La simulazione del contratto

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La simulazione rappresenta l’esempio più diffuso di divergenza tra dichiarazione e volontà, che si ha quando quello che appare all’esterno diverge con la reale volontà delle parti di un contratto.

I tipi di simulazione

Avendo appurato in che cosa la simulazione, si può affermare e che i suoi elementi essenziali siano la consapevole divergenza tra dichiarazione e volontà, l’accordo simulatorio e l’intenzione di trarre in inganno i terzi.

In questa sede si tratterà dei tipi di simulazione, secondo quello che stabilisce la legge.

A questo proposito, si può affermare che la simulazione può interessare sia i contratti, vale a dire i negozi giuridici conclusi tra due o più parti, sia gli atti unilaterali, sia quelli predisposti da un’unica persona e diretti a un’altra persona.

A norma dell’articolo 1414 del codice civile, esistono due tipi di simulazione:

La simulazione assoluta, nella quale le parti concludono tra loro un contratto, ma in realtà non vogliono concludere nessun contratto.

Questo accade, ad esempio, quando viene simulata una vendita con l’intenzione di sottrarre la cosa venduta al pignoramento da parte dei creditori della persona che ha simulato di vendere il suo bene.

La simulazione relativa, nella quale si simula un contratto, che prende il nome di contratto simulato, mentre in realtà le parti ne vogliono un altro, che prende il nome di contratto dissimulato, che spesso viene disciplinato nelle cosiddette controdichiarazioni, o contro scritture, che vengono  nascoste all’esterno.

La simulazione relativa si distingue a sua volta in:

Simulazione relativa soggettiva, o interposizione fittizia, nella quale viene simulata l’identità della parte contrattuale.

Il contratto simulato viene concluso con un prestanome, mentre il contratto dissimulato, che è che in realtà si vuole, intercorre tra soggetti diversi.

In simili casi c’è un accordo tra tre soggetti diversi, vale a dire il contraente, il contraente apparente o prestanome e la controparte.

Simulazione relativa oggettiva, nella quale si simula il tipo di contratto, si fa apparire come vendita una donazione o viceversa, oppure un singolo elemento del contratto, che può essere l’oggetto o il prezzo, o si fa apparire la vendita come avvenuta a un prezzo inferiore rispetto a quello reale.

Gli effetti della simulazione tra le parti e nei confronti dei terzi

In presenza della simulazione assoluta, il contratto simulato non produce nessun effetto.

Se  una vendita viene simulata in modo assoluto e chi ha simulato di acquistare, in un momento successivo, pretende di ottenere la cosa venduta, chi ha simulato di vendere potrà fare accertare in giudizio la simulazione assoluta, e non sarà tenuto a consegnare e trasferire la proprietà della cosa all’acquirente simulato.

In presenza della simulazione relativa, il contratto simulato, o fittizio, vale a dire quello che viene fatto apparire all’esterno come contratto reale, non produrrà nessun effetto tra le parti, mentre quello dissimulato, vale a dire quello realmente voluto tra le parti, produrrà effetti tra le stesse e avrà i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge.

Ad esempio, se si dovesse stipulare una vendita, ma in realtà si vuole una donazione, la vendita non produrrà nessun effetto, mentre la donazione avrà effetto tra le parti se le stesse avranno rispettato i requisiti previsti dalla legge per le donazioni, soprattutto l’atto pubblico.

Nei confronti dei terzi, vale a dire coloro che non hanno partecipato alla simulazione come, ad esempio, gli acquirenti del bene oggetto del contratto di vendita simulato o coloro i quali sono eredi legittimari di chi ha simulato la vendita di un bene caduto poi in successione, l’articolo 1415 del codice civile, prevede che:

Se subiscono un pregiudizio dal contratto simulato possono agire in giudizio per fare dichiarare la nullità del contratto simulato.

Se si tratta di persone che hanno acquistato in buona fede diritti dal simulato acquirente, vale a dire se si tratta di persone che hanno acquistato da chi a sua  volta aveva acquistato sulla base di un contratto simulato, il loro acquisto è salvo e non potranno fare niente contro di loro, né le parti del contratto simulato, né chi acquistò lo stesso bene dal simulato venditore, né i creditori del simulato venditore, ma a condizione che la trascrizione dell’acquisto da parte del terzo in buona fede abbia preceduto la trascrizione dell’atto di citazione che tendeva a dimostrare la simulazione.

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La prova in giudizio della simulazione

Quando in un processo si vuole fare accertare che un contratto è stato simulato, vale a dire che non corrisponde alla reale intenzione delle parti, si dovrà adire la competente Autorità giudiziaria con l’azione di simulazione.

Questo tipo di azione ha la finalità di fare accertare la realtà al di là dell’apparenza, e di fare dichiarare inefficace o per meglio dire nullo il contratto simulato.

L’azione in questione potrà essere intrapresa sia dalle parti tra le quali il contratto simulato è stato concluso, sia dai terzi soggetti interessati a fare emergere la simulazione.

L’azione che ha la finalità di fare emergere una simulazione assoluta non è soggetta a prescrizione, vale a dire che può sempre essere avviata, senza nessun limite di tempo.

L’azione rivolta a fare emergere una simulazione relativa è allo stesso modo non soggetta a prescrizione se ha la finalità di fare accertare la nullità del contratto simulato o di quello dissimulato, mentre è soggetta alla prescrizione di dieci anni se ha la finalità di esercitare un diritto che deriva dal contratto dissimulato e se presuppone che si debba accertare l’esistenza stessa e l’efficacia del contratto dissimulato.

La prova della simulazione in relazione alla legge

A norma dell’articolo 1417 del codice civile, le parti del contratto simulato non possono provare la simulazione attraverso il ricorso a testimoni, ma dovranno esibire la contro scrittura attraverso la quale emerge la simulazione.

Ad esempio, per dimostrare la simulazione del prezzo di compravendita, le parti dovranno esibire la contro scrittura attraverso la quale emerge il prezzo reale e non potranno ricorrere a testimoni.

I terzi, vale a dire coloro che non sono stati parti della simulazione, potranno provare la simulazione con ogni mezzo e senza essere soggetti a nessun limite.

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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