La maggiore età

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Per maggiore età s’intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l’età alla quale il soggetto acquisisce in linea di principio la capacità di agire, vale a dire, la capacità di porre in essere in autonomia contratti e altri negozi giuridicamente validi.

Questa capacità è distinta dalla semplice capacità giuridica, che è la titolarità in astratto di diritti e doveri.

Indice

  1. Chi è il “maggiorenne”?
  2. La disciplina italiana.
  3. La capacità giuridica e la capacità d’agire

1. Chi è il “maggiorenne”?

Colui che ha raggiunto la maggiore età viene detto maggiorenne, mentre colui che non l’ha raggiunta, il minorenne, nonostante sia a ogni effetto un soggetto di diritto, di solito ha bisogno dell’assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari ad esercitare i diritti dei quali è titolare, fatti salvi i casi nei quali i singoli ordinamenti prevedono un’età inferiore, ad esempio per svolgere un’attività di lavoro o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell’ordinamento, nei confronti dei figli.

La legge può anche prevedere l’istituto dell’emancipazione, che consiste nell’attribuzione anzitempo della capacità di agire de iure o sub iudice, anche se di solito con alcune limitazioni, al verificarsi di determinate condizioni.

In Italia ad esempio il minore è emancipato di diritto quando contragga matrimonio oppure quando diventi, in determinate situazioni, amministratore dell’impresa familiare.

2. La disciplina italiana

Secondo l’ordinamento italiano, con la maggiore età si acquisisce la capacità di agire, da non confondere con la capacità giuridica, che si acquisisce direttamente con la nascita.

I minorenni sono sottoposti, in base alla riforma del diritto di famiglia del 2013, alla responsabilità genitoriale, istituto che ha superato il vecchio regime della potestà, sino al 1975 patria potestà, e che si applica a qualsiasi figlio riconosciuto come dalla legge, essendo venuta meno la distinzione tra figli legittimi, figli legittimati, figli naturali riconosciuti e figli adottati.

La responsabilità consiste nel diritto-dovere all’educazione, all’istruzione e alla tutela, nonché nella rappresentanza nell’esercizio di diritti reali sui beni di loro proprietà.

Questa funzione può essere esercitata da tutori, anche temporanei. Il minore, a partire dalla riforma del 1975, può ricorrere al giudice tutelare nel caso ritenga che i suoi genitori o tutori non stiano perseguendo i suoi interessi.

Al minore viene anche riconosciuto il diritto a provvedere autonomamente, in ragione delle sue possibilità, ai suoi bisogni esistenziali.

I negozi giuridici posti in essere autonomamente dai minorenni, secondo i più recenti ordinamenti dottrinali e giurisprudenziali, non sono annullabili se relativi all’esercizio di bisogni esistenziali, come per esempio l’iscrizione a un partito, a un’associazione, a un determinato indirizzo di studi piuttosto che un altro dopo l’istruzione obbligatoria.

Sono annullabili, ma non nulli, i contratti.

Per assumere la responsabilità genitoriale è necessario avere compiuto 14 anni di età, dove per la vecchia potestà erano necessari 16 anni.

Anche i minorenni non emancipati hanno la responsabilità genitoriale sui propri figli, se riconosciuti.

Con il matrimonio possono ottenere l’emancipazione e la capacità di agire, anche se limitata.

In altri sistemi giuridici l’emancipazione può essere disposta in sede giurisdizionale su richiesta del minore.

Si deve precisare che il concetto di maggiore età ha natura privatistica.

Il codice penale prevede il perdono giudiziale e riduzioni di pena per soggetti minori di 18 anni e la non imputabilità di soggetti minori di 14 anni.

Secondo il diritto penale è rilevante la capacità di intendere e di volere, non la capacità di agire, vale a dire, contrarre.

I minorenni che commettono reati vengono giudicati dai Tribunali per i minorenni e scontano le eventuali pene detentive, se rese esecutive prima del compimento dei 21 anni, in appositi penitenziari.

Se il rinvio a giudizio avviene successivamente al compimento dei 25 anni, il processo si celebra davanti al giudice ordinario.

Il Tribunale per i minorenni è anche competente per l’affidamento dei figli in caso di separazione legale dei genitori, colpa, incapacità o altra ragione, per l’affido familiare e per l’adozione di minorenni.

Per l’affidamento e l’adozione il parere del minore che abbia compiuto 12 anni è vincolante.

L’articolo 48 della Costituzione attribuisce il diritto di voto ai cittadini maggiorenni, ma secondo alcuni giuristi l’abbassamento dell’età minima per l’elettorato attivo, ma anche passivo, nei consigli degli enti locali disposto con legge ordinaria sarebbe compatibile con il disposto costituzionale.

È un puro caso se l’età minima per il conseguimento della patente di guida europea di categoria B in Italia coincida con la maggiore età.

Per il conseguimento della patente di categoria A1 bastano 16 anni, mentre per categorie superiori sono necessari da 21 a 24 anni.

3. La capacità giuridica e la capacità d’agire

La capacità giuridica, nel nostro ordinamento, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o di situazioni giuridiche soggettive.

Non deve essere confusa con la capacità di agire.

La capacità di agire, sempre nel nostro ordinamento, indica l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei a incidere sulle posizioni giuridiche soggettive delle quali è titolare.

Coloro che si trovano sul territorio dello Stato italiano, anche se stranieri, i quali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, sono titolari dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme giuridiche, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale riconosciuti, hanno piena capacità giuridica, mentre la capacità di agire si acquista al compimento della maggiore età e può essere limitata o revocata in sede giurisdizionale, ad esempio con una sentenza di inabilitazione, oppure con una sentenza d’interdizione.

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