La Trasformazione di società: disciplina giuridica e caratteri

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La Trasformazione è disciplinata dagli articoli 2498-2500-novies del codice civile.

Con essa si manifesta un cambiamento tra tipi di società “lucrative”, ad esempio da società di persone a società di capitali o viceversa (trasformazione omogenea), oppure si assiste ad un cambiamento da società di capitali in altri enti o viceversa (trasformazione eterogenea).Scopo della trasformazione è di potere cambiare l’assetto organizzativo della società che già esiste in base alle nuove esigenze sopravvenute, senza estinguere questa società e crearne una nuova ottenendo anche notevoli vantaggi di carattere fiscale.

Il codice civile disciplina la trasformazione omogenea e la trasformazione eterogenea.

Con la Trasformazione Omogenea, la decisione di trasformazione viene disciplinata dal codice e varia in base al fatto che si abbia:

Trasformazione da società di persone a società di capitali:

E’ deliberata con il consenso della maggioranza dei soci secondo la propria partecipazione agli utili.

Chi non ha concorso alla decisione gode del diritto di recesso.

I soci che perdono la responsabilità illimitata e si considerano liberati quando i creditori sociali hanno acconsentito alla trasformazione e si presume che il consenso sia stato concesso quando ai creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi, entro 30 giorni da ricevimento della raccomandata, non hanno negato la loro adesione con scritto.

Trasformazione da società di capitali a società di persone :

E’ deliberata dall’assemblea straordinaria ed è richiesto il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata.

Chi non ha concorso alla decisione gode del diritto di recesso.

Gli amministratori devono presentare una relazione, da depositare 30 giorni prima dell’assemblea presso la sede della società, motivando la Trasformazione ed evidenziando i relativi effetti.

In riferimento ai soci che diventano illimitatamente responsabili è stabilito che lo diventeranno anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione

Trasformazione da società cooperative (lucrative) a società di persone o capitali:

Questa Trasformazione è vietata per le società cooperative a mutualità prevalente, non lo è per le altre.

Per questa Trasformazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci elevato a 2/3 se i soci sono meno di 50.

Se i soci sono più di 10.000 la trasformazione può avvenire con voto favorevole dei 2/3 dei votanti ma in assemblea deve essere presente almeno il 20% dei soci.

Con l’attuazione di questo tipo di Trasformazione, il valore effettivo del patrimonio che già esiste, dal quale devono essere tolti sia l’importo del capitale versato rivalutato al momento della Trasformazione, sia dei dividendi non ancora distribuiti, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Trasformazione eterogenea:

Si prevedono 2 tipi di trasformazione eterogenea:

Trasformazione da società di capitali:

Una società di capitali si può trasformare in consorzio, società consortile o cooperativa, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Per effettuare la Trasformazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata.

Trasformazione in società di capitali:

I consorzi, le società consortili, comunioni di aziende, associazioni riconosciute e fondazioni si possono trasformare in società di capitali.

La trasformazione deve essere approvata:

a) nei consorzi dalla maggioranza assoluta dei consorziati

b) nelle comunioni di aziende da coloro che partecipano alla comunione

c) nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato

d) nelle fondazioni dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente

La delibera assembleare necessaria per ottenere la trasformazione deve avere la forma di atto pubblico (salvo il caso di trasformazione relativa alla società di persone).

Il suo contenuto deve riportare l’atto costitutivo della società che risulta dalla trasformazione (art. 2500 c.c.), nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge per questo tipo di società, come il capitale minimo, gli organi di controllo, un oggetto sociale compatibile con il tipo scelto, le caratteristiche dei soci e le eventuali autorizzazioni governative necessarie in riferimento all’oggetto sociale esercitato.

I soci possono, almomento della delibera di trasformazione, decidere ulteriori modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo necessarie per la validità della società nata dalla Trasformazione come, ad esempio, il cambiamento della denominazione o della ragione sociale o della sede sociale In questo caso si devono rispettare eventuali obblighi imposti dalla legge per queste modificazioni.

Quando la società si trasforma in un ente non societario la decisione deve avere il contenuto tipico dell’ente nato dalla trasformazione.

La delibera di trasformazione deve essere iscritta nel registro delle imprese, con effetti diversi a seconda che la società interessata alla Trasformazione sia di capitali puure no.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la possibilità di trasformarsi. incontra dei limiti in particolari situazioni nelle quali la società si può venire a trovare.

Se le limitazioni sono contenute in apposite clausole statutarie, la trasformazione può essere deliberata solo dopo l’opportuna modifica dello statuto.

La società può revocare la Trasformazione sino a quando questa non abbia ancora prodotto effetti, con una deliberazione che ha le stesse caratteristiche e la stessa forma richieste per la Trasformazione stessa.

Dal momento nel quale la trasformazione produce i suoi effetti non può più essere revocata, e per tornare al tipo precedente è necessaria una nuova delibera di trasformazione.

La trasformazione è invalida quando non se ne osservino i presupposti o si violino gravemente le regole di procedimento, ad esempio se partecipano soggetti non ammessi, o se si realizza fuori dei casi consentiti dalla legge.

La legge prevede espressamente una sanatoria dell’invalidità della delibera di trasformazione:

una volta effettuata la sua pubblicità con la iscrizione nel registro delle imprese, l’invalidità non può essere pronunciata (art. 2500 bis c. 1 c.c.).

In questo modo si è voluta salvaguardare la certezza nei confronti dei terzi, resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente che spetta a coloro che partecipano alla società o ente trasformato e ai terzi danneggiati dalla trasformazione (art. 2500 bis c. 2 c.c.).

Dott.ssa Concas Alessandra

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