La rescissione del contratto, definizione e caratteri

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Nell’ordinamento giuridico italiano, gli articoli 1447 e 1448 del codice civile prevedono due azioni di rescissione come rimedio processuale per rimuovere negozi con prestazioni non eque a causa di una determinata formazione del consenso.

 

L’istituto rescissorio compare nell’ordinamento romano intorno al III secolo d.C., la prima traccia scritta di esso compare nel Codex Iustinianus in due rescritti (C.I. 4.44.2 e 4.44.8), i quali dichiarano di riportare due constitutiones emesse dagli imperatori Diocleziano e Massimiano; la prima di queste emessa a favore di Aurelio Lupo.

 

Il frammento del rescritto è catalogato sotto la rubrica De rescindenda venditione:

Com queritur qualiter consulatur decepto in venditione est ita breviter distinguendum quia aut est deceptus ultra dimidiam iusti pretii aut infra.

Altri autori ritengono che il fondamento dell’aricolo 1448 del codice civili risalga alla in integrum restitutio che, nello stesso tempo, serviva due scopi opposti:

 

conservazione dei patrimoni nella loro consistenza, pur garantendo la circolazione dei beni

conservazione del negozio, in quanto modificativo dei patrimoni.

 

Una ricostruzione delle vicende della rescissione si deve fare in modo frammentato, perché esclusivamente con lo studio dei singoli documenti si può risalire agli episodi in cui venivano realmente perseguiti i due scopi in maniera simultanea.

 

Molti secoli fa non c’erano organi giurisdizionali che tutelassero gli interessi dei soggetti privati, ed era assente la circolazione degli immobili, in più l’economia era strettamente connessa ad istanze di indole istituzionale.

Gli organi davanti ai quali si discuteva di contratti viziati da laesio enormis erano consoli cittadini, giudici ecclesiastici, giudici imperiali, i quali applicavano (più o meno) la costituzione imperiale accolta nel Codex Iustinianeus, dove era richiamato il frammento del rescritto di Diocleziano.

 

In relazione agli ideali dell’illuminismo una prima trattazione scientifica della rescissione si rinviene nelle opere di R.J.Pothier (

 

In origine si giustifica il rimedio come fondato sull’ignoranza della parte lesa circa il valore del bene compravenduto.

In altri termini l’azione veniva ricondotta all’area dei vizi del consenso ed in particolare, diremmo oggi, a quella dell’errore sul valore.

Il code Civil e il nostro abrogato del 1865 non codificano l’azione in modo difforme da quanto contenuto nel codice giustinianeo.

 

Una netta modifica è introdotta con il codice attuale, che risale al 1942.

La dottrina avvertiva da tempo la necessità di far emergere l’errore sull’azione, e sino a quel momento il rimedio veniva accordato per il requisito dell’iniquità delle prestazioni.

 

Si impose, in commissione redigente, un orientamento secondo il quale l’azione sarebbe dovuta diventare il rimedio civilistico avverso i contratti usurari diversi dai negozi di finanziamento (per i quali veniva prevista la disposizione della quale all’art. 1815).

 

Così da un lato nell’attuale articolo 1448 del codoce civile venne inserito l’abrogato articolo 1529, menzionando esplicitamente lo stato di bisogno e l’approfittamento (elementi già presenti nel testo allora in vigore per l’articolo 644 del codice penale). dall’altro nell’articolo 1447 del codice civile si riassunsero alcune norme pertinenti al diritto della navigazione.

Il risultato fu l’introduzione di un rimedio contrattuale fondato su un’altrerazione dell’equilibrio economico del contratto quale prodotto di una patologica formazione dell’accordo.

 

Alla stregua di uno studio economico del diritto si può anche dire che il contratto è un’azione economica fondata sul concetto aristotelico della cosiddetta giustizia commutativa, lo scambio di prestazioni avviene dopo il procedimento di formazione della volontà ed è formalizzato in un rapporto che rispecchia un substrato economico, ispirato al principio di utilità marginale, secondo la quale le parti si tendono a incontrare nel lato più alto consentito dalle rispettive curve di indifferenza.

 

Qui i contraenti raggiungono una soddisfacente distribuzione delle risorse, tale che ciascuno di essi riesce a soddisfare le proprie aspettative e massimizzare le proprie risorse.

Quando la contrattazione non avviene in condizioni “normali”, sopravviene la cd. giustizia distributiva , che ha per oggetto il contenuto dell’operazione economica e mira a correggerne l’iniquità, e spesso, è la stessa Corte costituzionale a fare riferimento alla giustizia distributiva sub specie di “utilità sociale” come valore fondamentale dell’economia.

Ma la giustizia distributiva ha molti profili che vanno dall’integrità del consenso contrattuale al comportamento deviante (malafede, scorrettezza), alla funzione concreta dello scambio.

 

L’articolo 1447 del codoce civile non ha offerto buona prova di sé, visto che dal 1942 sino ad oggi in nessuna sentenza è stata pronunciata la rescissione del contratto in forza della norma menzionata.

Qualche maggiore successo può essere ascritto all’articolo 1448 del codice civile, il quale è stato, dalla giurisprudenza, esautorato proprio della disciplina dei contratti usurari, per i quali era stato in origine introdotto nel sistema.

 

Secondo la giurisprudenza, la contestuale sussistenza del reato di usura (quando commesso con negozi diversi da quelli di finanziamento), impone l’applicazione del combinato disposto articolo 1418 comma 1 del codice civile e 644 del codice penale, con conseguente nullità del contratto medesimo, lasciando all’articolo 1448 del codice civile la residuale funzione di governare le fattispecie dove il reato non sussiste, cioè le ipotesi nelle quali il soggetto avvantaggiato dall’iniquità era a conoscenza del bisogno altrui senza essersene anche approfittato.

 

Se il reato di usura è commesso per mezzo di un mutuo o altro negozio di finanziamento, la tutela civilistica per la vittima si rinviene nell’articolo 1815 del codice civile, al quale spetta il compito di convertire il mutuo da oneroso a gratuito (nullità della clausola usuraria), se il reato sottende un negozio usurario di scambio diverso dai negozi di finanziamento, la sorte del contratto-mezzo per il perfezionamento del reato è la nullità a norma degli articoli 1418 del codice civile  e 644 del codice penale.

 

Gli elementi costitutivi della complessa fattispecie rescissoria sono:

 

Le condizioni inique che generano lo squilibrio tra le prestazioni, ossia l’alterazione del sinallagma (ex art. 1447 c.c.), nella proporzione della cd. lesione ultra dimidium (ex art. 1448 c.c.)

 

Lo stato di necessità o bisogno di una delle parti

 

La conoscenza e l’approfittamento del bisogno altrui

 

L’alterazione del sinallagma è una diversità che consiste nella difformità delle prestazioni dagli attuali valori di mercato: la sussistenza di uno stato di pericolo o di bisogno consente ad un contraente di ottenere un eccessivo profitto ai danni dell’altro, cioè il cd. iugulato (termine che, intuitivamente, richiama l’atto dello strangolare, del “prendere per la gola”).

 

Il concetto di “approfittamento” è un concetto ampio, esso consiste nelle determinazione del soggetto avvantaggiato di non voler concludere nessun altro contratto se non quello per sé proficuo, in ragione della sua consapevolezza del bisogno altrui.

 

La determinazione deve essere manifestata alla controparte, anche in modo implicito in ragione delle circostanze della contrattazione (cd. “prendere o lasciare”).

Lo “stato di bisogno” consiste nella necessità di procurarsi un determinato bene onde sottrarsi ad un più grave pregiudizio (anche di natura non patrimoniale) diverso da quello espresso dalla sola mancanza del bene (non è stato di bisogno quello espresso dal collezionista il quale desidera a tutti costi “il pezzo” per completare la sua collezione).

 

In relazione alla fattispecie rescissoria bisogna guardare all’illiceità ed immoralità del comportamento dello sfruttatore, comportamento che ha condotto ad una alterazione economica dello spostamento patrimoniale: in altre parole, la rescissione qui sanziona l’abuso economico, quale effetto di un abuso comportamentale.

 

La sproporzione evoca un’anomalia procedurale nella conclusione del contratto, l’indagine si indirizza quindi verso l’integrità del consenso ed alla valutazione delle conseguenze oggettive della diversità giuridica.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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