L’affido condiviso a tempi di frequentazione diversi

Scarica PDF Stampa
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 10 dicembre 2018 n. 31902, ha voluto ribadire che il principio di bigenitorialità rappresenta il diritto di ognuno dei due genitori ad essere presente in modo significativo nella vita del figlio e nel reciproco interesse, ma non comporta una sorta di proporzione sulla parità dei tempi di frequentazione del minore.

L’esercizio di questo diritto deve essere in armonia con le esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.
Secondo la Suprema Corte, i genitori separati non hanno diritto a trascorrere la stessa quantità di tempo con i figli.
Il bambino passerà più giorni con chi ha un legame affettivo e un ambiente sociale più consoni, sempre nel rispetto dell’affido condiviso.

Il genitore affidatario

Nella maggior parte dei casi, il genitore affidatario è la madre, che vive nella casa coniugale, il luogo più adatto per passare gran parte della giornata.
Il genitore che passerà più tempo con il minore, sarà chi è in grado di instaurare un legame affettivo molto forte e di farlo crescere in un ambiente domestico.

La giurisprudenza di legittimità

Secondo i Supremi giudici, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve compiere sulle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo nel quale i genitori hanno in precedenza svolto i loro compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Resta fermo il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi nella presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento