La verità processuale, intervista all’avvocato Paolo Pinna Parpaglia

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La verità processuale è l’insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del diritto processuale. Non necessariamente corrisponde alla verità in senso assoluto.

Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei diritti, se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale.

Alcune violazioni devono essere rilevate entro termini molto stretti ed esclusivamente su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti di tempo (invalidità dell’atto processuale penale).

Il codice di procedura penale, all’articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce che non è ammessa la tortura dell’interrogato.

Se questa regola viene violata, anche se l’interrogato confessa un crimine, la confessione non è utilizzabile e non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti).

“La prova, per risultare idonea all’accertamento dei fatti, non può non dipendere da forme rivolte a garantire genuinità e affidabilità sicura”.

In più casi la sentenza stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quello che in realtà è accaduto, la prescrizione, ad esempio, è una formula di assoluzione nonostante possa accertare la responsabilità per i fatti ascritti.

La mai sicura corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti contro la pena di morte (oltre a quelli dell’espiazione e dello scopo riabilitativo della detenzione): l’esito del processo (verità processuale, per l’appunto) può essere influenzato da numerosi fattori che divergono dallo svolgimento dei fatti, e una simile pena risulterebbe perciò spropositata e irreversibile.

Il processo penale non può che accertare la esclusiva verità processuale.

In un’ottica costituzionale alla verità si arriva attraverso il processo penale, cioè quella serie di attività compiute da giudici indipendenti nelle forme previste dalla legge e dirette alla formulazione, in pubblico contraddittorio tra accusa e difesa, di un giudizio consistente nella verificazione o falsificazione empirica di un’ipotesi accusatoria e nella conseguente condanna o assoluzione di un imputato.

Il modello in questione è fondato su precise premesse, da un lato presuppone il convenzionalismo penale, e cioè la definizione in via potestativa delle forme di devianza punibile, dall’altro costituisce esplicazione del cognitivismo giurisdizionale.

Se la norma sostanziale ha carattere costitutivo, nel modello garantista il giudizio penale ha carattere “ricognitivo” rispetto a quest’ultima, e “cognitivo” dei fatti da essa regolati.

Il carattere essenziale del modello garantista recepito, nella nostra Costituzione, è nel concetto di verità che esso fa proprio, non una verità sostanziale, assoluta, materiale, ma una verità formale, debole, relativa perché umana, che non pretende di essere la verità.

Il modello garantista respinge il mito della verità come “corrispondenza”, riconoscendogli al massimo la natura di principio limite, mai compiutamente raggiungibile.

In aderenza alle più accreditate risultanze anch’esso sposta l’accento dalla verità al rigore, ed eleva le regole procedurali da semplici condizioni di validità delle decisioni giudiziarie, a vere e proprie condizioni di verità delle stesse.

Avvocato Pinna Parpaglia, in che consiste la verità processuale in senso giuridico? Che significato ha?

Si è scritto molto sulla verità processuale, la differenza che c’è tra verità processuale e giustizia sostanziale, quale è quella che si deve raggiungere? Esiste un’unica verità?

Alla fine al mondo, alla gente che cosa interessa?

A un avvocato e a un imputato interessa esclusivamente la verità dei giudici, la verità che viene espressa alla fine di un lungo processo, le cose che emergono dal processo e dal dibattimento, e quella è la verità che interessa determinate persone.

Però non è la vera verità, la verità sostanziale.

In merito a questo, un famoso avvocato degli anni sessanta, conosciuto perché ha seguito processi molto importanti, come il giallo di Borore, noto a livello nazionale e forse anche internazionale per la vicenda, aveva detto nella sua arringa alla fine del processo, queste parole, che faccio mie e riconduco all’essenza della domanda che lei mi ha fatto in relazione al significato della verità processuale in ambito giuridico.

L’avvocato in questione si chiamava Gonario Pinna e difendeva Francesco Luzzu (il marito della vittima n.d.r.) nel giallo di Borore e aveva detto:

“ Nella commedia del processo, convivono la verità dell’accusa, della difesa, dei giudici.

Qualche volta si trova persino la verità, quella senza aggettivi”.

Un grande nome come Gonario Pinna è quasi rassegnato, dicendo “a volte si trova la verità senza aggettivi”, altrimenti ci dobbiamo accontentare di quello che dicono le carte, i testimoni, le carte, così come vengono raccontati da mediatori.

La verità della difesa, la verità dell’accusa, la verità dei giudici, a volte c’è la verità sostanziale.

La troviamo sempre? Io non sono in grado di rispondere.

In relazione ai processi perciò non si è sicuri della verità che viene fuori, della verità processuale o sostanziale?

Sino a quando l’imputato, condannato dopo tre gradi di giudizio continuerà a dichiararsi innocente, il dubbio resterà a chiunque, anche ai giudici che lo hanno condannato.

Alla fine chi paga le conseguenze è proprio l’imputato, e noi non ci sentiamo in grado almeno di non riconoscergli quel minimo dubbio di assoluzione, ma noi siamo il pubblico, chi decide sono i giudici.

Secondo lei davanti a queste circostanze si richiama l’articolo 27 comma 2 della Costituzione relativo alla presunzione di innocenza?

A volte viene superata la presunta innocenza, però io insisto nel dire che mi piace pensare che esista una verità sostanziale, una verità effettiva, ed esiste una verità effettiva, quella senza aggettivi.

Alla fine ci dobbiamo inchinare  alla verità dei giudici, che hanno un compito arduo, molto gravoso, che non auguro a nessuno, perché non deve essere facile per nessuno dire a qualcuno di andare in galera.

I giudici anche se non sembra sono onerati da un peso, devono compiere il loro lavoro sino in fondo, con coscienza e professionalità, lo fanno, io spero che “azzecchino” sempre, me lo auguro da cittadino, e credo che lo facciano, quando non riescono a trovare la verità sostanziale limitandosi alla verità processuale è una grande falla del sistema. 

Lei è autore del libro “verità processuale”, il motivo di questo titolo

Non è il primo titolo che ho scelto, ballavano nella mia testa diversi titoli, alla fine ho optato per questo perché rappresenta molto il libro che è un legal thriller processuale, la verità processuale è molto importante nell’economia del testo, e anche perché richiama e strizza l’occhio ai legal thriller

tipici, quelli si scuola americana, come “Presunto innocente”, “l’Onere della prova”, una  locuzione giuridica che può essere interessante per chi si avvicina allo scaffale della libreria.

Non era questo il primo titolo, però lo ritrovo e mi piace, mi convince.

Dott.ssa Concas Alessandra

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