L’affidamento superesclusivo, quando viene disposto e in che cosa consiste

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L’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice quando ritenga che l’affidamento condiviso sia diventato dannoso per i minori. Il genitore al quale sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Questo succede, ad esempio, quando uno dei genitori risulta incapace di prendersi cura della prole.

L’affido esclusivo non comporta la perdita della responsabilità di genitore da parte di chi non ha ottenuto l’affidamento. Questa responsabilità si restringe per varie cause: se il genitore non è in grado prestare attenzione al figlio o se è il bambino a non volere avere rapporti con il genitore.

La mamma e il papà devono continuare insieme l’assunzione delle decisioni più importanti per i figli e, in presenza di ragioni particolarmente gravi, da rendere impossibile una decisione congiunta, il genitore affidatario potrà richiedere un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

Si deve anche considerare che, secondo la legge, se il papà o la mamma risultano inadeguati al compito che dovrebbero svolgere o disinteressati (materialmente e moralmente) alla vita del bambino, scatta l’affidamento superesclusivo.

A decidere delle questioni più importanti per il figlio, in relazione al suo sviluppo,  ad esempio salute, educazione e istruzione, sarà esclusivamente il genitore al quale viene affidato e non più quello che si è dimostrato inadeguato. L’affido superesclusivo viene concesso in casi molto gravi, nei quali il genitore è inadeguato al suo ruolo.

Ad esempio:

Due coniugi si separano e il marito scompare dalla vita del bambino, loro figlio.

Non gli presta attenzioni, non si preoccupa delle spese per il suo mantenimento, addossando le responsabilità alla moglie.

Altro esempio:

Due coniugi si separano.

Il marito è dedito al gioco d’azzardo e contrae un grosso debito.

Pensa di ricattare la moglie utilizzando il figlio.

Utilizza il figlio come “merce di scambio”, dicendo alla moglie di portarglielo via se non dovesse prestargli i soldi per pagare i suoi aguzzini.

Si tratta di casi limite, caratterizzati da situazioni nelle quali il genitore non affidatario rende difficile o addirittura impossibile l’esercizio delle facoltà e dei doveri connessi alle scelte di maggior interesse per i figli.

Se chi richiede l’affidamento monogenitoriale non dà la prova del comportamento pregiudizievole dell’altro genitore oppure si inventa accuse sul coniuge, potrebbe essere condannato non esclusivamente  alle spese di lite e al risarcimento dei danni ma potrebbe anche perdere l’affidamento del figlio.

Da tenere presente che il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto e il dovere di vigilare sul minore relativamente alla sua istruzione ed educazione. Non solo: se ritiene che l’ex abbia preso decisioni pregiudizievoli al suo interesse, può rivolgersi al giudice.

In sostanza, il genitore non affidatario conserverà:

la responsabilità genitoriale nel tempo trascorso con i figli;

il potere-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione;

il potere di fare ricorso al giudice nei casi in cui il genitore affidatario assuma delle decisioni pregiudizievoli per la prole.

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