La violenza sessuale di gruppo

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Il reato di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto di recente nel codice penale.

Questa forma di crimine è stato inserito nel corpus del codice penale nel 1996, con la legge numero 66.

La violenza sessuale di gruppo, dice il codice, consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, agli atti di violenza sessuale di dei quali all’articolo 609 bis del codice penale.

È un delitto contro la libertà personale.

Le ragioni della sua introduzione nel codice penale

Si è discusso per molto tempo sulla necessità di introdurre il delitto di violenza sessuale di gruppo nel nostro codice penale

Finalmente, nel 1996, il legislatore ha compiuto il grande passo.

Le ragioni che hanno guidato alla modifica del codice penale sono molte, ma alcune meritano di essere sottolineate.

Una delle motivazioni che hanno portato all’introduzione del reato in questione è stata di sicuro quella di sottolineare il maggiore valore che caratterizza la violenza sessuale di gruppo, rispetto al delitto di violenza sessuale ex articolo 609 bis del codice penale.

Un’altra ragione che di sicuro ha determinato il mutamento di disciplina, presente oggi come nel 1996, era la richiesta, da parte dell’opinione pubblica, di maggiore protezione verso atti in questo modo riprovevoli.

In relazione a questa ragione si può dire che il legislatore ha fatto leva su quella che comunemente viene chiamata funzione simbolica o deterrente del diritto penale.

I Soggetti attivi

Il reato in questione viene definito plurisoggettivo perché deve essere compiuto da più persone.

La dottrina più autorevole ritiene che il numero minimo di soggetti attivi, necessari per il compimento dell’azione, siano due.

La condotta tipica

La condotta tipica consiste nella partecipazione, da parte di più persone agli atti di violenza sessuale.

Per atto sessuale di solito si intende qualsiasi atto diretto e idoneo a invadere la sfera sessuale della vittima, in modo da esprimere l’impulso sessuale dell’agente.

Rientrano nel concetto sopra riportato atti violenti come un rapporto sessuale coatto, ma di sicuro anche atti di minore valore come ad esempio i toccamenti, gli sfregamenti tra corpi, i palpeggiamenti e simili.

Questi atti sessuali devono essere compiuti con la partecipazione di più persone riunite.

A questo proposito si deve rilevare che la giurisprudenza più recente ritiene che sia possibile punire, a titolo di violenza sessuale di gruppo, anche chi, anche non avendo commesso atti sessuali a danno della vittima, abbia semplicemente contribuito al fatto che gli stessivenissero compiuti da altri sul soggetto passivo.

Nel caso specifico, è emerso che il soggetto, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante l’intero tempo nel quale si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso degli altri aggressori.

In proposito è sufficiente che l’agente realizzi un qualsiasi comportamento idoneo a contribuire alla commissione dell’atto sessuale, poi materialmente commesso da altri.

Ad esempio, tenere la vittima, assistere all’atto sessuale stando nella stessa stanza e simili.

Questa rigorosità è dovuta al fatto che, nel reato in questione, l’elemento di maggiore valore rispetto a un semplice atto di violenza sessuale è determinato da una presenza del “gruppo”, che mette paura di più alla vittima e le dà la sensazione di non potere opporre nessuna resistenza.

Per questa ragione, la semplice presenza consapevole di una persona all’atto sessuale può rafforzare da un lato il gruppo stesso e dall’altro contribuisce ad intimorire la persona offesa.

L’elemento soggettivo

Nel caso di specie, è emerso che il soggetto, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante il tempo nel quale si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso degli altri aggressori.

Nel caso specifico, è emerso che il soggetto, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante tutto il tempo in cui si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso degli altri aggressori.

Le Aggravanti

La pena è aumentata, sino ad un terzo, se ricorrono le aggravanti previste per il reato di violenza sessuale.

Le Attenuanti

La pena è diminuita per il partecipante il quale compito abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

La pena è anche diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del comma 1 e dal comma 3 dell’articolo 112.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione:

la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette proprio al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.

La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione”.

Precisa che non è richiesto che ognuno dei componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, in quanto è sufficiente che il compartecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato.

Nel caso specifico, è emerso che il soggetto, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante il tempo nel quale si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso degli altri aggressori.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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