La Persona fisica e la Persona giuridica, distinzione e caratteri

Scarica PDF Stampa

Nel linguaggio giuridico, con il termine Persona si indica in il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi.

La persona fisica sorge al momento della nascita dell’essere umano, più precisamente quando lo stesso nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito, il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell’attribuzione della capacità giuridica.

L’uomo si trova  in particolari rapporti con l’ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non si può separare e dai quali il diritto non può non dipendere.

In relazione a simili rapporti, alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che interessano ogni persona, la quale non li può cedere né farne oggetto di transazioni o pattuizioni.

La cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato, la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo con altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.

I diritti della personalità, species rispetto al genus dei diritti assoluti, sono quelli che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate, essi sorgono con il nascere del soggetto, e a volte anche prima ( il diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili, e tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al nome, all’onore, alla propria immagine, e così via.

In relazione alla posizione che la persona assume nello spazio, l’ordinamento disciplina gli Istituti del domicilio, della residenza, della dimora.

Con Istituti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta, sono disciplinati, nell’ordinamento italiano, gli effetti che derivano dalla materiale scomparsa della persona fisica dal domicilio o dalla residenza senza che sia possibile reperire notizie che provino la sua sopravvivenza.

La persona fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell’individuo, la sua capacità giuridica cessa e quello che, in un significato materiale e ideale, rimane dopo la morte non può più essere soggetto, ma oggetto di diritti.

Con l’importanza che può avere il conoscere se la morte di una persona abbia preceduto o seguito quella di altre persone, l’ordinamento italiano introduce la presunzione della commorienza. Legati alle persone fisiche e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile.

La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un  complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.

Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l’esistenza della persona giuridica:

una pluralità di persone, un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o non si presentano allo stesso modo importanti.

La pluralità di persone in alcuni tipi di persone giuridiche si può presentare non in primo piano o mancare, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni).

La presenza di questi elementi di solito si deve dedurre dall’atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell’ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione), e dallo statuto della stessa.

Il momento giuridico dell’attribuzione della personalità giuridica all’ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici.

A seguito del riconoscimento, l’ente può legittimamente esprimere una propria volontà con gli organi predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica.

Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito con la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, e per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l’attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell’autorità amministrativa, la quale, più che a verificare l’esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la persona giuridica in formazione intende perseguire (ad es., per le associazioni, fondazioni, istituzioni private).

La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata nell’ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all’onore, ecc.).

La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell’ente. I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell’elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell’ente.

La funzione di pubblicità concernente la vita delle persone giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche con i registri dello stato civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro delle persone giuridiche.

Delle persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo. La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni. Con il d. lgs. n. 231 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano un’articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Al diritto romano era ignota la nozione astratta e generale di “persona giuridica”:

persona per il diritto era esclusivamente l’uomo, al quale competeva ogni tutela giuridica.

Gli enti associativi, che pur non mancavano, non erano considerati riguardati come individualità o come  categoria dotata di una propria autonomia concettuale.

Al contrario, con spirito eminentemente pratico, si preferiva identificarli, dove esistenti, con

formule icastiche che ne spiegassero l’agire.

Espressioni come personae vice funguntur o privatorum loco habentur concorrevano, così, a chiarire e giustificare il modo di agire di queste di siffatte  collettività, all’inizio nel settore

pubblico e successivamente, in quello privato.

Il  populus romanus ne rappresentava il prototipo principale, al quale progressivamente si affiancarono le colonias e le civitates, i municipia in un secondo momento,

all’epoca dell’Impero, gli enti ius privatorum sub specie di corporazioni (le moderne associazioni), dotate di una capacità di diritti e di poteri funzionali al perseguimento dello scopo sociale o economico.

Gli studiosi del perido, sono soliti ripetere che gli insegnamenti romani in argomento di personalità andarono completamente smarriti e distrutti nel corso dell’alto Medioevo e con essi l’idea, faticosamente ricostruita, di “soggettività autonoma” delle collettività e dei gruppi.

Il fatto sicuro è che il diritto germanico non conobbe il concetto di ente morale, preferendo

ad esso la teoria della cosiddetta comunione a mani riunite (zur gesammten Hand) per spiegare il fenomeno della proprietà degli enti e ricondurne in definitiva ai singoli soggetti.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento