La sentenza di divorzio e in quanto tempo diventa definitiva

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Il divorzio è l’istituto giuridico che consente a due persone sposate di sciogliere il vincolo matrimoniale e riacquistare la libertà di stato, al fine di convolare a seconde nozze, oppure restare single. A differenza della separazione, il divorzio restituisce ai coniugi la libertà della quale godevano prima del matrimonio. Per potere contrarre un altro matrimonio non serve esclusivamente la sentenza di divorzio, ma è necessario che la stessa sia trasmessa all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu trascritto il matrimonio, in modo che si possa procedere alle dovute annotazioni. 

Indice

1. La sentenza di divorzio e la sua trasmissione


Secondo la legge sul divorzio, quando la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio passa in giudicato, deve essere trasmessa dal cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, in copi autentica, all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le incombenze di legge. Sempre secondo la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, agli effetti civili, esclusivamente dal giorno dell’annotazione della sentenza (Art. 10, legge n. 898 del 1970). L’iter del divorzio  si conclude quando la sentenza viene trascritta nei registri dello stato civile del Comune dove i coniugi si sono sposati, al fine di annotare lo scioglimento del matrimonio nell’atto conservato dall’ente stesso. Se la sentenza di divorzio è definitiva ma non è stata ancora trascritta, la persona divorziata non avrà ancora acquistato la libertà di stato e non sarà libera di potere contrarre un altro matrimonio. 

2. La sentenza di divorzio e in quanto tempo diventa definitiva


Una sentenza civile, di conseguenza anche una di divorzio, diventa definitiva, quando non è più impugnabile, e per questo è necessario che trascorra un determinato lasso di tempo. La legge (artt. 325 e 327 c.p.c.) dice che una sentenza diventa definitiva decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, vale a dire dal momento nel quale la stessa viene depositata presso la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Si tratta del cosiddetto termine lungo per il passaggio in giudicato. Se la parte interessata, che di solito è quella che risulta vittoriosa dal giudizio, si impegna e notifica la sentenza all’altra, la stessa diventa definitiva se, entro trenta giorni, che è il termine breve, non viene impugnata. Da quanto sopra scritto, si comprende che la notifica della sentenza di divorzio accelera i tempi in modo che la sentenza di divorzio diventi definitiva e, di conseguenza, possa essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile per le dovute e necessarie annotazioni. 

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3. I tempi relativi alla trascrizione del divorzio


I tempi di trascrizione della sentenza di divorzio, per meglio dire, della sua annotazione presso gli atti dell’ufficiale di stato civile, dipendono dal tempo necessario al fine che la sentenza di divorzio stessa diventi definitiva. A quello che è stato sopra scritto, deve essere aggiunta un’altra considerazione. Se uno dei coniugi propone appello, la sentenza non diventerà definitiva sino a quando non terminerà il secondo grado di giudizio. Lo stesso vale in presenza di successivo ricorso per Cassazione. La trascrizione della sentenza di divorzio può avvenire esclusivamente quando la pronuncia del giudice sia diventata intoccabile, perché nessuna delle parti ha proposto impugnazione nei termini dei quali si è scritto in precedenza, trenta giorni oppure sei mesi, oppure quando i gradi di giudizio sono terminati. 

4. In che modo ottenere subito la trascrizione del divorzio


Esiste un modo per ottenere che la sentenza di divorzio venga trasmessa quasi subito all’ufficiale dello stato civile. Le parti possono andare in tribunale e sottoscrivere una dichiarazione di acquiescenza e rinuncia all’impugnazione. In questo modo la sentenza potrà passare subito in giudicato e non potrà essere impugnabile. È prassi di alcuni tribunali, nel caso di divorzio su ricorso congiunto, fare firmare l’atto di acquiescenza direttamente in udienza, subito dopo l’accoglimento delle richieste delle parti. 

5. In che cosa consiste la trascrizione del divorzio


A dire il vero non si tratta di una trascrizione, ma di un’annotazione. L’ufficiale di stato civile la esegue nella sentenza a margine dell’atto di matrimonio degli interessati, a margine dell’atto di nascita di entrambi e trasmette la comunicazione di divorzio all’ufficio di stato civile nel quale il matrimonio è stato trascritto, nel caso nel quale al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi, e all’ufficio anagrafe del Comune di residenza relativo. L’ufficiale dell’anagrafe registra la comunicazione di divorzio. Il cittadino interessato può verificare l’avvenuta variazione del suo stato civile richiedendo un certificato di stato libero all’ufficio anagrafe del suo Comune di residenza. 

6. In che modo agire se la cancelleria non trasmette la sentenza di divorzio


Un inconveniente pratico che a volte si manifesta nei tribunali italiani è quello relativo alla mancata trasmissione della sentenza definitiva di divorzio da parte della cancelleria. Nel senso che, nonostante il divorzio sia definitivo, il tribunale non trasmette la relativa sentenza all’ufficiale dello stato civile. Un simile inconveniente è dovuto al fatto che, a causa della mole di lavoro che spesso caratterizza e blocca l’attività delle cancellerie, non sempre il personale che svolge quelle mansioni verifica che la sentenza di divorzio sia stata notificata in modo regolare alla controparte o siano decorsi lo stesso i termini per l’impugnazione. In presenza di simili circostanze, spesso l’avvocato si deve assumere l’onere di compiere gli adempimenti necessari. Il legale si dovrà recare presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio portando con sé una copia della sentenza. Se la stessa è stata notificata dalla controparte, la copia dovrà attestare l’avvenuta notifica. Se sono trascorsi i termini per proporre appello, l’avvocato dovrà firmare una certificazione che attesta che non è stato proposto appello, insieme al passaggio in giudicato della sentenza stessa. Sempre l’avvocato, dovrà dichiarare di non avere proposto ricorso in Cassazione. Alla fine di questa serie di adempimenti l’avvocato potrà ottenere una certificazione che renderà possibile la trasmissione della sentenza all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu celebrato il matrimonio. 

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