La proprietà intellettuale

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La proprietà intellettuale indica l’apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano.

Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

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La definizione tradizionale

Il termine “proprietà intellettuale” sembra risalire all’Ottocento.

L’Accademia dei Georgofili ne discuteva nel 1865.

La dicitura “proprietà intellettuale” indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica, sono i frutti dell’attività creativa e inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

“Proprietà intellettuale” o “Proprietà industriale”?

Nella dottrina giuridica più recente sono state avanzate alcune disapprovazioni al termine “proprietà intellettuale” perché porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti contemporanei (come opera dell’ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano).

Si tende a parlare più opportunamente di “proprietà industriale” in relazione all’innovazione sotto un profilo tecnologico.

In Italia l’assetto normativo e disciplinato dal “Codice della proprietà industriale” che raccoglie le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi.

Resta fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d’autore italiano, disciplinata da una normativa del 1941, con le successive e numerose modifiche.

Dal punto di vista processuale c’è una assimilazione data dal costituirsi di Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.

L’unificazione processuale comporta una profonda assimilazione anche degli istituti di diritto sostanziale.

Volendo poi aggiungere un altro spunto, nel caso si voglia approfondire ulteriormente la dibattuta questione, si potrebbe notare che la distinzione fra “proprietà industriale” e “proprietà intellettuale” è molto meno utilizzata all’estero di quanto lo sia in Italia, soprattutto nei paesi di lingua anglosassone nei quali si tende spesso a far rientrare anche brevetti, modelli, marchi ed altre analoghe privative nell’ambito della “proprietà intellettuale”.

La crisi del concetto di proprietà intellettuale

Molti autori contemporanei si sono occupati di una rivisitazione dei principi che sono a fondamento del sistema di proprietà intellettuale, sull’onda dell’innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni. Fino a pochi anni fa, infatti, non era concepibile un’opera dell’ingegno (ad esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (il libro cartaceo), con l’avvento della tecnologia digitale invece l’opera tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico.

Questo ha rotto equilibri economici e giuridici che si erano stabilizzati ormai da secoli.

Se il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia del diritto) ha studiato con grande fascino questa rivoluzione, il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale) ha cercato in tutti i modi di contrastare questa tendenza e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato sull’inscindibilità fra opera e supporto materiale.

L’osservazione dell’attuale panorama delle comunicazioni e della circolazione di informazioni e di contenuti creativi dimostra l’ormai inarrestabilità del fenomeno.

I Diritti di proprietà intellettuale

Sono “pacchetti” di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche.

La moderna proprietà intellettuale include tre principali aree:

-brevetti (proteggono le nuove idee)

-marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende)

-diritto d’autore (protegge le espressioni artistiche).

La diffusione del termine inglese “proprietà intellettuale” (“intellectual property”) nei testi archiviati nei motori di ricerca, ha iniziato a diffondersi esponenzialmente a partire dagli anni ’80.

Il fondatore della Free Software Foundation, Richard Stallman, sostiene che, sebbene il termine proprietà intellettuale sia molto utilizzato, dovrebbe essere complessivamente rifiutato, poiché “sistematicamente distorce e confonde queste questioni, ed il suo uso è stato promosso dalle aziende che, da questa confusione, traggono vantaggio”.

Egli asserisce che il termine “opera in modo onnicomprensivo per raggruppare assieme leggi molto disparate.

Questi ambiti legislativi sono nati separatamente, si sono evoluti in modo diverso, coprono attività differenti, hanno differenti regole e sollevano differenti questioni di pubblico interesse” e che esso crea una tendenziosità confondendo questi monopoli con la proprietà di cose fisiche limitate, paragonandoli a “diritti di proprietà”.

Stallman mette in guardia contro il mescolare insieme leggi tanto diverse come quelle su copyright, marchi e brevetti e il riassumerle in un termine collettivo (“Trattate ciascuna di queste leggi separatamente, e avrete la possibilità di considerarle nella prospettiva dovuta”).

Lawrence Lessig, insieme a molti altri attivisti del copyleft e del software libero, ha criticato l’analogia implicita con la proprietà fisica (come quella di una terra o di un’automobile). Essi sostengono che una tale analogia non funzioni perché la proprietà fisica è generalmente conflittuale, mentre le opere intellettuali sono non-conflittuali (cioè, se si fa una copia di un’opera, l’utilizzo della copia non ostacola l’utilizzo dell’originale).

Le Limitazioni

Alcuni addetti ai lavori della proprietà intellettuale, come quelli appartenenti al Movimento Cultura Libera, denunciano i privilegi del monopolio intellettuale come danneggiamento della salute, impedimento del progresso e difesa di interessi circoscritti a scapito delle masse, e sostengono che il pubblico interesse sia minato dall’espansione dei monopoli nelle forme di estensione del copyright, dei brevetti software e dei brevetti sul metodo di fare affari.

Ci sono anche disappunti  sul fatto che i diritti sulla proprietà intellettuale possono inibire le innovazioni per le nazioni povere.

I paesi in via di sviluppo hanno tratto benefici dalla diffusione delle tecnologie dei paesi sviluppati come internet, i telefoni cellulari, i vaccini e coltivazioni ad alto rendimento.

Molti diritti sulla proprietà intellettuale, come le leggi sui brevetti, forse si spingono troppo oltre per proteggere coloro che producono innovazioni a spese di quelli che le utilizzano.

Le Proposte alternative

Studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono da un lato fatti interpreti e portavoce di queste istanze culturali e sociali, dall’altro lato hanno proposto modelli alternativi, che fungessero da spiraglio e paradigma innovativo.

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