La par condicio creditorum, definizione e caratteri

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Nel diritto civile e in quello fallimentare, la locuzione latina par condicio creditorum (letteralmente parità di trattamento dei creditori) esprime un principio giuridico secondo il quale quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

Per assicurare la parità di trattamento, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale o esecutiva può essere iniziata o proseguita da questo o quel creditore.

Il principio è accolto dal codice civile italiano all’articolo 2741, che recita:

“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.

Questo vale anche per azioni, non svolte direttamente dal soggetto fallito, che consentano indirettamente di rimborsare un singolo creditore con denaro, nei luoghi di proprietà oppure per interposta persona su incarico del soggetto fallito, ad esempio con la cessione a un creditore di crediti verso terzi vantati dal soggetto fallito.

Nello stabilire questo progetto di ripartizione si tiene conto anche dei debiti il quale termine di scadenza non sia ancora arrivato, in considerazione della regola della decadenza del beneficio del termine essi si considerano come scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.

Il corso degli interessi resta sospeso agli effetti del fallimento, salvo che si tratti di crediti garantiti.

L’articolo 2741 identifica due categorie di creditori, la prima è quella dei creditori titolari di un diritto di prelazione, i quali, in forza di tale diritto, verranno soddisfatti prima degli altri creditori e per l’intero credito vantato.

La seconda categoria è quella dei creditori chirografari, i quali verranno soddisfatti in subordine rispetto ai privilegiati e in proporzione e non per l’intero.

Con la riforma del diritto fallimentare il principio della par condicio creditorum viene profondamente innovato, è possibile suddividere i creditori per classi omogenee, ad esempio creditori finanziari e fornitori.

La par condicio creditorum resta un concetto valido esclusivamente in una stessa classe, ma i creditori di una classe possono, previa votazione di assemblea separata, approvare un trattamento differenziato.

Questo è relativo ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (crediti concorsuali). Diverso trattamento hanno i crediti sorti nel corso della procedura in conseguenza dell’attività degli organi fallimentari, quali un compenso al curatore.

Questi crediti sorgono nei confronti della massa fallimentare e devono essere soddisfatti con prededuzione.

 

La differenza più significativa tra procedura esecutiva singolare e procedura esecutiva fallimentare è che in quella singolare l’applicazione del principio della par condicio è meramente eventuale, vale a dire subordinata al verificarsi del concorso fra creditori, dal momento che la procedura esecutiva singolare può essere iniziata anche da un solo creditore senza che ne intervengano altri.

 

Questo non vale in ambito fallimentare, perché in questo caso la legge dispone che vi sia un curatore fallimentare tenuto ad avvisare tutti i creditori (è logico che spetterà al creditore valutare la convenienza della sua insinuazione nella procedura fallimentare).

 

La legge consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso.

La compensazione ha lo stesso effetto della garanzia del credito.

 

In relazione al fallimento, in base al principio della par condicio creditorum, i creditori hanno il diritto di essere soddisfatti in egual misura rispetto al patrimonio del debitore.

Questo, sinché non sussistano dei diritti di prelazione che dividono i creditori in differenti categorie, alle quali corrispondono relativi trattamenti.

 

Il diritto di prelazione è dunque la possibilità, da parte di un soggetto, di beneficiare di un trattamento privilegiato rispetto agli altri.

 

La procedura fallimentare prevede che il diritto di prelazione sia applicato sulle eventuali garanzie reali che il creditore vanta sul debitore, quali pignoramenti o ipoteche.

 

Per questo principio, creditori si dividono in due categorie:

 

Privilegiati, sono i creditori che hanno vengono sottisfatti prima degli altri per diritto di prelazione. Stato e istituzioni possono essere creditori privilegiati nel caso in cui si tratti di debiti tributari.

 

Chirografari, sono i creditori che non godono del diritto di prelazione e dunque saranno soddisfatti successivamente ai creditori privilegiati.

 

I creditori privilegiati godono di un trattamento preferenziale non soltanto in sede di ripartizione dell’attivo, ma anche rispetto al regime degli interessi. L’articolo 54 della legge fallimentare dispone che i creditori garantiti da pegno, privilegio o ipoteca facciano valere il loro diritto di prelazione sul prezzo assegnato ai beni vincolati per quel che riguarda capitale, interessi e spese.

 

Questi creditori hanno inoltre il diritto di partecipare alle eventuali partizioni che hanno luogo prima della distribuzione del ricavato dei beni con garanzia. Laddove i creditori dovessero ottenere su questo ricavato una collocazione utile per l’intero loro credito, essi avranno diritto a percepire soltanto la differenza tra l’ammontare del credito e cio’ che hanno già ricevuto durante la ripartizione parziale.

 

L’eccedenza sarà diretta e suddivisa equamente tra i creditori chirografari.

 

I crediti prededucibili, sono quelli quelli così definiti dalla legge (es. nel caso di esercizio provvisorio dell’impresa dal fallito) e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, cioè tutte le procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare ( ad es. anche nel caso di concordato preventivo).

La lettera dell’articolo 111 notiamo che si fa riferimento a tre ipotesi, i crediti definiti prededucibili dalla legge, e quelli sorti occasione o in funzione delle procedure concorsuali; i crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali sono quelli sorti perché frutto di attività consapevole degli organi della procedura, mentre quelli sorti in occasione della procedura si riferiscono ad ipotesi in cui non c’è stata una specifica volontà degli organi della procedura, come nel caso in cui sorgano dei crediti di carattere risarcitorio a carico del fallimento.

Non bisogna credere, però, che i crediti prededucibili sono sottratti alla procedura di accertamento del passivo, perché anche questi, ai sensi dell’articolo 111 bis, comma 1, ne sono assoggettati, e di conseguenza, possono anche essere tempestivi e tardivi, con l’applicazione della relativa disciplina.
Lo stesso articolo 111 bis pone due eccezioni a questa regola stabilendo che non sono sottoposti alla normale procedura di ammissione al passivo:

I crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio.

I crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l’assistenza (ex art. 25 comma 1 n. 6).

Per i primi, cioè quelli non contestati per collocazione e ammontare, particolare importanza assumono quelli che sorgono durante il fallimento, in merito, però, alla loro liquidazione.
questi, infatti, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, ma solo se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti; per il pagamento è poi necessaria l’autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato

Per i secondi, si nota che mancando la contestazione, sono senz’altro ammessi al passivo, ma se la contestazione vi è stata, l’ammissione al passivo può avvenire in modo del tutto particolare, cioè secondo le forme dell’articolo 26 legge fallimentare.
In altre parole bisognerà proporre reclamo contro il decreto del giudice delegato che liquida il compenso a tali soggetti, e all’esito di questo si accerteranno tali crediti e il loro diritto di essere ammessi, o meno, al passivo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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