La revoca della donazione

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In senso giuridico la donazione è l’atto disinteressato che consiste nell’attribuire un vantaggio a un’altra persona.

Il contratto di donazione

La donazione (art.769 c.c.) è un contratto,con la differenza che con questo specifico negozio giuridico il donante decide di arricchire il donatario senza ricevere niente in cambio.

Lo spirito di liberalità è la caratteristica fondamentale della donazione.

Chi dona lo fa per altruismo.

Questa è la differenza sia tra i contratti di natura onerosa, sia tra quelli cosiddetti gratuiti.

La donazione è caratterizzata dall’animus donandi, vale a dire lo spirito di liberalità.

Coloro che pongono in essere una donazione lo fanno al fine di arricchire il beneficiario a fronte del suo impoverimento.

In diritto un contratto è gratuito quando una parte esegue una prestazione senza ricevere niente in cambio.

Chi realizza un atto gratuito lo fa perché ha un interesse preciso.

Nel contratto di donazione la liberalità è priva di interesse.

Il donante non può ottenere nessun vantaggio.

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La revoca della donazione

La donazione è un contratto, anche se un po’ particolare, sia per lo spirito di liberalità del donante, sia perché, a differenza degli altri accordi vincolanti, la donazione può essere revocata.

La legge prevede in modo tassativo delle vicende nelle quali il donante può ritornare sui suoi passi senza che le altre parti lo possano impedire.

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

La revoca donazione per ingratitudine

Questa ipotesi di revoca della donazione viene determinata dall’ingratitudine del donatario, vale a dire di colui che ha beneficiato della donazione, e per ingratitudine si intende non un qualsiasi episodio di irriconoscenza, ma qualcosa di più qualificato.

La revoca della donazione per ingratitudine si determina quando il donatario compie alcuni fatti molto gravi nei confronti del donante.

Secondo il codice civile la revoca per ingratitudine può essere proposta quando il donatario:

Ha ucciso o tentato di uccidere in modo volontario il donante oppure il coniuge, un discendente o un ascendente dello stesso, purché non ricorra nessuna delle cause che escludono la punibilità, ad esempio, la legittima difesa o lo stato di necessità.

Ha commesso, in danno di una delle persone sopra menzionate, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio.

Ha calunniato il donante oppure il coniuge, un discendente o un ascendente dello stesso, per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata in modo formale come calunnia in giudizio penale.

Ha testimoniato contro le stesse persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei suoi confronti, falsa in giudizio penale.

Si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante.

Ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio.

Gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti, nonostante fosse obbligato per legge (art. 801 c.c.).

La revoca della donazione per sopravvenienza di figli

Secondo la legge, le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo del contratto, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.

Si possono anche revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia della sua esistenza.

La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante al tempo della donazione era stato concepito (art. 803 c.c.).

Il donante può revocare la donazione per sopravvenienza di figli se ricorrano due condizioni:

Una negativa, perché è necessario che al tempo della liberalità il donante non avesse, o ignorasse di avere, figli o discendenti legittimi.

Una positiva, perché si deve verificare la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante, o che costui apprenda della sua esistenza, oppure che il donante proceda al riconoscimento di un figlio naturale.

Al riconoscimento deve essere equiparata la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, che produce gli stessi effetti del riconoscimento.

Quando si prescrive la revoca di donazione

La revoca della donazione può essere fatta esclusivamente nei casi sopra indicati ed entro determinati limiti di tempo.

La domanda di revoca della donazione per ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro un anno dal giorno nel quale il donante ha saputo del  fatto che consente la revocazione (art. 802 c.c.).

La revoca della donazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente oppure della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, oppure dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente (art. 804 c.c.).

In che modo si ottiene la revoca della donazione

Al ricorrere dell’ingratitudine oppure della sopravvenienza di figli, il donante si può rivolgere al giudice per ottenere la revoca della donazione.

Se la domanda viene accolta, il donatario deve restituire i beni in natura, se esistono ancora, e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda giudiziale.

Se il donatario non ha più i beni che gli erano stati donati, ad esempio, perché li ha venduti o donati a sua volta, ne deve restituire il valore in danaro, in rapporto al tempo della domanda, e i frutti, sempre a partire dal giorno della domanda (art. 807 c.c.).

La donazione irrevocabile

Non ogni donazione si può revocare.

La donazione rimuneratoria e la donazione obnuziale, vale a dire fatta in relazione a un matrimonio, sono irrevocabili.

Queste due speciali donazioni non sono soggette a revoca perché il donante quando decide di privarsi di qualcosa a favore dei beneficiari, ha uno spirito particolare.

Nel primo caso, perché la donazione è fatta per il particolare valore morale e sociale delle azioni del donatario, nel secondo, perché viene data più importanza alla famiglia che sta nascendo anziché ai motivi personali del donante.

La donazione rimuneratoria

La donazione rimuneratoria è uno speciale tipo di donazione.

La sua caratteristica è che la liberalità è dettata da specifiche ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario, oppure dall’intento di premiare un servizio specifico, nonostante il donante non sia tenuto né per legge, né per consuetudine o per costume sociale (art. 770 c.c.).

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La donazione al minore e l’usufrutto legale

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Dott.ssa Concas Alessandra

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