La prescrizione nell’ordinamento civile

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La prescrizione nell’ordinamento civile indica l’estinzione di un diritto che consegue al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo.

La materia è regolata dagli articoli 2934 a 2963 del codice civile italiano.

In ambito processuale, è una tipica eccezione di parte: non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata.

Questo significa che chi è chiamato in giudizio per l’adempimento di una obbligazione prescritta, ha lo stesso l’onere di costituirsi nel processo, attraverso un avvocato difensore, quando è necessario, e avanzare l’eccezione in parola.

Indice:

  1. Nozione
  2. Ambito di applicabilità
  3. La prescrizione presuntiva

1. Nozione

L’istituto della prescrizione trova la sua ragione d’essere per esigenze di certezza del diritto.

Se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non restare obbligato per un periodo indefinito di tempo, più precisamente non viene estinta l’obbligazione ma il diritto del soggetto attivo di pretendere che il soggetto passivo adempia, anche a tutela di chi ha adempiuto la propria obbligazione, perché a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio adempimento, se si è smarrita la quietanza oppure eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano.

La prescrizione, più precisamente, consiste nell’estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo, determinato dalla legge, di solito dieci anni. Nel linguaggio giuridico, quando si parla di prescrizione si vuole trattare, per lo più, della prescrizione estintiva, ma il termine prescrizione viene a volte utilizzato per indicare il fenomeno contrario e si parla di prescrizione acquisitiva, o usucapione.

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2. Ambito di applicabilità

Non ogni diritto si prescrive.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili, né i diritti disponibili ma espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.

Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.

Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di proprietà, che però è soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva, l’usucapione, il diritto alla qualità di erede, che incontra il limite dell’eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari e il diritto a fare valere la nullità di un contratto.

Se in virtù degli usi o per la natura della prestazione oppure per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, in difetto di accordo, è determinato dal giudice.

Anche l’azione volta alla fissazione del termine per adempiere è però a sua volta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

La disciplina della prescrizione è inderogabile, i patti rivolti a questo fine sono nulli né è possibile rinunciare alla prescrizione sino a quando la stessa non è compiuta.

La rinuncia non deve essere necessariamente espressa, ma può anche risultare da fatti concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Decorrenza

Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l’eventuale prescrizione.

Dove la legge non disponga niente in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni.

Ai diritti reali su cosa altrui si applica un termine più lungo, pari a venti anni.

Di solito il termine comincia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere.

La prescrizione di un’obbligazione da fatto illecito incomincia a decorrere dal giorno nel quale il fatto è stato commesso.

Sospensione

I termini di prescrizione possono essere “sospesi”, ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo nel quale non hanno rappresentante legale, oppure “interrotti”.

Nella sospensione il periodo trascorso prima della stessa si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.

Nell’interruzione, dopo ogni causa di interruzione ricomincia a decorrere un altro periodo di prescrizione.

Le norme (artt. 2962 e 2963 c.c..) prevedono i metodi per il calcolo del tempo.

Non si tiene conto del giorno iniziale del tempo, ad esempio, il giorno nel quale è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento, e il termine scade quando finisce l’ultimo giorno compreso.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

A questo fine, come di solito previsto in materia di termini processuali, il sabato è considerato giorno feriale (legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche, delle quali la legge n. 336 del 20 novembre 2000).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca questo giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

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3. La prescrizione presuntiva

Da questo tipo di prescrizione, chiamata estintiva, si distingue la prescrizione presuntiva, che opera in ambito processuale.

Si applica a rapporti, specificati dalla legge, nei quali l’estinzione del debito, in particolare, il pagamento del prezzo di una merce o di una prestazione, avviene di solito in tempi brevi.

In questo caso, il debitore che affermi, ad esempio, di avere adempiuto la propria prestazione ma non è in possesso della relativa prova (es: quietanza di pagamento), si può limitare ad eccepire in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva.

Questo ha come conseguenza processuale che l’obbligazione si “presume” estinta.

Si tratta di una presunzione non assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che può essere vinta da una prova contraria, però, questa prova è costituita dal “giuramento decisorio”, con il quale il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta.

Se il debitore giura, fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento(art. 371 c.p.), il giudice, nel decidere la lite, non si potrà che attenere a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l’attendibilità e la veridicità.

L’eccezione di prescrizione presuntiva, però, deve essere respinta se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

Dott.ssa Concas Alessandra

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