L’Accollo, l’espromissione e la delegazione

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L’Accollo

L’accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, viene posto in essere tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale lo stesso si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario).

L’accollo è disciplinato dall’articolo 1273 del codice civile.

La struttura del contratto

L’accollo, al pari dell’espromissione, ha come causa quella di assumersi un debito altrui.

Mentre con l’espromissione questa funzione viene realizzata all’esito di un accordo tra il terzo e il creditore, nell’accollo l’accordo si ha tra il terzo e il debitore originario.

È possibile, per il creditore, aderire alla convenzione tra debitore e terzo, rendendo in questo modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, c.c.).

In questo caso, per effetto del comma 2 dell’articolo 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante.

Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina “esterno”, in contrasto con l’accollo “interno o semplice” che si realizza quando la stipulazione produce effetti esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderire e rendere irrevocabile la stipulazione.

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La natura giuridica del contratto

Secondo la dottrina dominante, l’accollo non sarebbe, a differenza dell’espromissione, un contratto autonomo, dovrebbe sempre  essere conseguito in un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola.

La tesi, comunque, non viene sempre accolta.

Se la funzione di assumersi il debito altrui regge, non si vede per quale ragione si debba considerare insufficiente a reggere l’accollo come negozio autonomo.

La differenza tra le due fattispecie sarebbe relativa alle strutture di perfezionamento, ammesso che l’accollo si conclude tra primo e successivo debitore, mentre l’espromissione esige il consenso dell’assuntore e quello del creditore, o almeno il suo mancato rifiuto se si ritiene di applicare l’articolo 1333 del codice civile.

L’Espromissione

L’espromissione è il negozio giuridico con il quale un terzo, detto espromittente, si obbliga a pagare nei confronti del creditore, detto espromissario, quanto dovuto dal debitore, detto espromesso, senza suo incarico.

La disciplina codicistica

Nell’ordinamento italiano, l’espromissione è disciplinata dall’articolo 1272 e seguenti del codice civile ed è retta dalla funzione di assumersi un debito altrui.

Elemento essenziale dell’espromissione è la spontaneità, conseguente all’atto di liberalità del terzo, che assume su di sé l’obbligazione senza incarico da parte del debitore.

Questo vale a distinguerla dalla diversa figura della delegazione nella quale il terzo delegato assume l’obbligo di pagare su incarico del debitore delegante.

La dottrina dominante ritiene che l’espromissione postuli un accordo tra il creditore e un terzo, e ritiene che l’espromissione abbia la struttura di un contratto tra espromittente ed espromissario.

Un’altra parte della dottrina ritiene sufficiente la promessa unilaterale del terzo, essendo necessario il consenso del creditore solo nella particolare figura di espromissione liberatoria.

I tipi di espromissione

Il legislatore ha previsto due tipi di espromissione, cumulativa o privativa.

Cumulativa

L’espromissione è di solito cumulativa e ha come effetto di obbligare solidalmente un altro debitore (l’espromittente) accanto al debitore originario (espromesso).

Il secondo debitore, in qualità di assuntore, diventerà debitore principale, mentre la posizione della parte originaria degraderà a sussidiaria.

Una parte della dottrina ritiene che la principalità del debito dell’espromittente si esprima imponendo al creditore l’onere di domandare l’adempimento prima al secondo debitore.

Al debitore originario la richiesta potrebbe essere rivolta dopo avere infruttuosamente chiesto l’adempimento all’espromittente.

Quest’onere è detto “onere di preventiva richiesta” (o anche beneficium ordinis se osservato dal lato del debitore espromesso).

L’onere in parola è previsto in tema di delegazione.

La dottrina ritiene si possa applicare in modo analogico, non ravvisando nessun’altra modalità che possa esprimere la principalità del debito dell’assuntore.

Di recente un autore ha affermato che la principalità, in assenza di una puntuale previsione, si debba manifestare nel modo più tenue che la logica possa formulare.

Non è l’onere di preventiva richiesta la più tenue espressione del farsi carico, in qualità di debitore principale, del debito altrui, ma l’onere di semplice attesa.

In questa prospettiva il creditore avrebbe l’onere di attendere l’adempimento da parte dell’espromesso e una volta constatato l’inadempimento, si potrebbe rivolgere  all’altro obbligato dichiarando che è mancato l’adempimento (cd. onere di mera attesa).

Secondo alcuni, questa modalità di adempimento potrebbe valere per le obbligazioni portables e che, in realtà, per le stesse l’attesa è una modalità connaturata alla struttura dell’obbligazione anche nel caso di un rapporto semplice, con un debitore e un creditore.

Si è proposto di cogliere la maggior parte del debito dell’assuntore nel lato passivo del rapporto, risolvendola in una disciplina tra i due obbligati per l’individuazione del soggetto gravato dal compito di adempiere tempestivamente.

A fronte di questa “gerarchia” corrisponderebbe una libera elezione per il creditore, il quale, a obbligazione scaduta, potrebbe liberamente scegliere a quale obbligato chiedere, anche agendo direttamente contro di lui, l’adempimento.

Questo orientamento recupera e valorizza quanto la dottrina più risalente aveva tratteggiato in materia di fideiussione.

Espromissione privativa

Se l’espromissione cumulativa costituisce la regola, il codice prevede anche una espromissione privativa o liberatoria (art. 1272 c.c., comma 1).

A questo fine deve essere fatta una dichiarazione espressa dell’espromissario, a seguito della quale il debitore originario sarà liberato dal suo obbligo e l’unico debitore sarà l’espromittente.

La liberazione del debitore comporta l’estinzione delle garanzie reali e personali del credito (art.1275 c.c.).

La delegazione

La delegazione è l’incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce a un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare a un terzo, detto delegatario.

È una forma di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo.

La sua disciplina giuridica è contenuta agli articoli 1268-1271 del codice civile.

Le distinzioni

La delegazione si distingue in attiva e passiva.

Si ha delegazione attiva quando il delegante è creditore del delegato e dispone del suo diritto di credito imponendogli di adempiere una prestazione o di obbligarsi a favore del delegatario. L’adempimento o l’oggetto dell’obbligazione non potrà essere superiore al valore dell’obbligazione tra delegante e delegato.

Si ha delegazione passiva quando il delegante, debitore del delegatario, incarica il delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi (delegazione di debito) nei confronti del suo soggetto attivo.

Il nostro impianto codicistico prevede la delegazione passiva.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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