La giurisdizione

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Il termine giurisdizione, dal latino “iurisdictio”, a sua volta derivato da “ius dicere”, viene utilizzato con diversi significati tra loro connessi, di solito relativi all’attività e al ruolo dell’esercizio del potere giudiziario.

Il significato concettuale

Il termine può essere utilizzato per designare:

In senso oggettivo, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale) che consiste nell’applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le disposizioni che generano norme per renderle attive nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, vale a dire, di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza in relazione all’esito della controversia.

In senso soggettivo, l’insieme degli organi che esercitano questa funzione, i giudici.

La sfera di competenza di un giudice o, con significato più ampio ma meno appropriato, di un organo pubblico.

Nel diritto ecclesiastico, una delle due potestà, detta anche potestà di governo, che ha la Chiesa per raggiungere il suo fine essenziale che consiste nella salute delle anime (l’altra è la cosiddetta potestà d’ordine, vale a dire, il potere di amministrare i sacramenti), si distingue in giurisdizione di foro interno e giurisdizione di foro esterno, a seconda che si eserciti esclusivamente nell’ambito delle coscienze oppure nella sfera dei rapporti sociali, e comprende insieme i poteri di legiferare, di amministrare e di giudicare (in un senso più stretto, il diritto canonico comprende anche il potere di esaminare una controversia e di definirla con l’emanazione di una sentenza).

Come sinonimo di giurisdizione, nei primi due significati, si utilizza anche l’espressione “amministrazione della giustizia”, nonostante la giurisdizione, in senso oggettivo e soggettivo, si distingua dall’amministrazione propriamente detta.

Questa espressione viene utilizzata anche con un diverso significato, per indicare le funzioni amministrative connesse alla giurisdizione.

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I Caratteri

La funzione giurisdizionale si connota per l’esercizio di poteri autoritativi, vale a dire, di pubbliche potestà, attraverso un particolare procedimento che prende il nome di processo.

La sentenza, provvedimento emanato dal giudice in esito al procedimento, acquista una particolare efficacia, quella della cosa giudicata, quando sono stati esperiti i mezzi di impugnazione predisposti dall’ordinamento o sono decorsi inutilmente i termini per proporli, la sentenza passata in giudicato è immodificabile (cosa giudicata formale) e fa stato tra le parti (e i loro eredi o aventi causa) che hanno l’obbligo di osservare quello che stabilisce, come se fosse una legge speciale (cosa giudicata sostanziale).

L’insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali prende il nome di giurisprudenza.

In dottrina si discute se la giurisprudenza si possa considerare una fonte del diritto.

La risposta è senz’altro affermativa per gli ordinamenti di common law dove vige il principio dello stare decisis, mentre si tende ad escluderlo per gli ordinamenti di civil law, nonostante anche in questi i precedenti possano avere una più o meno incisiva forza persuasiva, vale a dire, è vero per le pronunce delle Corti Supreme che, di fatto, finiscono per avere nell’ordinamento giuridico un’incidenza non diversa da quella di una fonte del diritto.

Giurisdizione ordinaria e speciale

La Costituzione afferma i principi di statualità ed esclusività della giurisdizione.

Secondo questi principi nell’ordinamento giudiziario la persona e l’organismo che esercitano la funzione requirente e giudicante proprie del potere giudiziario sono e non possono essere altro che statali (Titolo IV- La Magistratura, Sezione I Ordinamento giurisdizionale, art. 101-102).

Negli ordinamenti ci sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da una disciplina omogenea e dalle possibilità di impugnare le decisioni di un giudice davanti a uno superiore.

Di solito sono assicurati tre gradi di giudizio, quello iniziale, di fronte al giudice di prima istanza, e due a seguito d’impugnazione, l’ultimo dei quali si svolge davanti alla Corte Suprema che è posta al vertice del sistema. I

I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari e hanno competenza generale, in contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all’ordine e hanno competenza su materie specifiche.

In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari, che dipendono da un ministero, nell’ambito di un potere pubblico autonomo e indipendente, che agisce nel rispetto della separazione.

Giurisdizione e stato di diritto

Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello Stato: il potere giudiziario.

L’esistenza di una funzione giurisdizionale esercitata da giudici indipendenti, ai quali il privato si possa rivolgere per la tutela dei suoi diritti, intesi in senso lato, anche a fronte di lesioni arrecate dai pubblici poteri, è uno dei capisaldi dello stato di diritto.

In uno Stato Costituzionale di diritto il sindacato del giudice si estende al lavoro del potere legislativo, sotto forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.

In virtù del principio di legalità, un altro caposaldo dello Stato di diritto, i giudici, come gli organi del potere esecutivo, possono esercitare le uniche potestà loro conferite dalle norme, generali e astratte poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità alle stesse.

La giurisdizione unica è tipica dei paesi di common law mentre la pluralità di giurisdizioni si riscontra spesso nei paesi di civil law.

Le relazioni con le altre funzioni pubbliche

La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa o,normativa, perché questa si traduce nella creazione di norme generali e astratte, con efficacia erga omnes, laddove la giurisdizione provvede per il caso singolo, attraverso norme speciali e concrete, che hanno efficacia inter partes, ma hanno efficacia erga omnes le pronunce dei giudici costituzionali che annullano leggi e atti aventi forza di legge e quelle dei giudici amministrativi che annullano atti amministrativi, come i regolamenti.

La funzione giurisdizionale si differenzia per la particolare posizione di terzietà del giudice.

 

Di solito l’esercizio della funzione giurisdizionale avviene in relazione a una lite, o controversia, vale a dire, un conflitto di interessi tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione (giurisdizione contenziosa).

A volte, però, non c’è lite e la presa di posizione del giudice è necessaria per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l’ordinamento non consente alle parti stesse di costituire in modo autonomo, a tutela di un interesse pubblico o dell’interesse privato di soggetti, come i minori o gli incapaci, che non possono agire in prima persona.

Sono questi i casi di volontaria giurisdizione la quale, secondo l’opinione comune, non è un’autentica attività giurisdizionale, ma è un’attività amministrativa che l’ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri.

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