La riconciliazione dopo la separazione -ritornare sulla decisione-

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 La separazione e il divorzio a volte non sono definitivi perché le persone potrebbero decidere di ritornare sui loro passi.

Non è escluso che una coppia che si separa o divorzia non si possa riappacificare.

Nel secondo caso ci di dovrebbe sposare una seconda volta, mentre nel primo non è necessario.

Per fare cessare una separazione basta quella che in modo tecnico viene chiamata “riconciliazione”. La riconciliazione è che il ripristino della comunione materiale e spirituale dei coniugi che si definisce con il ritorno alla vita comune.

In questo articolo scriveremo come fare cessare una separazione e quali sono i suoi effetti.

     Indice

  1. In che cosa consiste la separazione
  2. La durata della separazione
  3. In che modo interrompere la separazione
  4. La riappacificazione dopo la separazione

1. In che cosa consiste la separazione

La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico regolamentato dal codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio.

In questa situazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

La separazione si distingue in giudiziale (contenziosa) e consensuale e ha valore di legge quando riconosciuta dal giudice poiché la separazione di fatto non costituisce materia legislativa.

La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione, non fa venire meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio. Una volta separati non si ha l’obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), al contrario resistono gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

Secondo il codice civile, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.

Il processo inizia con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo nel quale è individuata l’ultima residenza della coppia e se non l’hanno mai avuta si segue il classico sistema del Tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto.

La separazione consensuale è l’altro modo per ottenere la separazione legale tra coniugi.

Si chiama consensuale perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che arrivano a un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché sulle possibili questioni legate a una separazione.

Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da entrambe le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una parte) e poi diventare consensuale.

La dottrina è dibattuta su quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c’è chi lo individua nel tentativo di riconciliazione c’è chi dice che sia la fase davanti al giudice istruttore.


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2. La durata della separazione

Nella sentenza di separazione la legge non prevede nessuna data di scadenza.

La separazione è strumentale al successivo divorzio e potrebbe essere che una coppia resti separata per sempre.

Questo accade  quando gli ex coniugi restano in buoni rapporti e l’uno vuole lasciare all’altro una parte della propria eredità, perché lo stato di separato non fa cessare la qualità di erede legittimario.

Il coniuge, anche dopo la separazione, non può essere diseredato e ha sempre diritto a una quota minima del patrimonio dell’ex, se lo stesso dovesse decedere, e ha anche diritto alla sua pensione di reversibilità.

Una coppia può restare separata per sempre senza mai procedere al divorzio.

Con la separazione vengono meno determinati doveri del matrimonio, vale a dire, la convivenza, la fedeltà, la contribuzione ai bisogni della famiglia, l’assistenza materiale e morale del coniuge.

Resta sempre l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge se non si può mantenere in modo autonomo e sempre che non sia in grado di procurarsi un reddito con le proprie capacità, come nel caso di un coniuge ancora giovane e con una formazione.

3. In che modo interrompere la separazione

Per fare cessare la separazione non si deve andare davanti al giudice o a un notaio.

L’atto di riappacificazione si può realizzare attraverso il comportamento concludente delle parti che ritornino a vivere insieme, non per qualche giorno o con la finalità di “tentare” di riappacificarsi, ci deve essere la volontà di ridare forza all’unione familiare.

Il fatto che un coniuge abbia ospitato l’altro a casa e abbia dormito con lui per un paio di notti non costituisce un’autentica riappacificazione.

Secondo l’articolo 157 del codice civile i coniugi, in accordo tra loro senza che sia necessario il giudice, possono fare cessare gli effetti della sentenza di separazione con una dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia compatibile con lo stato di separazione.

Perché si abbia la riconciliazione è necessaria la volontà dei coniugi, di volere ripristinare il rapporto di coniugio, fatta attraverso comportamenti concludenti.

A integrare la riconciliazione non bastano comportamenti come, saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della ex moglie.

Sono necessari la ripresa sperimentale della convivenza, le visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure, i saltuari rapporti sessuali.

Di solito il coniuge che decida e voglia provare la riconciliazione, prova a dimostrare che si sono verificati determinati fatti, come la ripresa non saltuaria della convivenza, che i coniugi abbiano ripreso a svolgere insieme una vita sociale, frequentando parenti e amici, la ripresa dei rapporti sessuali, lo svolgimento di periodi di vacanza insieme.

Secondo la giurisprudenza, “lo stato di separazione tra i coniugi si può legittimamente dire interrotto nel caso nel quale si sia ricostituito in modo durevole il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, in modo da generare il pregresso vincolo coniugale, e non quando il riavvicinamento dei coniugi, anche se si hanno la ripresa della convivenza e i rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità e occasionalità”.

4. La riappacificazione dopo la separazione

La cosiddetta riconciliazione tra coniugi  interrompe in modo definitivo la separazione e i suoi effetti.

La sentenza di separazione non ha più effetti, come se non ci fosse mai stata.

La conseguenza è che non è più possibile chiedere il divorzio e per ottenerlo una volta avvenuta la riconciliazione, è necessario ritornare dal giudice e dare luogo a una seconda separazione.

Non è rilevante la riconciliazione dopo il divorzio.

Ritornare insieme e restare con lo spirito familiare non basta a ripristinare il matrimonio per il quale diventerebbe necessario un altro atto di nozze davanti al sindaco.

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