La prescrizione e i suoi caratteri

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La prescrizione nell’ordinamento civile italiano indica l’estinzione di un diritto che consegue al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo.

L’istituto della prescrizione si realizza per esigenze di certezza del diritto.

Se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non restare obbligato per un periodo di tempo non definito.

Non viene estinta l’obbligazione ma il diritto del soggetto attivo di pretendere che il soggetto passivo adempia, anche a tutela di chi ha adempiuto la sua obbligazione, nonostante a distanza di anni non è sempre facile provare un adempimento, se si è smarrita la quietanza, eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano.

Non si prescrive ogni diritto.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili, né i diritti disponibili ma espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.

Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.

Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di proprietà, soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva,  l’usucapione, il diritto alla qualità di erede, che incontra anche qui il limite dell’eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari e il diritto a fare valere la nullità di un contratto.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno che il diritto può essere fatto valere.

Se in virtù degli usi o per la natura della prestazione oppure per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, esso, in difetto di accordo, è determinato dal giudice.

Anche l’azione rivolta alla fissazione del termine per adempiere è però a sua volta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

La prescrizione di un’obbligazione da fatto illecito incomincia a decorrere dal giorno nel quale il fatto è stato commesso.

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La disciplina della prescrizione è inderogabile

I patti rivolti a questo fine sono nulli e non è possibile rinunciare alla prescrizione sino a quando non sia compiuta.

La rinuncia non deve essere espressa, può anche risultare da fatti concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.

La prescrizione è una tipica eccezione di parte

Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.

Chi è chiamato in giudizio per l’adempimento di un’ obbligazione prescritta, ha l’onere di costituirsi nel processo, a mezzo di difensore, quando è necessario, e avanzare l’eccezione in parola.

Esempi di prescrizioni più brevi sono quelli relativi al risarcimento del danno che deriva a fatto illecito (5 anni dal fatto), al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (2 anni dall’evento), ai diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto (1 anno, oppure 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dell’Europa, che decorrono  destinazione della persona oppure dal giorno del sinistro oppure se questo è ignoto, dal giorno che è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Da questo tipo di prescrizione, chiamata estintiva, si distingue la prescrizione presuntiva, che agisce in ambito processuale.

Non si tratta di una presunzione assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che cioè può essere vinta da una prova contraria.

Questa prova è costituita dal “giuramento decisorio”, con il quale il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta.

Se il debitore giura  avviene in tempi brevi.

In questo caso, il debitore che affermi di avere adempiuto la prestazione ma non è in possesso della relativa prova (quietanza di pagamento), si può limitare ad eccepire in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva, che ha come conseguenza processuale che l’obbligazione si “presume” estinta.

Si tratta di una presunzione non assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che può essere vinta da una prova contraria.

L’eccezione di prescrizione presuntiva, deve essere respinta se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

I termini di prescrizione possono essere “sospesi” (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non hanno rappresentante legale) oppure “interrotti”.

Nella sospensione il periodo trascorso prima dell’interruzione si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.

Nella interruzione, dopo ogni causa di interruzione ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

L’interruzione si verifica in tre casi:

Proposizione di domanda giudiziale (anche in sede arbitrale)

Atto di costituzione in mora

Riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato.

In caso di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione resta interrotta per l’intero giudizio, sino a quando la sentenza che lo definisce non passa in giudicato.

La sospensione agisce

tra i coniugi

tra chi esercita la potestà e le persone che vi sono sottoposte

tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale

tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato

tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario

tra le persone i quali beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle dalle quali l’amministrazione è esercitata, sino a che non sia stato reso e approvato definitivamente il conto

tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi

tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Le norme (artt. 2962 e 2963 c.c.) prevedono i metodi per il calcolo del tempo.

Non si tiene conto del giorno iniziale del tempo, ad esempio, il giorno nel quale è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento.

Il termine scade quando finisce l’ultimo giorno in esso compreso.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Come di solito è previsto in materia di termini processuali, il sabato è considerato giorno feriale (legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche, delle quali ultimamente la legge n. 336 del 20 novembre 2000).

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