L’abbandono della famiglia costituisce reato?

Scarica PDF Stampa
Se si vuole capire se abbandonare la famiglia è reato bisogna partire dai vincoli che il matrimonio impone.

A norma degli articoli 143 e 147 del codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione interessasse della famiglia e alla coabitazione. Inoltre, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Differenze ed aspetti comuni tra matrimonio ed unioni civili

Due anni fa con la cosiddetta legge Cirinnà, (Legge n. 76/2016 del 20/05/), sono state introdotte anche in Italia le unioni civili. Si tratta di un istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.

Tra unioni civili e matrimonio corrono molte differenze.

L’unione di marito e moglie prevede obblighi reciproci e specifici doveri nei confronti della prole. I genitori sono tenuti a mantenere i figli sino a quando non siano diventati indipendenti economicamente, che potrebbe essere anche per molti anni dopo il compimento della maggiore età. Oltre al mantenimento, i genitori sono tenuti agli alimenti, quel sostegno minimo che deriva derivante dal vincolo di solidarietà familiare che si insatura tra coniugi e figli.

Stessi doveri tra marito e moglie, che restano anche se si allenta o se si scioglie il vincolo coniugale. Ne costituiscono esempi l’assegno di mantenimento, l’assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole.

L’unione civile è relativa esclusivamente a persone dello stesso sesso e non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione.

Nel matrimonio la moglie aggiunge al suo cognome quello del marito, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Le parti, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi;

In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

Nonostante le differenze esposte, gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio sono numerose.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni dell’unione. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.

Abbandono della famiglia, conseguenze penali e civili

L’abbandono della famiglia può costituire reato. Coloro che abbandonano un familiare che abbia bisogno di assistenza, fisica o economica, rischia il carcere sino a cinque anni, sino a otto, se dall’abbandono derivi la morte della persona stessa. Secondo il codice penale, commette reato chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, oppure una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura. La pena è persino aumentata se il fatto è commesso dal coniuge.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la persona che abbandona il genitore anziano risponde di reato se la vittima si trovi in condizioni di grave incapacità fisica o mentale. Incorre nello stesso delitto chi abbandona il coniuge che si trovi in precarie condizioni di salute, perché invalido o non autosufficiente.

Chi abbandona la sua famiglia, rischia di commettere anche un altro reato, quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo la legge, chiunque, abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione sino a un anno. Incorre in questo reato chi decida di non prendersi più cura dei propri familiari, anche non abbandonando fisicamente la casa, scegliendo di venire meno agli obblighi che derivano dal matrimonio.

Ad esempio, il papà che, anziché conservare i soldi per i bisogni del figlio li sperperi al gioco.

Abbandonare la famiglia, se comporta conseguenze penali, avrà dei riflessi anche sulle sanzioni civili. Chi scappa via di casa viola i doveri che nascono dal matrimonio, con le conseguenze che ne derivano. L’abbandono ingiustificato del coniuge comporta il rischio di vedersi addebitare la separazione prima e il divorzio poi, con le relative ripercussioni sul piano economico (perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori).

L’abbandono della famiglia incide anche sull’affidamento della prole. È difficile che il giudice decida di collocare i figli presso il genitore che si è allontanato volontariamente dalla casa. Questa scelta è sintomo della volontà di non occuparsi della famiglia.

Un vincolo giuridico tra due persone che hanno un legame affettivo può sorgere anche in caso di unione civile. In questa ipotesi, non valgono le conseguenze giuridiche, civili e penali per l’abbandono della famiglia matrimoniale.

Nonostante la legge che ha introdotto l’ istituto contenga un generico rinvio con il quale si rende applicabile alle unioni civili tra persone dello stesso sesso alcune norme relative al matrimonio a condizione che questo renda effettivi diritti e doveri derivanti dall’unione, per la materia penale si pone una questione di non poco conto.

Per diretta previsione costituzionale (art. 25 C.), nessuno può essere punito penalmente se non in forza di una legge che, oltre ad essere entrata in vigore prima che il fatto sia commesso, preveda espressamente una sanzione penale per quella condotta specifica. La pena deve essere contemplata specificamente, senza possibilità di ricorrere all’analogia; da qui deriva l’impossibilità di estendere ogni reato previsto in ambito familiare all’unione civile.

È possibile che la persona che infranga l’unione risponda del reato di abbandono di persone minori o incapaci. Lo stesso non si può dire per il diverso reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perché quando la norma parla esplicitamente di figli e di coniugi, terminologia estranea alle unioni civili e alle convivenze di fatto.

Volume consigliato 

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento