La legge che ha istituito l’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria (Intervista al Dott. Pierluigi Farci direttore delle case circondariali di Uta e Oristano)

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L’8 maggio scorso si è celebrato l’anniversario della nascita del Corpo di Polizia, che risalendo al 1817 e arrivata alla soglia dei duecento anni.

Il 15 dicembre 1990 viene emanata la legge n. 395, “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”, che riforma il Corpo degli Agenti di Custodia e istituisce il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Smilitarizzazione, professionalità e sindacalizzazione sono stati gli obiettivi che, soprattutto dopo l’approvazione della riforma penitenziaria nel 1975, si sono imposti come punti essenziali per adeguare il Corpo del personale di custodia alle nuove prospettive del carcere. Un carcere in cui la sicurezza e la legalità sono esigenze sentite e imprescindibili, per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, non poteva avvalersi di personale di custodia che ricopriva soltanto i tradizionali compiti di ordine e disciplina.

Gli anni che vanno dal 1975, anno dell’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario, al 1990, anno in nel quale viene promulgata la legge di riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria, si devono considerare senza dubbio i più ricchi per gli elementi di modifica introdotti nell’ambito del funzionamento dell’Amministrazione Penitenziaria.

La legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) attribuiva una funzione all’agente di custodia nell’ambito delle attività di trattamento, facendo ricorso all’esperienza quotidiana e al contatto costante che il personale di custodia vive con la popolazione detenuta.

La Riforma del 1990 ha accolto le esigenze di cambiamento del personale di custodia, ma, soprattutto, ha saputo cogliere l’esigenza centrale, attraverso la riqualificazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione, di affidare alla Polizia Penitenziaria, oltre ai tradizionali compiti di assicurare la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, anche la partecipazione al trattamento rieducativo.

La Legge 395/1990, anche essendo rivolta innanzitutto alla riforma del Corpo degli Agenti di Custodia, è di portata innovativa sotto vari altri aspetti, interessando anche le ex vigilatrici penitenziarie, i quadri dirigenti e direttivi e il restante personale dell’Amministrazione.

Dott. Farci, quali sono i compiti del Corpo di Polizia Penitenziaria?

I compiti della Polizia Penitenziaria sono numerosi, ci vorrebbero ore per parlare di ognuno in modo dettagliato, in questa sede posso dire che il compito cardine è quello della custodia, in particolare assicurare che le disposizioni della magistratura, sia nella parte inquirente sia in quella di sorveglianza, sia eseguito. La sanzione senza un carcere non può esistere e viene resa effettiva perché c’è la polizia penitenziaria che consente che le disposizioni emanate in nome del popolo italiano vengano eseguite con le modalità previste dalla normativa vigente, secondo quello che la magistratura di sorveglianza è chiamata a verificare e a controllare.

I compiti sono svariati, adesso abbiamo le varie specialità, in Sardegna in particolare, abbiamo il reparto a cavallo che si occupa dei territori di due delle tre case di reclusione all’aperto, con compiti di mantenimento dell’ambiente. Sono compiti incidentali, non sono diretti, però visto che ci siamo cerchiamo di farlo e di trasmettere questo valore, che secondo molti e anche secondo me, è un valore che è la tutela della terra dove viviamo. 

In Sardegna, come deciso dalla legge, ci sono detenuti di diverso livelli di pericolosità, appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso. Non è esatto quello che si è detto in giro in relazione al fatto che in Sardegna abbiano portato questa categoria di detenuti in modo esclusivo, il circuito di sicurezza comprende quasi diecimila persone e in Sardegna ce ne sono poco più di cinquecento, sono molti però rappresentano una parte.

In questo scenario l’aspetto custodialistico di controllo è di sicuro più forte, sia quando stanno dentro sia quando si spostano. In questi casi la professionalità deve essere non esclusivamente trattamentale ma anche di polizia, al momento stiamo reggendo bene senza particolari inconvenienti.

In relazione alla situazione nelle carceri, come è il rapporto tra voi e i detenuti e tra i detenuti tra loro?

Il rapporto di solito è un rapporto corretto e funzionale alla vita di ognuno, se non è corretto ci sono conflitti e non si sta bene. Le esperienze che ho dirette sono che il conflitto è l’eccezione, e la regola è almeno il tentativo di collaborare. All’inizio in alcuni Istituti abbiamo avuto un momento di passaggio tra strutture che erano di un determinato tipo in altre, e questo ha spiazzato un pochino sia noi sia i detenuti.

Ad esempio nell’Istituto di Oristano si è passati dalle camere multiple alle camere più grandi e più luminose e con maggiori spazi, però non hanno intimità. Le camere del vecchio Istituto erano piccole però ognuno aveva la sua, ed è quasi un bisogno che i detenuti mi hanno sempre fatto presente.

La camera singola anche se è brutta vuol dire scontare la pena a metà, secondo i detenuti, e questa è un’esigenza che verrà tenuta presente se si dovranno progettare altre carceri.

I nostri anziani a volte erano abbastanza saggi, perché i detenuti che stavano in camera in quattro, in sei o anche di più in alcuni periodi, erano in socialità, e a chi voleva stare da solo gli si dava la possibilità. Adesso sono sempre in due o in tre, e questo spiazza un pochino, anche se complessivamente la vita è migliorata e lo è anche il rapporto, nonostante la tipologia dei detenuti incida.

A volte è fisiologico che ci siano scontri tra alcune unità di personale e alcune unità di detenuti, può succedere.

Sussiste una specie di bullismo, di nonnismo, che è brutto anche in ambienti aperti, quando si esercita nel carcere può essere terribile, è peggio di una scuola.

Se si dovessero verificare queste situazioni, quale è il vostro compito?

Il nostro compito è quello di custodire e impedire che avvenga.

L’articolo 27 comma 3 della Costituzione recita “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, è davvero così oppure viene disatteso come principio?

Intanto bisogna vedere se è possibile.

Uno dei massimi garantisti nazionali, Di Gennaro, la riteneva una “nobile bugia”, volendo significare che è “nobile” perché serve a umanizzare la pena, anche se il risultato non è sicuro.

E’ estremamente difficile reinserire una persona, e il carcere secondo me non è assolutamente in grado, qualunque sia la modalità di carcerazione. Per potere fare un reinserimento sociale, parlando di un detenuto comune, ci vuole una sinergia reale tra il carcere e le altre Istituzioni locali, ad esempio i Comuni, non ci può essere uno sforzo fatto esclusivamente dal carcere o esclusivamente dal Comune, si sprecherebbero le energie.

Noi abbiamo fatto dei percorsi qua e là in Sardegna che hanno dato buoni risultati.

Ad esempio un corso professionale in carcere che portava lavoro all’esterno. Questo può contrastare con la disoccupazione che c’è fuori, e il cittadino comune potrebbe pensare che si dà la precedenza al detenuto anziché a lui che detenuto non lo è e non ha mai commesso nessun reato.

Questa è un’obiezione umana giusta, che si può superare molto bene.

Intanto, il numero dei detenuti non è alto, perché coloro che vengono reinseriti sono purtroppo numeri marginali.

Noi sistema penitenziario siamo in grado di portare risorse al territorio, ad esempio grazie al fatto che molte risorse sono dedicate al reinserimento sociale da parte di vari enti regionali attraverso l’Europa.

Le mie esperienze sono di diversi Istituti, però negli anni recenti mi sono occupato soprattutto di Oristano, Arbus e Isili.

A Oristano, in particolare, abbiamo fatto sei annualità di scavi archeologici di rilievo.

I fondi sono venuti da fuori e sono serviti sia per i detenuti, sia per il tipo di progetti che abbiamo portato, che abbiamo fatto, anche pariteticamente per la popolazione disagiata locale.

Il tentativo di reinserimento essendo previsto dalla Costituzione va fatto, però è anche doveroso sul piano umano, perché si deve eliminare un inconveniente, e se si riesce è il massimo possibile.

Dott.ssa Concas Alessandra

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