La nullità nell’ordinamento civile 

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La nullità nel diritto civile è una delle due forme di invalidità che colpisce l’atto giuridico, insieme all’annullabilità.

Parte della dottrina considera una forma di invalidità anche l’inesistenza dell’atto.

La nullità impedisce agli elementi di fatto (dichiarazioni o comportamenti) di solito idonei ad essere qualificati come costitutivi di un negozio, a conseguire una simile qualificazione. 

La nullità agisce a monte del processo di riconoscimento dell’atto di autonomia privata e impedisce la venuta ad esistenza del fatto, impedendo anche la produzione degli effetti negoziali. 

Sul punto dissente parte della dottrina secondo la quale la nullità impedisce la produzione degli effetti giuridici ma non la qualificazione giuridica dell’atto nullo. 

Sotto questo profilo si distinguerebbe la nullità, come patologia dell’atto, dall’inesistenza.

Le altre patologie negoziali, al contrario, determinano esclusivamente l’attribuzione a soggetti portatori di peculiari interessi, di solito le parti stesse, di diritti potestativi rivolti a conseguire la rimozione dell’atto negoziale.

Se guardiamo alla nullità del contratto come disciplinata dal codice civile, la stessa sanziona ipotesi di scostamento dal dato normativo molto gravi, relativamente ad elementi del negozio necessari e immutabili nel tempo.  

Indice 

  1. I presupposti
  2. La disciplina
  3. Gli effetti
  4. La prescrizione dell’azione di ripetizione, la cd prescrizione acquisitiva, la trascrizione del terzo acquirente

1. I presupposti

L’articolo 1418 del codice civile, rubricato “cause di nullità del contratto”, individua nei suoi tre commi le fattispecie di nullità del contratto. 

In relazione agli atti unilaterali l’articolo 1324 del codice civile estende, dove compatibile, la disciplina contrattualistica. 

I casi sono:

  • Contrarietà a norme imperative: con questo termine si intendono le norme non derogabili (non dispositive) dalla volontà privata.
  • Mancanza di un requisito essenziale a norma dell’articolo 1325 del codice civileLa mancanza totale del consenso, della causa, dell’oggetto. o di suoi requisiti, a norma dell’articolo 1346 del codice civile, oppure la mancanza della forma dove prevista a pena di nullità.
  • Illiceità della causa (artt. 1343-44) o dei motivi (art. 1345). Nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante.
  • Altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali).

2. La disciplina

L’azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse ( art. 100 c.p.c.) o anche rilevata d’ufficio dal giudice. 

Particolari sono poi alcune categorie di nullità, come le nullità di protezione

L’azione è imprescrittibile

È tradizionalmente considerato un rimedio atipico, nel senso che i suoi presupposti per agire sono estremamente ampi.

La violazione di norme imperative, ad esempio, permette di essere modellata su numerose situazioni di fatto molto diverse tra loro, e stessa cosa si potrebbe dire per un contratto illecito per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, con causa contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

L’articolo 1419  del codice civile, permette, in ossequio al principio di conservazione del contratto, di limitare la dichiarazione di nullità a singole clausole (nullità parziale) a meno che queste non si debbano considerare essenziali nell’interesse delle parti. 

Il comma 2 prevede un’altra ipotesi di nullità parziale, la sostituzione ex lege delle clausole che violino norme imperative.

Nel caso di contratti plurilaterali la nullità che colpisce il vincolo di un’unica parte non travolge l’intero negozio a meno che la partecipazione della parte non si debba, nel caso concreto, considerare essenziale

Questa regola è da considerarsi un principio generale in tema di invalidità dei contratti plurilaterali.

L’ordinamento proibisce la convalida del negozio nullo, ma consente una particolare forma di sanatoria in specifici casi (es. testamento art. 590 c.c. e donazione art. 799).

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se sussistono i requisiti di sostanza e forma e se le parti hanno interesse al mantenimento del vincolo ridimensionato (conversione del contratto nullo).


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3. Gli effetti

L’azione di nullità è un’azione di semplice accertamento, con la quale si chiede al giudice di dichiarare l’inefficacia ab origine dell’atto negoziale( quod nullum est nullum producit effectum). Dichiarata la nullità, le prestazioni eventualmente eseguite restano prive di ogni giustificazione causale e vanno restituite secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito 

(artt.2033- 2037 c.c.)

4. La prescrizione dell’azione di ripetizione, la cd prescrizione acquisitiva, la trascrizione del terzo acquirente

La regola va coordinata con il disposto dell’articolo 1422 del codice civile che nel sancire l’mprescrittibilità dell’azione di nullità fa salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione dell’azione di ripetizione, nonché l’effetto sanante della trascrizione per il terzo acquirente (ex art. 2652 n. 6/2).

Altra parziale eccezione si verifica nel caso di nullità del contratto di lavoro subordinato

Il comma 1 dell’articolo 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge), se da un lato dispone che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo nel quale il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa

D’altra parte, il comma 2 dello stesso articolo, sotto determinate ipotesi (nullità, o annullabilità, per violazione di norme a tutela del lavoratore), fa salvo l’effetto dell’obbligo di corresponsione della retribuzione “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”, (la cosiddetta “prestazione di fatto”). 

Dalla salvezza dell’obbligo retributivo, ne conseguono anche, in forza di altre leggi, gli effetti obbligatori in materia di sicurezza, previdenza e assicurazioni sociali. 

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