La rinuncia unilaterale alla condizione

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È possibile che la parte nell’interesse esclusivo della quale fosse stata apposta la condizione, ci rinunci unilateralmente, ponendo termine alla situazione di pendenza.

Un evento simile può accadere non esclusivamente prima dell’avveramento o al mancato avveramento della condizione, ma, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, anche successivamente.

La condotta dell’altro contraente che si trova in una situazione giuridica di semplice soggezione, sull’azione di questa rinuncia non possiede nessuna efficienza.

 

Dal lato della forma di questa rinuncia, sono stati espressi divergenti orientamenti.

Si è deciso, in particolare, che anche se la condizione sia stata apposta a un contratto traslativo di diritti reali su immobili, la rinuncia di avvalersi della condizione ci possa essere senza nessun vincolo formale.

 

Non difettano decisioni in senso contrario.

L’argomento può essere valutato nel più vasto ambito della questione del formalismo per relationem.

Interessante è paragonare il primo orientamento, che propende per la libertà dell’espressione della volontà di rinuncia, aliena da particolari forme, rispetto all’opinione che si è formata in materia di requisiti formali del contratto risolutorio di preliminare avente in oggetto immobili.

In questo caso, nonostante una consistenza logica della questione sia analoga, è prevalsa la contraria opinione.

 

Si disputa sulla natura negoziale o no della rinuncia tacita di avvalersi della prescrizione maturata (ex art. 2937 comma 3 c.c. ). A questo proposito, ci si chiede se le condotte che corrispondono alla rinuncia tacita debbano essere sempre supportate nel debitore da una condizione di conoscenza degli effetti della prescrizione.

 

Segue un altro quesito, logicamente collegato al primo, se cioè si possa dare conto del difetto di una simile consapevolezza e, ancora di più, della conseguente mancanza dell’intento di rinunciare di avvalersi dell’efficacia estintiva della prescrizione.

 

A questo fine si ritiene per lo più indispensabile un’assoluta inequivocità di comportamento, un’incompatibilità assoluta tra condotta del debitore e volontà dello stesso di avvalersi della prescrizione maturata.

La giurisprudenza non entra nel merito della qualificazione negoziale della rinuncia implicita.

 

Si è reputata irrilevante l’ignoranza del debitore sulla maturazione del termine prescrizionale, essendo stata ritenuta, al contrario, decisiva l’oggettiva rilevanza della condotta di costui.

 

Così configurata, la rinuncia tacita non si sottrae alla considerazione di due aspetti antitetici.

Da un lato la relazione a una condotta incompatibile con la volontà di giovarsi della prescrizione dovrebbe preludere ad un atto qualificabile come negoziale.

 

Dall’altro l’irrilevanza del difetto di conoscenza in capo al debitore della scadenza e degli effetti del decorso del termine prescrizionale sono elementi che conducono, al contrario, a escludere una simile consistenza.

La negozialità richiederebbe non esclusivamente la consapevolezza su questi elementi, ma addirittura che l’intento del soggetto fosse indirizzato a quel risultato come un obiettivo investito di volizione.

 

Secondo la contraria opinione (configurando cioè la rinuncia tacita come atto negoziale), se il pagamento venisse effettuato in carenza di consapevolezza del fenomeno estintivo connesso alla prescrizione, non si potrebbe avere rinuncia.

L’atto di adempimento rimarrebbe tuttavia fermo (non ripetibile) in quanto autonomamente apprezzato dall’articolo 2940 del codice civile come atto di adempimento di obbligazione naturale.

 

Si deve anche rispondere all’interrogativo se il debitore forse potrebbe dare la prova che, nonostante l’inequivocità oggettiva della propria condotta, egli non intendeva affatto rinunziare alla prescrizione.

 

Se, come sembra, la risposta è negativa, non si vede come possa essere ancora sostenuta, come anche è dato di osservare sia in dottrina nota3, sia più velatamente in alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, la qualificazione della rinuncia tacita come negozio giuridico.

 

Molto più semplice sarebbe tenere distinta, a questo proposito, rinuncia espressa e rinuncia tacita, la prima di sicuro atto negoziale, la seconda semplice atto giuridico.

 

La rinuncia alla prescrizione effettuata da uno dei condebitori in solido non produce efficacia in relazione agli altri.

Al contrario, quando la rinuncia sia effettuata a favore di uno dei creditori solidali, giova anche agli altri.

Se la rinunzia viene posta in essere da un debitore solidale, questi perde il regresso verso gli altri condebitori che, per effetto della prescrizione, si ritengono liberati (ex art. 1310, comma 3 c.c.).

 

Si deve ricordare la distinzione tra l’azione della condizione risolutiva che deduca come evento l’inadempimento di una delle parti in relazione a una specifica obbligazione dedotta nel contratto (che, secondo la giurisprudenza appare ammissibile) e quella propria della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.).

 

La condizione risolutiva agisce indipendentemente dalla dichiarazione unilaterale della parte che avesse interesse all’esecuzione del contratto.

Una volta che si fosse verificata la condizione non ci sarebbe più la possibilità di evitare l’effetto risolutivo (a meno di ipotizzare un atto di rinuncia di avvalersi della condizione c.d. unilaterale).

La clausola risolutiva espressa esplica la propria efficacia soltanto in esito alla dichiarazione di volersene avvalere, effettuata dalla parte che vi ha interesse.

 

La retroattività che accompagna la condizione risolutiva è piena e reale, sortendo effetto anche nei confronti dei terzi, mentre la retroattività che segue alla risoluzione è semplicemente obbligatoria, e merita speciale attenzione, perché importa che le parti abbiano la possibilità di rendere opponibile anche agli eventuali subacquirenti i fatti di inadempimento contrattuale dedotti sub condicione.

 

A volte si pongono dubbi in merito all’interpretazione della volontà delle parti.

 

Quale natura giuridica possiede la clausola che le parti abbiano inserito in un contratto preliminare di vendita immobiliare in forza della quale si prevede la risoluzione di diritto se il bene immobile che ne costituisce l’oggetto non dovesse essere regolarizzato urbanisticamente?

 

Nella specie è stato deciso che, stante la natura oggettiva della conseguenza consistente nella caducazione del contratto, indipendentemente dalla considerazione della imputabilità o meno del risultato negativo alla condotta del promittente, la pattuizione deve essere qualificata come condizione risolutiva propria.

 

Quali conseguenze per la mancata liberazione di un immobile dalle ipoteche che fosse stata dedotta in una clausola mediante la quale nell’ipotesi nella quale entro un determinato termine questo risultato non fosse stato conseguito il contratto preliminare sarebbe stato risolto di diritto con l’obbligo esclusivo di restituzione della caparra?

Anche in questa ipotesi la questione ermeneutica si pone in primo piano.

 

Ordinariamente si potrà dire che l’evento dedotto sotto condizione si sia avverato oppure che, con sicurezza, esso è mancato definitivamente.

In questo modo ha termine la fase della pendenza della fattispecie condizionale.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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