La Suprema Corte di Cassazione, niente assegno di mantenimento a chi ha un’altra famiglia

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Un argomento di stretta attualità del quale hanno parlato le recenti cronache giornalistiche.

La Suprema Corte Cassazione  ha stabilito che  nelle unioni stabili decade il diritto al mantenimento, e anche gli enti pensionistici stanno pensando come adeguarsi alla situazione, e non ha rappresentato una buona notizia per chi conta sull’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione è ritornata sul tema del diritto agli alimenti, precisando meglio un concetto che era stato avanzato nel 2011.

Se uno dei due ex coniugi, e le statistiche dicono che è quasi sempre l’ex marito a versare e la ex moglie a incassare, si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza di fatto e non è un secondo matrimonio, decade il diritto all’assegno di mantenimento.

Nel 2011 con la sentenza  numero17195, la Cassazione aveva stabilito il principio secondo il quale il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge.

In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è per definizione “a tempo”, anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, e non sarebbe stata automatica.

Il 3 aprile scorso, con la sentenza 6855, la Prima sezione civile della Cassazione è andata oltre riconoscendo molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che, secondo gli ermellini, non consiste “esclusivamente nel convivere come coniugi, ma indica una ‘famiglia’ portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli”.

Questo il caposaldo giuridico:

se l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se non passa per un matrimonio, si deve considerare come un’altra stabilità, e da qui la decadenza dell’assegno di mantenimento, che anche essendo clamorosa, può essere considerata un effetto collaterale.

La sentenza numero 6855 è soprattutto un altro mattone alla giurisprudenza che fortifica la famiglia di fatto in Italia.

La sentenza è diventata oggetto di studio anche negli enti pensionistici, perché ci potrebbero essere grandi ricadute, mettendo in forse le regole sulle pensioni di reversibilità.

Più precisamente se a seguito di un divorzio tra coniugi, nel quale è avvenuto anche l’affidamento di uno o più figli minori, il coniuge al quale il tribunale ha riconosciuto la spettanza dell’assegno di mantenimento, decade da questo diritto se abbia avviato un’altra convivenza che abbia carattere di stabilità, indipendentemente da altre nozze.

Nel 2011 con la sentenza numero17195, la Cassazione aveva stabilito che se fosse subentrata un’altra famiglia, anche di fatto, sarebbe venuta meno la necessità economica del mantenimento, e di conseguenza, anche l’obbligo della corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge al quale non erano stati affidati i figli.

La diversità della recente sentenza n. 6855 rispetto a quella  del 2011, è che anche alla famiglia di fatto viene riconosciuto il carattere di stabilità e la parificazione, a qualsiasi effetto, a un altro nucleo familiare.

L’unico parametro sul quale la sentenza insiste è quello della stabilità della coppia di fatto che diventa tale, secondo la Corte di Cassazione, quando i conviventi elaborano:

“un progetto e un modello di vita in comune (…) E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio”.

Quando l’ex coniuge che prima percepiva gli assegni di mantenimento si ricostruisce una vita nell’ambito di un’altra coppia, anche di fatto, anche se non contrae un matrimonio, si determina una stabilità che gli fa perdere il diritto all’assegno di mantenimento.

La sentenza della Corte di Cassazione apre molti interrogativi di varia natura.

Ci si chiede ad esempio se saranno considerate coppie di fatto anche quelle omosessuali.

Nel caso delle pensioni di reversibilità, se il coniuge sopravvissuto che percepisce questo trattamento pensionistico, perderebbe il diritto ad esso se costituisce una coppia di fatto.

Avendo parlato di coppie di fatto e di diritto, il dovere di cronaca strettamente giuridica ci impone di evidenziare quali sono le differenze e di parlare un po’ più ampiamente degli argomenti in questione.

Con il termine di famiglia di fatto si intende evocare la costituzione di un nucleo familiare non fondato sul matrimonio avente effetti civili.

La situazione che scaturisce si definisce come convivenza more uxorio, indipendentemente dalla sicura rilevanza civile del rapporto di filiazione naturale della prole che sia nata.
La cosiddetta famiglia di fatto risulta al centro di un dibattito in relazione all’opportunità di approntare strumenti di tutela giuridica a favore di ciascuno dei conviventi.

A chi fa presente l’esigenza di proteggere le aspettative di solidarietà economica di chi stabilmente abbia convissuto creando un legame anche socialmente rilevante, si contrappone l’opinione di coloro che ritengono che l’ordinamento debba proteggere esclusivamente quei legami che sono contrassegnati dalla stabilità propria del vincolo matrimoniale.

La convivenza more uxorio anche adesso non risulta priva di rilevanza per il diritto.

In primo luogo si deve escludere che essa risulti contrastante direttamente o indirettamente con la legge e i principi dell’Ordinamento.
Si possono ricordare i casi nei quali la legge prende in considerazione il vincolo matrimoniale o la compagine familiare come presupposto per il verificarsi di determinati effetti.

Ad esempio la prosecuzione o il subingresso in un rapporto contrattuale, la possibilità di addivenire al riscatto di un immobile.

Si pongono anche delicate questioni sia in relazione all’eventuale titolo delle prestazioni lavorative rese nell’ambito di rapporti di tal genere,  alle aspettative successorie, oppure al diritto al mantenimento e agli alimenti.

Ricondurre all’ambito delle obbligazioni naturali le attribuzioni effettuate da un convivente a un altro, sono lontane dal rafforzare la tutela di queste situazioni.
Non minore importanza riveste la questione della risarcibilità del danno cagionato al convivente more uxorio.

La famiglia di diritto o legittima, è fondata sul matrimonio ed è contemplata dall’articolo 29 della Costituzione che ne riconosce i diritti stabilendo l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi come caratteri informatori del matrimonio.

Essa trova implicito riconoscimento nell’articolo 2 della Costituzione che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.

Secondo dottrina e giurisprudenza, l’articolo 2 della Costituzione fonderebbe la tutela anche della famiglia di fatto, ammesso che l’articolo 29 della Costituzione nel riconoscere i diritti della famiglia legittima, non escluderebbe che diverse forme di tutela possano essere apprestate in favore di formazioni sociali non fondate sul matrimonio ma sulla convivenza more uxorio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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