La persona offesa, definizione e caratteri

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La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato con la norma.

Non è chiunque subisca un danno dal reato, ma esclusivamente colui che subisce l’offesa essenziale all’esistenza del reato.

Non si deve confondere con:

Il danneggiato civilmente dal reato, che è colui che subisce un danno (patrimoniale o non patrimoniale, economicamente apprezzabile) come conseguenza del reato, di solito persona offesa e danneggiato coincidono, ma non sempre.

Il danneggiato civilmente si può costituire parte civile nel processo penale.

Il soggetto passivo della condotta, cioè con colui che subisce la condotta criminosa senza essere il titolare del bene giuridico.

Oggetto materiale del reato, cioè la persona o la cosa che materialmente subisce l’evento della condotta criminosa. Di solito coincidono (es. reato di diffamazione o di omicidio) ma non sempre (es. mutilazione della propria persona per truffare l’assicurazione, soggetto passivo del reato è l’assicurazione, oggetto materiale l’autore stesso).

 

A seconda del soggetto passivo del reato si possono distinguere

Reati a soggetto passivo determinato, quelli nei quali si può indivuìiduare il titolare del bene giuridico tutelato.

Reati a soggetto passivo indeterminato, nei quali l’interesse leso appartiene a chiunque o ampie categorie di soggetti (es. delitti contro l’incolumità pubblica o contro la morale).

I cosiddetti reati senza vittima, nei quali il fatto è punito in vista di uno scopo rilevante dello Stato, senza che il bene giuridico tutelato sia ascrivibile ad alcun soggetto in particolare (sono così i cosiddetti reati ostativi, come il possesso ingiustificato di armi).

Il comportamento del soggetto passivo può rilevare nella commissione del reato.

Il consenso del soggetto passivo esclude, in alcuni casi, l’antigiuridicità del fatto, agisce come scriminante.

In secondo luogo il comportamento del soggetto passivo può incidere nell’esecuzione del comportamento illecito:

In alcuni reati rileva come attenuante o addirittura esclude la punibilità la provocazione del soggetto passivo.

In alcuni reati è necessaria la cooperazione della vittima, si distinguono i reati nei quali il soggetto passivo partecipa subendo il comportamento criminoso (es. rapina) da quelli nei quali il porre in essere un comportamento attivo, di disposizione (es. usura, circonvenzione di incapaci).

Può accadere che il soggetto passivo concorra con un suo comportamento volontario alla realizzazione del reato. Questa circostanza è prevista come attenuante (ex art. 62 n. 5).

La persona offesa non viene definita né nel codice penale né nel codice di prcedura penale. Le sono riconosciuti numerosi diritti in fase processuale

Querela, anche nei casi non procedibili di ufficio il procedimento penale può essere attivato dalla persona offesa.

Può, in ogni stato e grado del procedimento presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Nella fase del dibattimento la persona offesa godrà di poteri, diritti e facoltà se si costituisca parte civile nel processo penale in qualità di soggetto danneggiato. Questo può sempre avvenire perché non si riesce a immaginare un’ipotesi di persona offesa che non abbia ricevuto dal reato nessun danno, è sempre ipotizzabile almeno il danno morale.

L’articolo 90, comma 3 del codice di procedura penale disciplina quella che la dottrina chiama persona offesa di creazione legislativa.

Si tratta di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che non corrispondono ad essa

“Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa”.

Nel reato di omicidio persona offesa è la vittima, danneggiati i parenti, nel reato sequestro di persona a scopo di estorsione,la persona offesa è quella che subisce la limitazione di libertà, il danneggiato colui che ha eventualmente corrisposto il riscatto.

Nel reato di truffa il soggetto passivo della condotta è il commesso del negozio che è stato raggirato, il soggetto passivo del reato (nonché il civilmente danneggiato) è il titolare del negozio.

Ai sensi dell’articolo 307, comma 4 del codice penale, “agli effetti della legge penale s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

La procedibilità di ufficio, nel diritto penale italiano, è la conseguenza di alcuni reati a seguito dei quali l’azione penale deve essere avviata nel momento in cui giunge la notizia del crimine.

A differenza di quanto accade per i reati perseguibili a querela della persona offesa, o altri casi nei quali è necessaria un’altra condizione di procedibilità dell’azione penale, non si ritiene necessaria la denuncia o querela della parte lesa, pertanto l’autorità giudiziaria deve immediatamente perseguire il colpevole non appena acquisisca la relativa denuncia d’ufficio, indipendentemente dalla eventuale lesione di diritti di terzi e dalla loro eventuale facoltà di rivalsa. Ù

L’azione avviata di ufficio è irrevocabile, non è perciò possibile interromperla come avviene nel caso di remissione della querela.

Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all’autorità giudiziaria di procedere nei confronti dell’autore del reato per la sua punizione.

 

La querela è lo strumento a volte richiesto dall’ordinamento giuridico per l’avvio di una azione legale e dell’azione penale per alcuni reati non perseguibili di ufficio e rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione penale.

La scelta di stabilire la procedibilità d’ufficio relativamente alla persecuzione di un certo tipo reato dipende di fatto dalla decisione del magistrato, il quale per la procedibilità d’ufficio valuta la gravità del danno arrecato all’ordinamento con la commissione dell’illecito, una volta accertato il dolo, tale da richiedere l’azione della magistratura.

Alcuni reati sono ordinariamente perseguibili a querela della persona offesa, salvo ricorrano alcune circostanze aggravanti che li rendono perseguibili di ufficio.

 

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