La responsabilità patrimoniale del debitore, caratteri e disciplina giuridica

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La responsabilità patrimoniale del debitore poggia sulla previsione dell’articolo 2740 del codice civile, secondo il quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con i suoi beni, presenti e futuri.

Il suo patrimonio è in soggezione rispetto al diritto del creditore di soddisfare i suoi crediti a mezzo dell’esecuzione forzata.

 

Il diritto del creditore sul patrimonio del debitore è un diritto potestativo espropriativo.

Il patrimonio del debitore è posto dalla legge a garanzia dei crediti, si parla così di garanzia patrimoniale o di garanzia generica, in modo da distinguerla dalle garanzie specifiche fondate su vicende reali o personali peculiarmente poste a tutela dell’adempimento.

 

La responsabilità patrimoniale non può essere esclusa, ma esclusivamente limitata, e le limitazioni sono possibili nei casi previsti dalla legge.

Un primo gruppo di limiti legali alla responsabilità patrimoniale è previsto rispetto alla natura o alla funzione dei beni che possono costituire il patrimonio del debitore, si fa riferimento, in questo senso, a beni e crediti che le norme processuali considerano assolutamente o relativamente impignorabili (mezzi di lavoro, cose e diritti con funzione alimentare, cose di prevalente valore morale o personale, crediti di lavoro), alle quali vanno aggiunte ipotesi specifiche contenute nella legge fallimentare e nel codice civile.

 

Non sono espropriabili neppure i beni pubblici demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni, e quelli destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche. Fondamento della impignorabilità è una valutazione normativa che ritiene da preferire, per i casi esposti, il diritto del debitore a conservare il bene rispetto a quello del creditore ad essere soddisfatto.

 

Altra categoria di limiti alla responsabilità patrimoniale si rinviene nelle previsioni a favore dell’erede, del legatario e del donatario, contenute in norme ispirate dalla necessità per la quale questi soggetti devono poter limitare il loro impegno debitorio che nasce dalla vicenda successoria al solo attivo ricevuto.

Si avvantaggiano di queste previsioni l’erede che accetta la delazione con beneficio d’inventario, il legatario ed il donatario che sono tenuti all’adempimento di modi.

 

Non sono ammesse limitazioni negoziali alla responsabilità patrimoniale, patti di questo genere sarebbero nulli, perché l’articolo 2740 comma 2, stabilendo la non limitabilità in via negoziale della responsabilità patrimoniale, pone una norma imperativa che comporta la nullità di ogni deroga volta a sottrarre in tutto o in parte beni alla garanzia generica.

 

La nullità colpisce anche pattuizioni limitative ad effetti obbligatori, perché sono in grado di alterare la funzione della previsione normativa adesso ricordata.

Una deroga alla responsabilità patrimoniale è poi apportata dai vincoli di destinazione, cioè vincoli che destinano uno o più beni ad una data finalità, sottraendoli così all’esecuzione forzata esperita dai creditore del predisponente, la loro costituzione deve aver luogo solo nei casi previsti dalla legge (sono i casi del fondo patrimoniale della famiglia, dei fondi speciali di previdenza ed e assistenza, e del negozio di destinazione, introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 2645 ter del codice civile).

 

Se il creditore non ottiene un pagamento spontaneo, ha diverse modalità per aggredire il patrimonio altrui, differenziate a seconda del bene che si intende fare oggetto di azione, si parlerà di esecuzione mobiliare quando oggetto dell’azione è un bene mobile (arredi, veicoli ), di esecuzione immobiliare quando il bene è un immobile, tipicamente un’abitazione.

 

Una speciale (e spesso funzionale) modalità di esecuzione mobiliare è quella cosiddetta presso terzi, nella quale si pignora un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo: il pagamento, quindi, non avviene in favore dell’originario creditore (nostro debitore), ma direttamente in favore del soggetto che esercita l’esecuzione.

 

Il fine ultimo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari è quello di arrivare alla vendita del bene, evidentemente contro la volontà del debitore, al fine di realizzare il denaro necessario per il pagamento della prestazione.

Esistono delle limitazioni a tale assoggettamento del patrimonio alle azioni del creditore.

 

Il codice di procedura civile prevede alcuni beni espressamente esclusi da quelli pignorabili, l’art. 514 del codice di procedura civile recita:

 

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) Le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto.

2) L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

3) I commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente.

4) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;] (abrogato a far data dal 1.03.2006)

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.

6) Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

 

Altri beni sono ritenuti relativamente impignorabili (ex art. 515 c.p.c.).

Quanto ai crediti, la più rilevante eccezione è quella relativa agli stipendi e alle pensioni, per i quali è prevista la pignorabilità nel limite di un quinto del loro importo, il concorso tra più pignoramenti può innalzare tale limite sino alla metà.

 

Una interessante deroga al principio della responsabilità patrimoniale con l’intero proprio patrimonio è quella relativa all’ipotesi di accettazione di eredità con beneficio di inventario.

 

In questo caso, il soggetto che tema che nell’eredità che va ad accettare i debiti possano superare i crediti che va ad acquisire, seguendo una determina procedura ottiene di tenere separato il proprio (preesistente) patrimonio da quello ereditario, di conseguenza, se i debiti dell’eredità siano superiori ai crediti, egli sarà tenuto a pagare solamente nel limite del valore dei beni ricevuti, non intaccando il proprio patrimonio.

Si tratta di una disposizione rilevante, da tenere sempre in considerazione ( all’ipotesi della rinuncia alla eredità, qualora si sia certi che il valore dei debiti è superiore ai crediti).

 

Per l’ipotesi, non infrequente, che vi siano più creditori, il codice prevede il principio della par condicio, ovvero che tutti hanno diritto di concorrere sullo stesso piano alla soddisfazione del proprio avere, salve le legittime ragioni di privilegio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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