richiede che sussistano “giustificati motivi”, vale a dire, cambiamenti significativi della situazione personale o della condizione economica per qualunque motivo.

La modifica dell’assegno mantenimento per i liberi professionisti

Mentre i lavoratori dipendenti godono di un reddito che di solito è stabile, nonostante possano essere licenziati giustificando la proposizione della domanda di riduzione dell’assegno, i liberi professionisti hanno spesso un reddito molto più variabile ed esposto alle possibili recessioni economiche di mercato.

Simili eventi, possono determinare notevoli squilibri rispetto alle condizioni precedenti.

In presenza di simili circostanze il fenomeno ha prodotto molti casi di rideterminazione della misura dell’assegno seguendo come parametro l’importo della situazione, a volte anche con modifiche temporanee e per un periodo limitato.

In presenza di quali circostanze l’assegno di mantenimento non viene ridotto nonostante la crisi

Attraverso l’ordinanza 20 gennaio 2021 n. 975/21, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un avvocato che aveva richiesto il taglio dell’assegno da corrispondere all’ex moglie, perché  lamentava una situazione di crisi economica che aveva determinato una consistente diminuzione del reddito.

La vicenda è particolare e aveva come protagonista un avvocato cassazionista, con più di dodici anni di esercizio della professione, figlio di un magistrato in pensione, con  uno studio professionale situato nell’appartamento di proprietà del padre, di conseguenza, senza costi di affitto oppure altre spese per l’utilizzo dei locali.

Nonostante questo, l’avvocato ha sottolineato che lavorava in modo saltuario, precario e modesto e aveva un numero di clienti molto esiguo.

La Corte d’Appello prima, e la Suprema Corte di Cassazione in un momento successivo, non gli hanno dato ragione.

Come hanno rilevato i Supremi Giudici, nella decisione ha pesato, “la titolarità di curatele fallimentari, incarichi di norma ben retribuiti, che richiedevano un’organizzazione adeguata” e questo ha fatto propendere per la non attendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate e  “a fare ritenere che il reddito conseguito fosse lo stesso superiore”.

Il divario delle condizioni economiche tra i coniugi

Dal lato opposto, le condizioni economiche dell’ex moglie non erano di sicuro buone.

Era emerso che la stessa “era priva di redditi e aveva una limitata capacità lavorativa e che la differenza economica che esisteva tra i coniugi giustificava il diritto al mantenimento disposto in suo favore in ragione del dovere di solidarietà tra i coniugi, che perdura anche in costanza di separazione”.

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, in modo che i ‘redditi adeguati’ ai quali va rapportato, ai sensi dell‘articolo 156 del codice civile, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

La modifica dell’importo dell’assegno mantenimento

Anche durante la separazione resta il dovere di assistenza materiale verso l’ex coniuge.

La Suprema Corte ricorda che “non presenta nessuna incompatibilità con la situazione temporanea, dalla quale deriva esclusivamente la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”.

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