La privacy tra coniugi

Scarica PDF Stampa
In molti si chiedono se tra marito e moglie possa esistere una sorta di privacy.

A volte in costanza di separazione si cercano “prove” o simili nei cassetti o nei portafogli.

In queste circostanze la giurisprudenza è rigorosa.

Sono diversi i giudici che hanno ritenuto che le prove acquisite illegalmente, rientrando in questo anche la violazione della privacy, non possono essere utilizzate in un processo.

Oltre al rischio di incorrere in una querela per “abusivo accesso a sistema informatico” o “interferenze illecite nella vita privata” altrui.

L’accesso del coniuge nel profilo Facebook dell’altro

La questione si può esporre attraverso un esempio.

Uno dei due coniugi, non avendo niente da nascondere, rende note all’altro le credenziali di accesso al suo account Facebook.

Quando tra i due arriva una crisi matrimoniale, le stesse credenziali vengono utilizzate per tenere sotto controllo il profilo social dell’altro e spiare le chat intrattenute con altre persone.

Il coniuge che “controlla” riesce a dimostrare attraverso le conversazioni, che esiste un’attrazione fisica con un altro utente.

Il coniuge geloso si introduce in questa conversazione e provoca delle risposte che rendano evidente il coinvolgimento sentimentale tra i due, riuscendoci.

A questo punto, modifica le password di accesso all’account in modo che il titolare non possa entrare più, poi fotografa la chat e la porta al giudice per dimostrare l’infedeltà del coniuge e negargli l’assegno di mantenimento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, un simile comportamento non è legittimo.

L’accordo con il partner non costituisce di fatto una implicita autorizzazione all’introduzione nel profilo social dell’altro coniuge in modo lecito, si posseggono le chiavi di accesso.

Sussiste il reato di “abusivo accesso a sistema informatico”, che viene punito penalmente, oltre alla circostanza  della connessione servita per modificare la password del profilo.

Se dovesse utilizzare il social simulando di essere il titolare del profilo scatta un altro reato,

Il reato di sostituzione di persona, disciplinato all’articolo 494 del codice penale.

Secondo i giudici, se in passato uno dei due coniugi ha fatto conoscere all’altro nome utente e password, non si può lo stesso escludere “l’abusività degli accessi” on line compiuti successivamente dal coniuge “controllore”.

Soprattutto perché in questo modo ha potuto ottenere un risultato di sicuro in contrasto con la volontà dell’altro coniuge,  vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate, insieme all’estromissione del titolare dall’account Facebook.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione non scatta in automatico nessuna giustificazione dalla lecita conoscenza delle chiavi di accesso, e molto meno, se si modificano le credenziali impedendo l’accesso al titolare o se si utilizza il social per ingiuriare terzi sotto la falsa identità di chi appare in modo formale.

Entrare nel profilo Facebook di coniugi o ex, che abbiano spontaneamente comunicato le loro credenziali di accesso, è sempre un reato, se avviene contro la loro volontà.

Prendere lo smartphone del coniuge

Si trova lo smartphone del coniuge appoggiato su un tavolo o su un divano, dove pochi minuti prima lo stesso era seduto e che ha lasciato lì per distrazione.

Il telefono squilla e lui, dall’altro lato di un’altra stanza, chiede di rispondere.

Una volta terminata la conversazione, ci si accorge di un avviso sul display.

C’è un messaggio non letto.

Il coniuge che ha lo smartphone lo apre e scopre una comunicazione riservata, indice di un possibile tradimento.

Che cosa succede se si fotografano queste prove?

Secondo una sentenza del Tribunale di Roma (sent. n. 6432/2016), quando si tratta di marito e moglie, la privacy subisce un affievolimento proprio per via del fatto che la coppia coabita sotto lo stesso tetto ed è naturale che gli oggetti, come lo smartphone, siano esposti alla possibile condivisione, apertura o lettura, nonostante non sia stata espressamente autorizzata.

La convivenza determina una sorta di manifestazione tacita di consenso alla conoscenza sia delle informazioni, sia se di natura personale.

Marito, moglie e privacy

L’ultima sentenza menzionata, si presta a interpretazioni analogiche e sembra volere significare che, a meno che i cassetti non siano chiusi a chiave e le borse custodite in luoghi riservati come il proprio armadio, chi trova la roba altrui disseminata per casa ci può accedere senza nessuna restrizione o impedimento.

Per fare scendere un’altra volta la privacy serve un elemento di protezione che faccia intuire la chiara volontà di estromettere l’altro coniuge da questo aspetto della sua vita privata.

Un lucchetto, una password, una chiave, una cassaforte, una cassetta di sicurezza in banca.

Il diritto alla riservatezza è tutelato dalla Costituzione, e come ogni diritto costituzionale non ammette deroghe .

La Conseguenza logica è che un simile diritto non può trovare limiti neanche tra marito e moglie o tra conviventi.

Il matrimonio o una relazione che si basano sulla convivenza, non possono escludere il rispetto della privacy dei singoli soggetti interessati.

Il diritto alla riservatezza deve essere sempre tutelato, se così non dovesse essere, scatta il reato di “interferenze illecite nella vita privata”.

Non ha nessuna importanza che le informazioni altrui rilevate servano per far valere un proprio diritto in tribunale (come nel caso di separazioni e divorzi).

Ci sono altre applicazioni di questo concetto in materia di registrazioni e riprese video.

Stando agli Ermellini, il coniuge, anche in casa sua, può registrare le conversazioni intrattenute con l’altro, senza che lo stesso si possa opporre ancorandosi all’inviolabilità del domicilio.

La Corte ha ritenuto lecite le riprese di un rapporto sessuale fatte all’insaputa del partner nella casa comune.

Una circostanza diversa si verifica se la registrazione avviene in assenza dell’artefice.

Se uno dei coniugi, prima di uscire di casa lascia un registratore acceso in salotto o una microspia in grado di captare quello che fa l’altro coniuge, trasmettendo immagini e audio a distanza, un simile comportamento è vietato dalla legge.

Ai fini della legittimità delle registrazioni è necessario che la persona che le esegue sia fisicamente presente e non si sposti altrove, anche in altre stanze.

Il soggetto “intercettato” deve avere la consapevolezza di dialogare con l’altro e non con terze persone.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento