L’assegnazione parziale della casa familiare

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L’assegnazione parziale della casa familiare è possibile quando la stessa, per struttura e dimensioni, può continuare ad essere abitata dalla famiglia intera.

In questa ipotesi, il giudice può disporre un’assegnazione parziale dell’immobile nel quale è vissuta la famiglia prima della crisi (Cass. sent. n. 23631/11, Cass. n. 26586/09; Cass. sent. n.11787/90; Cass. sent. n. 6570/86).

Il giudice può attribuire il godimento dell’immobile in modo esclusivo nei confronti di una delle parti.
Non può assegnare la casa ad entrambi i genitori, può assegnarne una parte a uno di loro se sussiste
l’interesse di tutela della parte che vanti un titolo, di proprietà o altro diritto reale, sull’immobile.

Secondo la tesi prevalente, il giudice non può assegnare la casa perché gliene faccia richiesta il genitore economicamente più debole e che, diversamente, dovrà cercare un’altra abitazione nella quale abitare.

L’assegnazione può essere disposta se ci sono figli non autosufficienti, ad esempio minori, portatori di handicap o maggiorenni privi di reddito, dovendosi, in loro assenza, applicare le norme in tema di proprietà o di altri diritti sull’immobile (Cass. sentt. n.18992/11, n. 2359/10, n. 3934/08, n. 25010/07, n 20514/07 e Cass.S.U. sent. n. 11297/95).

Il giudice può assegnare parte dell’immobile al genitore che abiterà con i figli se si verificano alcune condizioni:

L’immobile abbia un’estensione da eccedere le esigenze della famiglia e sia facilmente divisibile
( Trib. Napoli, 21.11.2006).

Non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa (Cass. sent.. 16649/14 e Cass. sent. 30199/11, Cass. sent. n. 19578/11).

Con l’assegnazione parziale, il genitore che non ha ottenuto il godimento della casa familiare potrà lo stesso abitare parte di essa, e perché sia possibile, il giudice dovrà valutare e controbilanciare da un lato, le esigenze del genitore non assegnatario di continuare a stare in una parte della casa familiare, anche se divisa dalla restante parte, e dall’altro lato dovrà valutare l’interesse dei figli a non essere coinvolti nel conflitto tra i genitori, che potrebbe aumentare per via della convivenza forzata e continuata in appartamenti che confinano, e se non c’è accordo il conflitto è inevitabile.

L’intervento dell’organo giudicante

Un’assegnazione parziale della casa familiare da parte del giudice, in concreto è molto difficile che si possa prevedere.

Qualunque sia la soluzione, dovrà sempre avere l’approvazione da parte del giudice, ai fini dell’omologazione, o da parte del pubblico ministero per l’autorizzazione, se l’accordo dei coniugi sia stato raggiunto attraverso la negoziazione assistita.

Lo stesso giudice, dovrà sempre valutare che le condizioni concordate sulla casa non rechino pregiudizio , o che ci sia il diritto dei figli di godere di un habitat domestico adeguato ai loro bisogni, potendo, dove ravvisi questo pericolo, rifiutare l’approvazione dell’accordo.

Un valido aiuto nella ricerca di una soluzione condivisa potrà essere l’attuazione di un percorso di mediazione familiare o di pratica collaborativa, meglio se seguito, n caso di separazione o divorzio, in una negoziazione assistita da avvocati.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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