La legittima difesa, disciplina giuridica e caratteri

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L’istituto della legittima difesa è contemplato dall’articolo 52 del codice penale italiano, secondo il quale:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 (Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio) è stato aggiunto un commache reca le disposizioni che seguono:

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La riforma del 2006 ha introdotto una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione tra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica, e al domicilio sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche.

Alla domanda sulla efficacia della misura legislativa, si è risposto che “a prima vista sembrerebbe di no, dal momento che negli anni recenti sia la disciplina della legittima difesa sia quella della violazione di domicilio sono state oggetto di riforme legislative dirette a punire più severamente l’autore della violazione di domicilio e a trattare con più leggerezza la vittima che reagisce superando i limiti della legittima difesa, che evidentemente non hanno dato, a vedere le statistiche, una risposta adeguata”.

La legittima difesa implica necessariamente un’aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni.

In relaziona all’Aggressione, l’oggetto dell’azione deve essere un diritto, qualunque esso sia indistintamente, di qualsiasi natura (il codice parla di “offes”).

Il pericolo al diritto aggredito deve essere ingiusto, cioè contrario all’ordinamento giuridico.

Deve sussistere un pericolo attuale, non basta un eventuale accadimento, potendo in questo caso il soggetto leso invocare l’aiuto dello Stato.

La reazione deve essere necessaria per salvare il diritto messo in pericolo, e deve essere proporzionata all’offesa.

Perché agisca la presunzione di proporzione è necessario che ci si trovi:

In uno dei casi previsti dall’articolo 614 commi 1 e 2 del codice penale.

Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo, e ci deveessere un pericolo per l’incolumità della persona.

La legittima difesa deve essere attuata attraverso un’arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.

Perché agisca la presunzione devono essere contemporaneamente presenti le suddette condizioni, mentre in assenza di queste è possibile che ci sia la proporzione tra mezzi di difesa e di offesa.

L’onere della prova spetta a chi invochi l’istituto, il quale deve evidenziare che la persona offesa si trovava illegittimamente nella proprietà altrui, metteva in atto un pericolo per l’incolumità della persona, e non esistevano mezzi alternativi di difesa.

La legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio se si aggredisca (con arma da fuoco oppure no) un soggetto alle spalle, oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, siccome e in questo caso mancherebbe il requisito della proporzionalità, come ricordato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 n. 11610.

La legittima difesa è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente quando insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) dal quale è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo.

Il legislatore forse ha voluto tenere conto di un’esigenza naturale che è legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.

Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché questa è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a un’aggressione e la reazione rappresenta l’unico rimedio possibile nell’immediato per evitare una offesa ingiusta.

Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva.

Non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva.

La sua disciplina giuridica è contenuta all’articolo 55 del codice penale, secondo il quale:

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si deduce l’esistenza della scriminante. 

La valutazione è riservata al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive.

L’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta, i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo nel quale ne ha fatto utilizzo, il contemperamento tra l’importanza del bene messo in pericolo dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.

Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce a un aggressore.

Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda messo in pericolo mentre lo stesso non sussiste.

Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.

La legittima difesa putativa postulagli stessi presupposti di quella reale, con la differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a fare sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

In mancanza di circostanze concrete l’esimente putativa non si può ricondurre a un criterio di carattere soggettivo identificato dal timore o dallo stato d’animo dell’agente.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione che risale a due anni fa, ha chiarito che

l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta“.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è stata esclusa la sussistenza della legittima difesa in un caso nel quale un’autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate e suonando più volte il clacson.

Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell’oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un’arma finta.

Se l’aggredito a causa del buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

Dott.ssa Concas Alessandra

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