La procedura di scioglimento delle unioni civili

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Nei tempi attuali non è infrequente imbattersi in vicende che vedono protagonisti due uomini o due donne che formano una coppia omosessuale, abitano insieme e potrebbero decidere di formalizzare la loro unione davanti a un ufficiale di Stato civile.

Il legislatore ha cercato di disciplinare un rapporto di affetto tra persone dello stesso sesso, prevedendo anche una procedura più leggera e veloce per lo scioglimento del rapporto.

In questa sede faremo una sorta di puntualizzazione sulla situazione delle unioni civili, scrivendo se la separazione sia uguale al matrimonio, in che modo funziona, quali sono i diritti riconosciuti.

Se qualcuno dovesse avere alcuni dubbi in merito, si cercherà di fugarli attraverso l’utilizzo di concetti semplici e comprensibili.

Andando in ordine, vediamo quando e come una coppia omosessuale si può sposare.

In che cosa consistono le unioni civili

A partire dal 2016 anche in Italia le coppie dello stesso sesso possono formalizzare la loro relazione di carattere amoroso attraverso l’unione civile.

Entrando nello specifico, si tratta di un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge Cirinnà (L. 20/05/2016 n. 76/2016), che consente agli omosessuali di tutelare i loro diritti di coppia.

Si deve precisare che l’unione civile e la convivenza di fatto non sono tra loro sinonimi.

L’unione civile  è riservata in modo esclusivo alle coppie omosessuali, la convivenza si rivolge a persone maggiorenni conviventi, omosessuali o eterosessuali, unite da un legame amoroso e che vogliono tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.

A differenza del matrimonio l’unione civile non prevede né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione e vieta alla coppia omosessuale di adottare un bambino.

Su questa questione esistono numerose pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto anche alle coppie dello stesso sesso la possibilità di adottare il figlio biologico del partner ricorrendo all’istituto dell’adozione in casi particolari (L.04/05/1983 n. 184/1983).

I requisiti delle unioni civili

Secondo le disposizioni di legge, le persone che scelgono di realizzare l’unione civile devono avere compiuto 18 anni, essere dello stesso sesso, avere la capacità di intendere e di volere, che è indispensabile per la validità del consenso che deve essere espresso in modo libero e consapevole, avere la libertà di stato, vale a dire, ogni partner non deve essere sposato o unito civilmente con un’altra persona.

In che modo si costituisce l’unione civile

Una volta che si è scritto in relazione alla definizione e ai i requisiti, veniamo alla parte pratica, scrivendo quale sia la procedura da seguire per costituire l’unione civile.

Non sono necessarie le pubblicazioni, è sufficiente che la coppia renda una dichiarazione all’ufficiale di Stato civile, di un Comune qualunque, alla presenza di un testimone per parte.

La dichiarazione deve contenere le informazioni anagrafiche e alcuni elementi importanti come:

L’inesistenza di eventuali cause di impedimento.

Ad esempio, se un partner è interdetto per infermità di mente, non si potrà procedere all’unione civile.

La volontà, che deve provenire da entrami i partner, di costituire l’unione civile.

La volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome.

L’indicazione del regime patrimoniale.

La coppia può optare per il regime di separazione dei beni.

La dichiarazione, così come viene resa, deve essere registrata nell’archivio dello Stato civile.

Una volta che si procede all’unione civile tra i due partner, viene previsto l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo.

La coppia può scegliere insieme dove abitare e dove fissare la residenza comune.

La separazione nelle unioni civili

Al pari delle coppie unite attraverso vincolo matrimoniale, anche le coppie unite in modo civile possono andare in crisi e decidere di separarsi.

In presenza di simili circostanze, risulta lecito chiedersi se la separazione è uguale al matrimonio, vale a dire, se si applicano le stesse regole previste per i coniugi.

La risposta a questa domanda è di carattere negativo.

Anzi, in realtà, nell’unione civile, la fase intermedia della separazione non è proprio contemplata e si passa direttamente al divorzio, che ciascun partner ha facoltà di chiedere una volta venuto meno il legame di carattere affettivo.

A differenza di quello che si prevede in relazione al matrimonio, lo scioglimento dell’unione civile è di sicuro più veloce e prevede che la coppia, in modo congiunto oppure in modo disgiunto, comunichi all’ufficiale di Stato civile la volontà di mettere fine al rapporto.

Dopo tre mesi, durante i quali è ammessa la possibilità di poterci ripensare, i partner possono proporre domanda di divorzio, che avrà come oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti, come  l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa e la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti.

Se si dovesse arrivare a un accordo, per sciogliere il vincolo i partner hanno tre possibilità:

Domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza

Ricorso congiunto al tribunale

Negoziazione assistita da avvocati.

Se lo scioglimento dell’unione civile sia voluto da uno dei due partner, è possibile chiedere il divorzio presentando un ricorso giudiziale al tribunale.

Se una delle due parti dovesse decidere di provvedere alla rettificazione del sesso, si procede allo scioglimento in modo automatico e non si rende necessaria nessuna comunicazione.

Lo stesso discorso vale in caso di decesso del partner.

Quali sono i diritti di coppia nelle unioni civili

Attraverso l’unione civile a ognuno dei partner possono essere riconosciuti:

Diritti in materia di successione ereditaria

La pensione di reversibilità in caso di morte del partner

Il ricongiungimento familiare

Il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le relative decisioni in presenza di incapacità o decesso dello stesso.

Un esempio potrebbe essere la donazione degli organi.

La coppia può scegliere insieme dove abitare e dove fissare la residenza comune.

 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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