La nullità e l’annullabilità del contratto: caratteri e disciplina giuridica

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Tra le cause che la legge reputa idonee a “sciogliere” il contratto (ex art. 1372 c.c), oltre alla rescissione e alla risoluzione, relative a vizi del “rapporto”, ci sono anche la dichiarazione di nullità e l’annullabilità, relative a vizi dell’atto.
La tradizionale bipartizione dell’invalidità contrattuale, costituita da nullità e annullabilità, è stata introdotta dal legislatore del 1942, perché nel precedente codice del 1865 trovava spazio esclusivamente la previsione della nullità sulla base del modello francese.

 

Come dicevano i latini, gli accordi devono essere sempre rispettati (“pacta sunt servanda”) e i contratti, una volta approvati da entrambe le parti, sia per iscritto sia verbalmente, devono anche essere adempiuti.

Questa regola non trova applicazione quando il contratto, per qualsiasi ragione, sia nullo o annullabile.

Anche se  nel lessico comune i termini “nullità” e “annullabilità” vengano utilizzati come sinonimi, in realtà per il diritto non lo sono affatto.

Nel primo caso, è corretto dire che il giudice “dichiara la nullità del contratto”, mentre nel secondo bisogna più propriamente dire che “il giudice annulla il contratto”.

La nullità è un vizio grave che si verifica subito, indipendentemente dalla posizione del giudice, il quale non fa che accertare un dato di fatto che si è realizzato, per questo si dice che il giudice “dichiara” la nullità del contratto. egli, cioè, ne prende semplicemente atto.

l’annullabilità ricorre in presenza di vizi meno gravi e scatta se un soggetto ricorre al giudice e gli chiede di annullare il vincolo, non agisce automaticamente, ma dopo il lavoro del giudice, senza la sentenza che annulla il contratto, l’accordo resta valido, nonostante i vizi.

Se in presenza di vizi di nullità, il cittadino chiede al giudice di “dichiarare la nullità” del contratto, nel caso di vizi di annullabilità, il cittadino chiede al giudice di “annullare il contratto”.

Si deve vedere quando il contratto è nullo e quando è annullabile.

La nullità è una forma talmente grave di invalidità da non consentire al contratto di produrre nessun effetto e se le parti lo hanno adempiuto possono chiedere la restituzione delle prestazioni rese alla controparte in quanto il vincolo non doveva essere rispettato.

Il contratto è nullo se è contrario a norme imperative, basti pensare a un contratto di vendita di un occhio, contrario alle norme (inderogabili) del codice civile che vietano atti di disposizione del proprio corpo, o a un contratto di vendita dei diritti di paternità di un’opera, contrario al diritto d’autore che consente esclusivamente la vendita dei diritti di sfruttamento economico, o  al lavoratore che rinunci al proprio diritto alle ferie, che non può essere oggetto di privazione per costituzione.

Se manca uno dei suoi requisiti essenziali e cioè l’accordo, ad esempio a un contratto firmato da un soggetto e non dall’altro, la causa, ad esempio un contratto di cessione di un bene dove non viene specificato se la cessione è a titolo di vendita o di donazione, l’oggetto, ad esempio, un contratto di vendita di un’auto, senza indicazione del modello e della casa automobilistica, la forma quando la legge richiede inderogabilmente la forma scritta, ad esempio la vendita di un immobile avvenuta oralmente anziché dal notaio.

L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave, il contratto produce lo stesso i suoi effetti, sinché una delle due parti non si rivolge al giudice per farlo annullare (sentenza di annullamento). Questa richiesta può essere fatta entro 5 anni dalla conclusione del contratto o dalla scoperta della causa di nullità (a differenza dell’azione di nullità che non conosce termini massimi).

Ci sono casi nei quali l’ordinamento non ritiene di dovere imporre d’autorità la nullità del contratto e lascia alla parte lesa decidere se e quando attivarsi per ottenere la tutela, perciò potrebbe essere che un contratto, stipulato con un incapace o una persona non munita di poteri, si sia poi rivelato a quest’ultimo favorevole e non venga mai chiesta la nullità.

La differenza più spiccata tra nullità e annullabilità sta nel fatto che il contratto annullabile perde efficacia se la parte che ne ha diritto chiede e ottiene l’annullamento, il contratto nullo è privo di efficacia sin da quando nasce.

Secondo l’articolo 1418 del codice civile, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 del codice civile (accordo delle parti, causa, oggetto, forma), quando la causa o i motivi sono illeciti, se determinanti per la conclusione del contratto, quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile, negli altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità è la più grave patologia contrattuale, consistendo in una sanzione che si applicata quando si verificano vizi “genetici” del contratto, in grado di far venire meno gli effetti prodotti che sono ab origine, come se lo stesso non fosse mai esistito.

 

A causa di queste ragioni, l’azione di nullità è imprescrittibile (ex art. 1422 c.c.),  può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi abbia interesse e rilevata, anche di ufficio, da parte del giudice (ex art. 1421 c.c.).

La nullità non è sanabile, né convalidabile, salvo che la legge non disponga diversamente (ex art. 1423 c.c.), anche se è relativa a una parte o singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), la stessa si estende all’intero contratto, dove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (ex art. 1419 c.c.), fatta eccezione per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative.

A norma dell’articolo 1424 del codice civile, la nullità può produrre gli effetti di un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, se si possa ritenere, in relazione agli scopi perseguiti dalle parti, che le stesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (c.d. conversione del contratto nullo).

Oltre alla nullità, altra causa di invalidità contrattuale che trova apposita disciplina nel codice civile è l’annullabilità.
Sono considerate cause di annullabilità del contratto, l’incapacità di una delle parti (ad es. nel caso di contratti conclusi da minore o incapace di intendere e di volere, ex art. 1425 c.c.), il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo (c.d. vizi del consenso, ex art. 1427 c.c.).

 

Per essere causa di annullamento, l’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente (ex art. 1428 c.c.), la violenza può anche essere esercitata da un terzo (ex rt. 1434 c.c.), il dolo deve consistere in raggiri tali usati da uno dei contraenti, che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso (ex art. 1439 c.c.).

Considerata una patologia meno grave rispetto alla nullità, all’annullabilità il legislatore del 1942 ha riservato una disciplina improntata a minore rigore, consentendo che il contratto annullabile produca gli stessi effetti di un contratto valido, i quali possono venir meno ove venga esperita, con successo, l’azione di annullamento.

A differenza della nullità, l’annullabilità può essere fatta valere esclusivamente su istanza della parte interessata ed è soggetta a un termine di prescrizione quinquennale.

 Il codice civile prevede anche la possibilità di sanare, per intero o in parte, gli effetti del contratto annullabile, quando si realizzino i presupposti dell’istituto della “convalida” (ex art. 1444 c.c.) o della “rettifica” (ex artt. 1430, 1432 c.c.) e, al fine di tutelare il legittimo affidamento di eventuali aventi causa, precisa che l’annullamento (purché non abbia origine dall’incapacità legale) “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento” (ex art. 1445 c.c.).

Dott.ssa Concas Alessandra

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