La Riforma Forense e alcuni suoi aspetti

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E’ entrata in vigore il 2 febbraio la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, il quale testo lo scorso mese di gennaio è stato pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 15.

La legge era stata approvata il 21 dicembre, dopo un lungo iter legislativo di due anni.

Abbiamo parlato di alcuni aspetti salienti della stessa con l’avvocato Stefano Congiu, esperto in materia civile e tributaria.

La nuova legge di Riforma Forense quali modifiche ha apportato in riferimento al praticantato e all’esame di abilitazione alla professione?

La legge 21 dicembre 2012 n. 247, ribadisce in relazione alla durata del praticantato quelle che erano state già le riforme dell’anno precedente, e ne ribadisce la durata di 18 mesi, diminuendolo rispetto alla impostazione tradizionale che prevedeva quattro semestri, cioè 24 mesi per la durata dello stesso.

Questa rappresenta una agevolazione nei confronti dei praticanti avvocati, perché viene diminuito quello che viene chiamato il tirocinio professionale, il cosiddetto praticantato, e viene introdotta la possibilità che sei mesi di praticantato vengano svolti durante l’ultimo anno di università.

Il legislatore da un lato dà una piccola facilitazione , attraverso la riduzione, da un altro lato modifica la disciplina relativa all’esame di Stato, al quale in precedenza si accedeva con il certificato di compiuta pratica che si otteneva dopo ventiquattro mesi adesso dopo diciotto mesi.

 

In riferimento alle modalità dell’esame di Stato che ci può dire?

Le modalità dell’esame di Stato vengono rese particolarmente gravose per quello che riguarda il praticante avvocato che si voglia abilitare all’esercizio della professione forense.

In precedenza per le tre prove scritte era necessario che esse fossero mediamente sufficienti, che fossero sufficienti nella loro media, essendo concessa una insufficienza nelle tre prove.

La prova scritta si articola con la redazione il primo giorno di un parere in materia civile, il secondo giorno con la redazione di un parere in materia penale, il terzo giorno con la redazione di un atto a scelta del candidato tra la materia civile, penale o amministrativa.

Adesso a seguito della riforma forense non è più ammesso che le prove siano mediamente sufficienti tra loro, anche essendo conseguita un’insufficienza, ma viene introdotta la necessità che tutte le prove siano sufficienti, e il punteggio del candidato per essere ammesso alle prove orali dovrà essere trenta cinquantesimi in ognuna delle tre prove.

La riforma ribadisce meritoriamente, secondo me, quella che era stata la modalità di correzione introdotta dall’ex ministro Castelli, che prevedeva il sistema di correzione circolare degli elaborati, cioè l’elaborato che viene svolto dai candidati presso una determinata Corte di Appello, non viene più corretto nella stessa, ma viene corretto in altra Corte di Appello.

Gli elaborati vengono trasmessi in forma anonima, e provvederà un’altra Corte di Appello nominata a livello ministeriale a correggerli, in modo da garantire una maggiore imparzialità.

 

Che dice la Riforma in riferimento alle nuove regole?

Riguardo le nuove regole, c’è da dire che le loro modalità di applicazione sono indicate dall’articolo 49 del testo normativo,il quale individua che per i primi due anni dalla data dall’entrata in vigore della riforma forense, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione si effettua con le vecchie regole, i candidati che verranno interessati dalla riforma sono i candidati che svolgeranno l’esame nel dicembre del 2015, è una norma transitoria.

La posizione dei candidati viene resa più difficoltosa anche nella prova orale.

In precedenza era previsto che essi dovessero sostenere la prova orale in sei distinte materie, delle quali obbligatoria era la deontologia forense, e una a scelta tra procedura civile e procedura penale, adesso le materie passano da sei a sette e vengono introdotte come materie obbligatorie il diritto civile e il diritto penale, la procedura civile e la la procedura penale, ed è ribadita la deontologia forense, questo in base al testo dell’articolo 46 della legge di riforma, che introduce un enorme giovamento della difficoltà dell’esame.

 

Secondo lei quali osservazioni si possono fare a riguardo?

Si possono fare diverse osservazioni.

Da un lato si può dire che si è data una facilitazione dal punto di vista della diminuzione della durata del praticantato, mentre da un altro lato viene introdotto un quoziente di difficoltà molto maggiore rispetto al passato, e bisogna anche aggiungere che riguardo le prove scritte, vi è la previsione normativa che non possono essere più utilizzati i codici annotati con la giurisprudenza, si deve utilizzare un semplice codice.

Vi sono due scuole di pensiero, una che sostiene che con questa riforma venga premiato il maggior merito dei candidati che partecipano all’esame di abilitazione, un’altra forse più maliziosa, che ritiene che si siano volute introdurre delle difficoltà in modo da ridurre le possibilità di accesso alla professione stessa.

 

Come si pone la riforma sull’esercizio della professione in forma associata?

Vi sono due norme fondamentali, l’articolo 4 e l’articolo 5.

L’articolo 4 disciplina le associazioni tra avvocati o multidisciplinari.

La successione multidisciplinare è quella forma associata della professione che coinvolge diversi professionisti, e sarà necessaria una certa continuità tra loro.

Le categorie devono essere individuate con regolamento del ministro della giustizia, ed è possibile introdurre la forma dell’associazione in partecipazione.

Da questo punto di vista l’esercizio in forma associata della protezione della professione.

L’articolo 5 si spinge oltre, prevedendo la figura della società tra professionisti, tra avvocati precisamente, e optando per la possibilità dell’esercizio della professione forense effettuata in forma societaria, ma con società di persone, società di capitali, società cooperative, con la necessità che tutti i soci siano avvocati iscritti all’albo, una disciplina della professione in forma societaria nella quale tutti i partecipanti siano avvocati, non è consentita la società di persone o di capitali multidisciplinare.

È stata inoltre esclusa la possibilità che ci siano soci di mero capitale.

Da questo punto di vista il legislatore va verso la tutela del principio della personalità della prestazione professionale.

Questa scelta può essere interpretata in vari modi, da un lato si può dire che legislatore abbia rinunciato a una possibilità di liberalizzazione del mercato e di deregulation dello stesso, dall’altro lato si può dire che abbia voluto tutelare i professionisti dalla possibilità che sia lesa la loro personalità, la prestazione e la loro dipendenza rispetto a coloro che sono terzi alla professione forense.

Il compenso degli avvocati come cambia con la riforma?

Questo è uno degli argomenti che maggiormente interessa i cittadini, il cliente che si trovi a doversi interfacciare con un professionista.

L’articolo 2233 del codice civile nella sua versione originaria prevedeva che la modalità di quantificazione del compenso del professionista si dovesse individuare nell’accordo tra le parti, in difetto di questo accordo in via suppletiva, si sarebbe dovuto fare riferimento alle tariffe, agli usi o alla liquidazione giudiziale, cioè a un giudice che quantifica le spese, gli onorari.

Importante nella disciplina originaria del codice, è il divieto di patto di quota lite, cioè l’impossibilità che l’avvocato si renda cessionario del diritto controverso, del bene oggetto della lite. In questo caso veniva vietato che l’avvocato potesse parametrate il proprio compenso in ragione dell’oggetto che era dedotto in giudizio, e da questo punto di vista nel 2006 la cosiddetta legge Bersani, la legge 4 agosto 2006 n. 248, eliminava il patto di quota lite consentendo quello che nell’ordinamento statunitense viene chiamato contingent fee.

 

In che consiste?

E’una modalità di commisurazione dell’onorario del professionista riguardo al valore oggetto della controversia, è una modalità di corresponsione dello stesso molto interessante, consentirebbe secondo me l’accesso alle prestazioni forensi a una componente della società, anche non avendo i requisiti piuttosto restrittivi posti dal legislatore in tema di patrocinio a spese dello Stato.

In molti di questi casi, a molti di questi soggetti viene spesso difficile tutelare i propri interessi se si ritengono privi di un’adeguata capacità economica, con la possibilità di quantificare il compenso dell’avvocato, del professionista forense, sulla base del valore dedotto nella controversia. Prevedere che il professionista sia retribuito esclusivamente sulla base di una percentuale sul valore dedotto in giudizio, in caso di successo dello stesso, può essere una modalità attraverso la quale i soggetti che magari non cederebbero in nessun modo alla tutela giurisdizionale dei propri dei diritti, si potrebbero avvalere della prestazione professionale dell’avvocato.

 

Quale è la sua opinione a riguardo?

Obiettivamente vi è da rilevare come questa sia una pratica che a volte viene utilizzata in maniera piuttosto spregiudicata dagli studi statunitensi, che la utilizzano specialmente nelle cosiddette class action.

È importante sottolineare come in tema di divieto di patto di quota lite la riforma si pone, perché l’articolo 13 al comma 4 stabilisce che “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, quindi ribadisce quella che è l’impostazione, il divieto di patto di quota lite vero e proprio, anche se nelle modalità di quantificazione del quantum dovuto al professionista attraverso accordo tra le parti, viene indicata oltre alle varie modalità, la pattuizione a tempo, (quella in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto più affari, i tempi di erogazione della prestazione, per singola fase delle prestazioni), e introduce una modalità di quantificazione attraverso accordo tra cliente e professionista che si risolve nella percentuale sul valore dell’affare, ed ecco che viene salvaguardata questa modalità di quantificazione del compenso, è questa una scelta di sicuro meritoria del legislatore.

Questi alcuni degli argomenti presi in considerazione con la recente riforma forense entrata in vigore a circa settant’anni da quella precedente.

Dott.ssa Concas Alessandra

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