La prova scientifica nel processo penale: intervista alla prof.ssa Paola Felicioni docente di diritto processuale penale nella facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Firenze

Scarica PDF Stampa

In che consiste la prova scientifica?

La prova scientifica si può definire come uno strumento tecnico scientifico idoneo alla ricostruzione del fatto storico.

Si può definire scientifica la prova che partendo da un fatto dimostrato, un fatto noto, utilizza una legge scientifica per accertare l’esistenza di un altro fatto da provare, e quindi un fatto ignoto, e rientra nella più vasta categoria della prova critica o indizio.

Nel nostro processo penale la prova scientifica trova ingresso nella vicenda processuale attraverso il mezzo di prova della perizia nel dibattimento, o dell’accertamento tecnico del pubblico ministero durante le indagini preliminari, si tratta di uno strumento molto importante, come evidenziano anche recenti episodi di cronaca riportati dai mass-media rispetto a casi rilevanti.

Ha un ruolo molto significativo nel processo penale, tuttavia si può aggiungere che la stessa aggettivazione “scientifica” rispetto al termine prova evidenzia un rischio, il rischio che questa espressione possa fare pensare che il risultato investigativo, il risultato probatorio che si ottiene attraverso l’espletamento della prova scientifica, abbia la caratteristica della verità.

In realtà non si deve equivocare e ritenere che l’espressione scientifica implichi di per se stessa che il risultato dell’attività è un risultato attendibile o che consente di arrivare alla certezza della ricostruzione del fatto.

Si può dire ancora meglio che la prova scientifica o prova tecnica non può in ogni caso sottrarre alle ordinarie regole del diritto penale e tanto meno alle garanzie che sono previste e determinate dal nostro codice di procedura penale.

La questione della prova scientifica o della prova tecnica rimane in ogni caso una questione di prova l’interno del processo penale, che deve essere assunta seguendo le regole ordinarie:

il contraddittorio, il diritto di difesa, le garanzie in ordine alle modalità di assunzione della prova scientifica.

 

L’utilizzo della prova scientifica nel processo ha semplificato la situazione oppure no?

Di sicuro la prova scientifica dà un contributo rilevante all’accertamento del fatto, anche se non si può negare che può assumere un alto tasso di attendibilità, e questo alto tasso di attendibilità che la prova scientifica o tecnica può avere ha come intento di ridurre i margini di incertezza delle decisioni iniziali, le decisioni che concludono un procedimento penale.

Rimane l’esigenza di verificare la sua incidenza, l’accertamento processuale, e in questa prospettiva assume rilievo il rapporto tra l’evoluzione tecnologica e la ricerca della prova da una parte dell’individuo coinvolto nel procedimento penale dall’altra parte.

In altri termini si tratta di considerare l’impatto determinato dall’attività investigativa svolta su basi scientifiche e tecnologiche, rispetto al contesto di acquisizione della prova.

Se la rapida evoluzione tecnico scientifica fornisce al processo penale elementi nuovi utili alla

ricostruzione del fatto, è sicuro che in corrispondenza si ampliano gli ambiti di riflessione e gli ambiti di indagine rispetto ai quali l’apporto del progresso scientifico della tecnologia è fondamentale, e perciò soprattutto negli ultimi anni si è sviluppata l’attenzione della dottrina rispetto al tema della prova scientifica.

 

In che consiste questo?

Si tratta di esaminare lo strumento di prova tecnico- scientifico nella complessità del fenomeno probatorioall’interno del procedimento penale.

Negli ultimi dieci anni rispetto alla prova scientifica si è assistito a un passaggio da una idea di scientizzazione del processo caratterizzata dal dominio delle prove scientifiche nell’accertamento penale a discapito per esempio delle prove dichiarative come la testimonianza, a un’altra idea, una corretta processualizzazione e il metodo scientifico.

Il migliore approccio alla materia della prova scientifica richiede una equilibrata mediazione tra due estremi:

un atteggiamento scientista da un lato e l’avversione alla scienza dall’altro lato.

In questa prospettiva bisogna sottolineare che le investigazioni scientifiche devono sempre essere affiancate dai tradizionali strumenti di indagine, anche se è indubitabile che la prova scientifica può contribuire significativamente a ridurre l’ostacolo che esiste tra la verità storica e la verità processuale, cioè la verità che si accerta nell’ambito del processo penale.

 

Che deve fare chi interpreta?

Si può dire che all’interprete, all’operatore del diritto si impone una riflessione sugli equilibri tra l’impiego processuale di nuovi strumenti tecnico scientifici, e la sfera individuale.

Oltre i diritti fondamentali della persona che possono essere incisi pesantemente dal carattere intrusivo degli strumenti di investigazione tecnico scientifici, un altro profilo di interesse mette in luce l’esigenza di attendibilità dell’accertamento e la tutela dei diritti difensivi, e questo lo si vede in tema di prova scientifica, in particolare con riferimento alla prova del DNA, per la quale è necessario considerare sia la correttezza e l’acquisizione della conservazione degli elementi di prova, sia la necessità di assicurare il contraddittorio, e la valorizzazione del metodo dialettico, che è recepito all’articolo 111 della costituzione con l’affermazione che il principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti impone la previsione di un congruo e adeguato controllo critico sui risultati della prova scientifica.

 

Sempre in relazione al processo, i tempi si accorciano utilizzando la prova scientifica e si viene meglio a capo delle situazioni?

La idoneità dello strumento tecnico – scientifico va adottata in relazione all’accertamento processuale in concreto, quindi alla singola vicenda processuale penale, è chiaro che la prova scientifica, considerando che rientra nella categoria della prova critica o indiziaria, se è contestualizzata, considerata e valutata insieme alle altre prove che si assumono nel procedimento penale rivela una sua efficacia che può determinare una limitazione dei tempi dell’accertamento, da un lato, e per altro verso è anche vero che si può venire a capo in maniera migliore nell’accertamento della situazione, ma questo è possibile se la prova scientifica che viene espletata nel singolo processo penale dà un risultato attendibile, quindi la questione alla fine è quella dell’attendibilità della prova scientifica.

 

Quanto può essere attendibile la prova scientifica?

Se la prova scientifica sia attendibile lo stabilisce il giudice in sede di valutazione.

All’esito del dibattimento penale la valutazione del giudice delle prove consente di arrivare a una decisione.

Il fatto, il punto critico con riferimento alla prova scientifica, quindi alla sua attendibilità, è che il giudice la può valutare se è in grado di svolgere un controllo critico sui risultati della stessa, e lo può svolgere soltanto se è informato in maniera adeguata sulla competenza dell’esperto, cioè del perito che ha elaborato la prova scientifica, e se è adeguatamente informato sul margine di errore del metodo scientifico – tecnico che è applicato in concreto.

Per esempio, nel caso delle nuove tecniche di genetica applicate all’ipotesi di tracce biologiche miste nelle quali vi è una commistione di diversi contributori, diversi materiali biologici appartenenti a diverse persone, ci vogliono tecniche particolari per analizzare il materiale biologico e per tipizzare i diversi profili di DNA.

E’ essenziale che l’esperto sia competente, che sia conosciuto il margine di errore del mezzo che l’esperto in quel caso ha applicato, a queste condizioni il giudice può effettuare un controllo critico e valutare la attendibilità della prova scientifica.

 

Esiste un tipo di prova scientifica che viene utilizzato più di un altro, e in Italia come si è arrivati a utilizzarla e quando?

Dipende dal tipo di prova scientifica, sono vari gli strumenti tecnico – scientifici che sono stati impiegati via via nel procedimento penale, e non hanno una data iniziale comune.

La prova del DNA è utilizzata dall’inizio degli anni 90, per esempio, poi c’è la prova informatica, che è una tecnica di ricerca della prova che il nostro ordinamento conosce formalmente nel 2008, ma già in precedenza si utilizzavano tecniche di ricerca di prova digitale, soltanto che non si inquadravano nei tradizionali strumenti probatori.

Possono essere molti gli esempi di species si prova scientifica, non c’è un impiego iniziale uniforme dato per tutti.

C’è da dire che per alcuni c’è un espresso riconoscimento normativo nel nostro codice, per altri no.

E’ materia in evoluzione.

 

In riferimento all’evoluzione secondo lei si potranno fare e si faranno ulteriori passi in avanti?

Penso che sia essenziale una collaborazione tra operatori, voglio dire, ogni tipo di prova scientifica, tecnico – scientifica evidenzia la necessità di una corretta mediazione, di una intercomunicazione tra aspetto tecnico e aspetto giuridico.

Sotto il profilo tecnico la prova tecnico – scientifica evidenzia una indagine che consiste in procedimenti tecnologici anche complessi, finalizzati a un accertamento.

L’esigenza è quella di ricomporre entro un assetto più equilibrato il profilo giuridico dal profilo tecnico, e diventa urgente una ricerca di equilibrio tra diverse conoscenze, tra diversi saperi, per instaurare una efficace comunicazione tra processo penale e scienza, anche perché processo penale e scienza sono necessariamente caratterizzati da linguaggi diversi, da finalità diverse e da metodi diversi, è necessario inoltre, un approccio alla prova scientifica sempre improntato a cautela e prudenza, abbiamo assistito a capovolgimenti di sentenze di appello rispetto al primo grado.

Questo ci fa capire che un accertamento di primo grado viene capovolto in secondo grado, perché quando in questi procedimenti si utilizzano prove scientifiche, bisogna essere cauti, non si può pensare che l’impiego della prova scientifica sia di per sé risolutivo, questo avviene nelle fictions, in realtà bisogna avere la consapevolezza che è sempre possibile l’errore, l’errore umano, l’errore strumentale, nel caso di prova del DNA anche l’errore chimico, quindi la consapevolezza dei limiti tecnico – scientifici della prova scientifica può aiutare a stabilire l’attendibilità.

Si tratta di materie sempre in evoluzione quindi la ricerca scientifica va avanti.

I nuovi progressi che di sicuro ci saranno saranno molto importanti per migliorare anche l’attendibilità, purché vi sia la consapevolezza da parte degli operatori del diritto che è necessario sempre un controllo sulla attendibilità , la prova scientifica non è mai di per sé risolutiva ma può aiutare di molto a risolvere un caso giudiziario, purché sempre contestualizzata e valutata insieme agli altri elementi assunti come mezzi di prova più tradizionali.

 

A livello di confronto tra l’utilizzo della prova scientifica in Italia e negli altri paesi europei, e in America oppure tra gli stessi modelli di Civil Law e di Common Law come è la situazione?

Posso semplificare con riferimento al tema della prova del DNA, perché è un po’ sotto i riflettori e si può identificare con riferimento ad altri ordinamenti.

Anche in altri ordinamenti, questo è emerso in un recente convegno internazionale che si è svolto a Roma nell’aprile del 2012, gli studiosi, i genetisti di diversi paesi hanno evidenziato una serie di questioni comuni.

Anche in altri ordinamenti diversi dal nostro non ci sono soluzioni, si stanno studiando delle soluzioni a livello tecnico – scientifico, a livello giuridico quello che rimane chiaro, che è un punto fermo, è che il giudice deve valutare con particolare attenzione i risultati della prova scientifica, e per fare questo ha bisogno di un esperto competente che gli presenti i risultati della prova, ben vengano quindi le perizie nel caso di dubbio, se c’è un dubbio tra una consulenza tecnica dell’accusa e una consulenza tecnica della difesa è bene che il giudice disponga una perizia in modo da potere valutare le diverse posizioni in maniera corretta.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento