La società in nome collettivo

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La disciplina giuridica della società in nome collettivo è regolata dagli articoli che vanno dal 2291 al 2312, articoli inseriti all’interno del libro quinto del lavoro del Codice Civile.

In mancanza di disposizioni specifiche è previsto il rinvio alle norme dettate per la società semplice (ai sensi dell’articolo 2293 del codice civile).

Il carattere fondamentale della società in nome collettivo è che tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, un eventuale patto contrario, a differenza di quello che avviene nella società semplice, non ha effetto nei confronti dei terzi.

La società in nome collettivo si costituisce, di solito, tra persone che appartengono alla stessa famiglia, oppure, tra poche persone legate da vincoli di reciproca fiducia.

L’attività personale del socio è il cosiddetto “intuitus personae”, particolare capacità tecnica, abilità commerciale, probità, valgono sul capitale da lui conferito, proprio perché gli effetti di questa attività si possono ripercuotere anche sul patrimonio personale degli altri soci.

La stipulazione del contratto di S.n.c. deve essere fatta per iscritto e, cioè, attraverso scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico.

Nell’atto costitutivo devono essere indicati ai sensi dell’articolo 2295 del codice civile:

le generalità dei soci, quindi, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza.

La ragione sociale, formata dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale.

I nomi dei soci amministratori di coloro che hanno la responsabilità della società.

Questa indicazione è necessaria quando l’amministrazione oppure la rappresentanza della società è attribuita solo ad alcuni soci e permette ai terzi di accertare con sicurezza se il socio con il quale stanno contrattando ha il potere di gestire la società è di assumere gli obblighi in nome della società stessa.

La sede principale e le eventuali sedi secondarie.

A questo proposito bisogna dire che sede sociale è la sede della gestione sociale dove risiedono gli organi e non dove si trova lo stabilimento.

L’oggetto sociale, cioè l’attività svolta dalla S.n.c., che può essere commerciale o non commerciale.

I conferimenti dei soci, il loro valore e i criteri di valutazione.

Le prestazioni che i soci d’opera, o di solo lavoro, si sono impegnati a conferire.

Le singole norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite.

La durata della società.

Non tutte queste indicazioni sono allo stesso modo necessarie.

Bisogna ritenere, per questo, che non ci possano essere quelle che si integrano con le norme suppletive di legge.

Gli amministratori del notaio, nell’ipotesi di stipulazione attraverso to pubblico, sono obbligati a depositare il contratto per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella quale circoscrizione si trova la sede sociale.

La pubblicità, nelle società di persone, riveste una funzione dichiarativa, di conseguenza, la mancata registrazione dell’atto costitutivo non determina l’invalidità del contratto sociale, ma la sua semplice irregolarità.

La condizione di società in nome collettivo regolare, cioè iscritta nel registro delle imprese, comporta che a differenza della società semplice, il creditore particolare del socio finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali una responsabilità sussidiaria.

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

Le limitazioni poteri di rappresentanza non sono punibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese oppure non si prova che terzi ne hanno avuto conoscenza.

La società in nome collettivo non registrata e il regolare i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice.

L’iscrizione nel registro delle imprese efficacia dichiarativa, questo significa che l’atto di opponibili ai terzi i quali non possono in nessun modo provare di non essere a conoscenza dell’esistenza della società.

L’osservanza delle norme che riguardano la forma il contenuto del contratto sociale non è condizione per la validità del contratto, neppure ai fini della prova.

L’eventuale inosservanza consegue soltanto l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese.

Le modifiche dell’atto costitutivo vanno adottate dall’assemblea sociale all’unanimità se non è convenuto diversamente.

Anche le modificazioni si devono iscrivere nel registro delle imprese sono punibili ai terzi solo registrazione avvenuta, meno che non si possa provare che terzi in ogni caso ne erano a conoscenza.

Nella società in nome collettivo per capitale sociale si intende il complesso dei conferimenti dei soci oppure il valore in danaro di conferimenti stessi, che risulta dalle valutazioni compiute nel contratto.

La tutela dell’integrità del capitale sociale, anche se limitata rispetto quella prevista per le società di capitali, e attuata attraverso:

-il divieto di distribuzione di utili fittizi.

Gli utili fittizi sono quelli utili che non corrispondono ad una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale e si possono ripartire solo utile realmente conseguiti.

-La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite.

In caso di perdita non si distribuiscono utili sinché il capitale non è reintegrato pure ridotto.

-Il divieto, carico degli amministratori di restituire conferimenti dei soci.

I soci non possono essere liberati dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale.

-Qualsiasi riduzione del capitale sociale è sottoposta ad un particolare regime, che si effettua attraverso rimborso i soci delle quote pagate o attraverso liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti.

-L’obbligo, per gli amministratori, della tenuta delle scritture contabili.

-L’obbligo di redigere annualmente l’inventario.

Nella società in nome collettivo tutti socie non diritto, in mancanza di diversi accordi di amministrare personalmente i beni sociali.

Se alcuni soci vengono nominati amministratori, essi non hanno diritto a compenso, salvo che le parti concludano particolari patti in questo senso.

Per l’amministrazione valgono le stesse regole della società semplice.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono depositare, entro 15 giorni dalla nomina, le loro firme autografe presso registro delle imprese.

La società è tenuta redigere annualmente, la chiusura dell’esercizio sociale, l’inventario che è costituito dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite.

L’autonomia patrimoniale della società in nome collettivo e più rigida rispetto all’autonomia patrimoniale della società semplice perché la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali al carattere di responsabilità solidale ed illimitata e di responsabilità sussidiaria.

La responsabilità solidale ed illimitata è caratterizzata dalla circostanza della limitatezza che deriva dalla a circostanza che il fallimento della società produce anche il fallimento del socio.

La responsabilità sussidiaria deriva dal fatto che il creditore sociale deve preventivamente discutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio, questa differenza della società semplice, dove il beneficio di preventivo escussione si pone solo come eccezione del socio, perché i creditori sociali possono agire direttamente sul patrimonio dei singoli soci.

Il creditore particolare di un socio non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, egli può invece compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore, fare valere i suoi diritti sugli utili che spettano al socio suo debitore, provocare la dichiarazione di fallimento del debitore se imprenditore commerciale, e, quindi, la sua esclusione di diritto dalla società.

Ogni socio entra a far parte della società risponde anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione.

La responsabilità del socio uscente, per le obbligazioni sociali, persiste sino al giorno nel quale si verifica lo scioglimento della società.

La società in nome collettivo, ai sensi degli articoli 2308 2272 del codice civile, si può sciogliere:

per il decorso del termine.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguire.

Per volontà dei soci, o se manca la pluralità dei soci.

Per altre cause previste dal contratto.

Per il fallimento o provvedimenti dell’autorità governativa.

Per la liquidazione della società in nome collettivo valgono le regole stabilite per la società semplice, salvo che per le formalità e la pubblicità la nomina è l’accettazione dei liquidatori vanno depositate presso l’ufficio del registro delle imprese in modo che essi possano assumere, anche in giudizio, la rappresentanza della società.

Compiuta la liquidazione va redatto il bilancio finale viene proposto ai soci il piano di riparto.

Bilancio pieno di riparto devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

I liquidatori non possono procedere a riparti tra i soci se prima non siano stati pagati i creditori sociali oppure accantonate le somme per pagarli, e questo obbligo sanzionato penalmente.

Con l’approvazione del bilancio, liquidatori sono liberati di fronte ai soci e devono chiedere la cancellazione della società del registro delle imprese e depositare le scritture contabili e documenti che non spettano ai singoli soci presso la persona designata dalla mini maggioranza, che li conserverà per 10 anni.

Avvenuta la cancellazione, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno fare valere i loro crediti nei confronti dei soci ed anche nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento di peso da loro colpa.

La società in nome collettivo non registrata e irregolare per tutto il tempo per il quale non iscritta nel registro delle imprese.

Le principali conseguenze della mancata registrazione del contratto costitutivo sono che i rapporti tra la sola società non registrate di terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice, che il termine di prescrizione dei diritti sociali di 10 anni, non di cinque anni, come nelle società registrate, ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione, oppure, iscrizione successiva, oppure, fare condannare gli ammiratori a provvedervi.

La regolarizzazione importa il subentrare nella disciplina sociale della normativa prevista per la società collettiva regolare, restano, pertanto, i diritti già acquisiti dai terzi.

 

Note bibliografiche

G. Campobasso: Manuale di Diritto Commerciale Giappichelli 2011

Codice Civile Giuffrè 2012

Dott.ssa Concas Alessandra

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