L’annullamento del matrimonio civile

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L’annullamento del matrimonio consiste in un procedimento rivolto a fare perdere efficacia al vincolo, non per il venire meno della cosiddetta affectio coniugalis, ma per la presenza di vizi.

Esistono quattro cause di invalidità: la presenza di impedimenti l’incapacità naturale di un coniuge, i vizi della volontà e la simulazione.

Gli impedimenti

Gli impedimenti possono essere assoluti o relativi.

Si hanno gli impedimenti assoluti se la persona in questione non può contrarre matrimonio con nessuno.

Si hanno gli impedimenti relativi se la persona non può contrarre matrimonio con un determinato soggetto.

Gli impedimenti, si distinguono a loro volta in dispensabili e indispensabili, a seconda che possano essere superati o non superati contraendo il vincolo.

L’età costituisce un impedimento assoluto.

Coloro che si vogliono sposare devono avere raggiunto la maggiore età, che in Italia è diciotto anni.

Se il soggetto è minorenne, deve avere compiuto il sedicesimo anno di età, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, e in questo caso diventa emancipato.

Sono impedimenti assoluti anche l’interdizione giudiziale, che scaturisce da una grave infermità di mente, la non libertà di stato, a causa dell’esistenza di un vincolo coniugale, e il cosiddetto “lutto vedovile” che preclude alle donne di potere contrarre il vincolo entro trecento giorni dall’evento che ha estinto il precedente matrimonio.

Gli impedimenti relativi si hanno quando sussistono dei rapporti familiari tra i coniugi, oppure se uno di loro abbia commesso un omicidio o un tentato omicidio e non possa sposare il coniuge della sua vittima.

Incapacità naturale

L’incapacità naturale è disciplinata all’articolo 428 del codice civile, rubricato “atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere” che recita:

“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge”.

L’interdizione oltre ad escludere la validità del vincolo è relativa uno stato mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere, qualunque sia la causa, permanente o transitoria, se sussistente al momento del vincolo.

I vizi della volontà

I vizi della volontà nel matrimonio, non sono molto diversi rispetto ai vizi di un contratto.

Il matrimonio, al pari del contratto è un negozio giuridico.

Quello che lo diversifica dal contratto è l’assenza di caratteri patrimoniali.

I vizi della volontà matrimoniale sono l’errore, il timore di eccezionale gravità e la violenza.

L’errore è relativo alle qualità personali del coniuge e si evidenzia a condizione che sia essenziale, oppure in assenza dello stesso un coniuge non avrebbe contratto il vincolo.

La violenza rileva se viene esercitata da un coniuge per indurre l’altro a sposarsi.

Il timore di eccezionale gravità è quella condizione che induce una persona a sposarsi perché sottoposta a pressioni intense sia familiari sia sociali.

La simulazione

La simulazione nel matrimonio è disciplinata all’articolo 823 del codice civile, rubricato: “simulazione”, che recita:

“Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”.

Nasce da un accordo che intercorre tra i coniugi per impedire che il matrimonio produca i suoi effetti, con il quale le parti stabiliscono il vincolo ma mirano ad escluderne gli effetti.

La simulazione assume rilievo se esiste un accordo tra ambedue i coniugi.

Il codice civile prende espressamente in considerazione nozze di questo genere, nelle quali gli sposi “hanno convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esse discendenti”.

Un matrimonio celebrato in questo modo  è valido dal punto di vista civile.

Nonostante questo la legge consente ai coniugi di impugnarlo e farne dichiarare la nullità.

In questo modo i soggetti ritornano ad essere liberi dopo avere conseguito lo scopo per il quale si sono sposati.

Il soggetto che vuole annullare il matrimonio deve dimostrare l’esistenza di un accordo fatto con l’altro sposo prima del matrimonio e il fatto di”«non aver convissuto come coniugi” dopo la celebrazione.

La prova è libera, chi vuole impugnare il matrimonio lo può fare con ogni mezzo, producendo un accordo scritto, chiamando testimoni e altro.

Il giudice valuterà in modo molto cauto le dichiarazioni dei coniugi che chiedono l’annullamento per simulazione.

Questo strumento potrebbe essere utilizzato in modo fraudolento dagli sposi, come una sorta di illegittima alternativa al divorzio.

L’accordo di simulazione deve essere precedente al matrimonio.

Lo dice lo stesso codice civile, che utilizza il termine “sposi” e non “coniugi”.

La volontà simulatrice deve essere bilaterale, vale a dire che deve essere presente in entrambi i soggetti. A

Non si parla più di matrimonio simulato quando è uno degli sposi a nascondere un doppio fine, senza che lo esterni al suo futuro coniuge.

In questo caso il soggetto non potrà chiedere l’annullamento del matrimonio.

I tempi dell’annullamento

Il matrimonio simulato può essere impugnato entro un anno dalla celebrazione.

Una volta trascorso questo periodo l’annullamento non si potrà più chiedere e il matrimonio consoliderà i suoi effetti sui coniugi.

Il matrimonio non può essere annullato se i soggetti convivevano come coniugi dopo la celebrazione stessa.

In simili casi la legge presume che l’unione, anche se iniziata come una simulazione si sia realizzata, dove convivere come coniugi non significa esclusivamente coabitare.

I soggetti si devono essere comportati come marito e moglie in ogni aspetto della vita matrimoniale.

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