La sentenza nel processo civile 

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La sentenza, dal latino sententia, derivato del verbo sentire, “ritenere, giudicare”, in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in modo completo oppure in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.

Il tratto caratteristico dell’atto è di imporsi non per autorità ma per persuasione: infatti, la motivazione non ha un valore endoprocessuale ma si rivolge all’intera collettività. Rappresenta il momento conclusivo del processo: attraverso essa, il giudice fa conoscere e comprendere la portata della sua decisione sul caso controverso, esponendo le ragioni che hanno formato il suo “libero convincimento”.

La retorica giuridica, attraverso l’argomentazione, che giustifica o modifica le opinioni delle parti processuali, consente di comporre una serie di asserzioni rivolte a dimostrare che il giudice ha applicato la “regola migliore”, vale a dire, il meno possibile innovativa, ma compatibile con le esigenze sociali del momento e l più possibile conforme alla tradizione giuridica.

La forma e il contenuto

La sentenza di solito deve contenere, il dispositivo, vale a dire, la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti e il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata.

In diversi ordinamenti l’obbligo di motivazione è previsto a livello costituzionale, ed è il caso dell’articolo 111 della Costituzione italiana, come garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia.

Non mancano ordinamenti che non hanno inserito nella Costituzione  quest’obbligo, ad esempio, gli Stati Uniti e la Germania, o che, addirittura, prevedono eccezioni allo stesso, come avviene in determinati ordinamenti (paesi anglosassoni, Francia) per il verdetto della giuria.

Le sentenze dichiarative, di condanna e costitutive

La sentenza contiene sempre un accertamento, con il quale il giudice elimina l’insicurezza sulla realtà giuridica preesistente, dichiarandola come realmente è se sussiste il diritto vantato da pare dell’attore, se l’accusato ha commesso il reato.

All’accertamento si possono aggiungere altri elementi.

Sulla questione, la dottrina processual-civilistica distingue:

La sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) che si limita ad accertare la realtà giuridica; può essere considerata tale anche la sentenza che respinge la domanda dell’attore.

La sentenza di condanna che, oltre all’accertamento, contiene il comando, rivolto alla parte soccombente, di tenere un determinato comportamento, dare, fare o non fare, ad esempio, pagare una determinata somma a risarcimento del danno.

La sentenza costitutiva che, a parte accertare la realtà giuridica, crea, modifica o estingue un rapporto giuridico (ad esempio, annullando un atto o producendo gli effetti del contratto che doveva essere concluso).

Questa elaborazione in relazione al processo civile, può essere estesa, con i relativi adattamenti, agli altri tipi di processo.

È di condanna la sentenza che, al termine del processo penale, accertato che l’accusato ha commesso un reato, gli impone la conseguente pena, mentre sono costitutive la sentenza del giudice amministrativo che annulla un atto della pubblica amministrazione del quale ha accertato l’illegittimità e la sentenza del giudice costituzionale che annulla una norma di legge (o di atto avente forza di legge) della quale ha accertato l’incostituzionalità.

Le sentenze definitive e interlocutorie

Il giudice con la sentenza di solito mette fine al processo oppure alla fase del processo che si svolge davanti a lui, decidendo sulle questioni, vale a dire, i punti della controversia, oppure decide su una questione in un senso che impedisce la prosecuzione del processo, ad esempio, riscontrando che non poteva essere esercitata l’azione, si ha una sentenza definitiva.

Può accadere che il giudice si pronunci con sentenza interlocutoria, o non definitiva, su alcune questioni, senza che la decisione impedisca la prosecuzione del processo per la trattazione delle questioni rimanenti.

Definendo in modo completo o in parte la controversia, la sentenza svolge funzione decisoria, in contrapposizione ai provvedimenti giurisdizionali, che nell’ordinamento italiano hanno la forma di ordinanza o decreto, che svolgono funzioni preparatorie o complementari, cosiddetta funzione ordinatoria.

Nel processo civile sono formalmente e logicamente distinguibili tre tipi di sentenza:

Dichiarativa

Accertamento dell’esistenza oppure della non esistenza di un diritto senza creare, modificare, estinguere una situazione giuridica.

Ad esempio, la sentenza che accerta l’avvenuta risoluzione del contratto, che accerta la nullità.

Costitutiva

La sentenza crea, modifica, estingue una situazione giuridica.

Ad esempio, la sentenza che risolve un contratto, che annulla un contratto per errore, violenza o dolo.

Di condanna

La sentenza apre la via all’esecuzione.

Ad esempio, la sentenza condanna alla restituzione di una somma, condanna al risarcimento dei danni.

Per capire le differenze si pensi alla risoluzione del contratto.

Se al contratto è apposto un termine essenziale, ad esempio, ho bisogno dell’abito da sposa entro il una determinata data perché in quella data mi devo sposare, c’è inadempimento e l’abito viene confezionato in un tempo successivo, il contratto si risolve di diritto il giorno stesso dello scadere del termine.

In simili circostanze il giudice, rilevato l’inadempimento, accerta la risoluzione del contratto con sentenza dichiarativa o accertamento.

Se non è apposto nessun termine, ad esempio, affido a un’impresa il restauro della mia casa in campagna, c’è inadempimento, la casa non viene restaurata e decido, così, di cambiare l’impresa appaltatrice, il contratto, per potere essere risolto, avrà bisogno del giudice, che rilevato l’inadempimento, risolverà il contratto, con effetti a partire dalla domanda giudiziale, con sentenza costitutiva.

Se, accanto alle sopra descritte situazioni, fosse stata chiesta la condanna alla restituzione di quanto pagato, (anticipo, caparra), il giudice condannerà alla pagamento della somma (sentenza di condanna).

Il contenuto della sentenza

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.

Deve contenere:

L’indicazione del giudice che l’ha pronunciata

L’indicazione delle parti e dei loro difensori

Le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti

La concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta esclusivamente dal presidente e dal giudice estensore.

Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

Se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

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