La separazione giudiziale in presenza di addebito

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Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, a volte, risulta difficile farlo restando in buoni rapporti, per diversi motivi.

La separazione giudiziale, rappresenta il rovescio della medaglia della separazione consensuale, alla quale si arriva in presenza di un accordo tra i coniugi su quali saranno i loro compiti e le loro responsabilità una volta cessata la convivenza.

Nella separazione giudiziale, non essendoci intesa tra le parti, decide un giudice.

In che cosa consiste la separazione giudiziale

La separazione giudiziale si identifica nel procedimento che uno dei coniugi per mettere fine alla convivenza tra loro, ottenendo una sentenza di separazione che si basa su fatti che rendono la convivenza intollerabile o che possano recare danno ai figli (art. 151 c.c.).

La convivenza diventa intollerabile quando uno dei due coniugi comincia a violare gli obblighi matrimoniali, manifestando infedeltà, indifferenza, poca partecipazione alla vita affettiva ed economica della famiglia.

Secondo la tesi più diffusa, gli elementi che inducono all’intollerabilità di una convivenza non dipendono dalla volontà dei coniugi, e per questo si parla di incompatibilità dei caratteri, diversità culturale acquisita in passato, e altro.

A volte si tratta di comportamenti che si potevano notare  durante il fidanzamento, senza arrivare a contrarre matrimonio.

Il distacco, non esclusivamente fisico ma anche spirituale, rendono intollerabile  la convivenza, portando verso la separazione giudiziale, anche quando un simile atteggiamento viene dimostrato uno dei coniugi, e oltre a ferire l’altro, si ha una ricaduta sui figli.

A chi compete la separazione giudiziale

Quando qualcuno viole presentare domanda di separazione  si deve rivolgere:

Al tribunale quello del luogo di ultima residenza comune della coppia.

In mancanza di questo, al tribunale del luogo nel quale ha la residenza o il domicilio il coniuge contro il quale si presenta la richiesta.

Se il convenuto risiede all’estero oppure è irreperibile, compete al tribunale del luogo nel quale il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio.

Oppure ci si può rivolgere a un qualsiasi tribunale italiano, se entrambi i coniugi siano residenti all’estero.

Durante il procedimento è obbligatoria la partecipazione di un pubblico ministero, che avrà la competenza di presentare prove, fare richieste o impugnare una sentenza quando lo ritenga opportuno.

La separazione giudiziale con addebito

In presenza di una richiesta di separazione giudiziale, spetta al giudice stabilire di chi sia la colpa di un matrimonio fallito e quali siano le conseguenze per un coniuge al quale lo stesso fallimento viene addebitato.

Le conseguenze di questo addebito, oltre a quelle affettive, sono di natura economica e patrimoniale.

La comunione dei beni

La prima conseguenza della separazione giudiziale è relativa al regime di comunione dei beni, che  viene subito sciolto se i coniugi il giorno del loro matrimonio lo avessero adottato.

Questo regime perde efficacia quando Presidente del Tribunale concede il via libera alla separazione.

Questo effetto della separazione giudiziale fa subentrare la comunione ordinaria al posto di quella legale, il passaggio al patrimonio comune dei beni de residuo, il regime patrimoniale della separazione, e si aggiunge la separazione del patrimonio.

Prima, però, si deve procedere ai rimborsi e alle restituzioni dell’uno verso l’altro (Dlgs. n. 154/2013).

Se uno dei due coniugi ha prelevato dal conto in comunione una somma che non era diretta a soddisfare un obbligo familiare, la dovrà restituire.

Lo stesso deve fare chi ha deciso di spendere una somma di sua iniziativa a meno che sia un atto di straordinaria amministrazione e venga dimostrato il vantaggio per la comunione o abbia soddisfatto un bisogno della famiglia.

Ognuno dei coniugi può reclamare i soldi prelevati dal patrimonio personale e diretti al patrimonio comune.

Allo stesso modo chi è in credito può prelevare dalla cassa comune, in denaro, in mobili e in immobili, sino a pareggiare il conto.

La casa comune

Una delle “dispute” che ricorre più di frequente quando si verifica una separazione giudiziale è relativa all’abitazione.

A chi vada la casa nella quale sono stati i coniugi sino alla separazione, lo decide il giudice, tentando di salvaguardare, soprattutto, l’interesse dei figli.

Se i due coniugi che si separano non hanno figli, il giudice valuta se la casa è di proprietà comune sia intestata ad entrambi i coniugi, oppure se la casa sia di proprietà esclusiva di uno dei due, come quando lui  o lei l’abbiano ereditata dai genitori e ci abbia vissuto con il coniuge gli anni nei quali sono stati insieme.

Nel primo caso si potrà pretendere la divisione giudiziale della casa, mentre nel secondo l’immobile resterà a chi detiene la proprietà esclusiva oppure, se ci sono dei figli, al genitore al quale gli stessi vengono affidati, anche se avrà un diritto di godimento.

L’assegno di mantenimento

A norma dell’articolo 156 del codice civile, “il giudice stabilisce in favore del coniuge il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, se egli non disponga di adeguati redditi propri”.

Siccome la  separazione giudiziale non cancella il matrimonio ma alcuni dei doveri dei coniugi, assistenza e rispetto restano sino al divorzio, come deve restare lo stesso tenore di vita goduto sino a quel momento (Cass. sent. n. 12196/2017).

L’obbligo di assistenza materiale si traduce nel versamento dell’assegno di mantenimento, dovuto quando c’è una separazione legale, uno dei due coniugi non ha un suo reddito, il coniuge beneficiario dell’assegno non è il responsabile della separazione, vale a dire, non gli è stata addebitata la fine della convivenza, il coniuge che deve pagare l’assegno ha un reddito sufficiente a garantire il mantenimento.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se la convivenza non è stata di lunga durata, l’assegno di mantenimento non è dovuto (Cass. sent. n. 402/2018).

Eredità e pensione di reversibilità

Se la sentenza di separazione giudiziale non dice il contrario, Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’altro coniuge nel caso in cui quest’ultimo muoia, perché la separazione non scioglie il matrimonio, di conseguenza il superstite è vedovo o vedova.

Avrà anche il diritto di ereditare la sua quota di patrimonio.

Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perderà i diritti successori.

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