La Garanzia Europea: intervista al Prof. Federico Cappai docente di Diritto Privato dell’Economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari e avvocato civilista

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Prof. Cappai, in che consiste la garanzia europea?

 

La garanzia europea è un sistema di tutela che opera a favore dei consumatori nell’acquisto di beni di consumo, che non sono altro i beni mobili che ciascuno di noi acquista per destinarli alle proprie esigenze quotidiane.

Pensiamo all’acquisto di un apparecchio elettronico, di un telefonino, di indumenti, si tratta di esempi di beni mobili di consumo.

La garanzia europea, è quella garanzia che esprime la tutela degli acquirenti quando i beni acquistati presentino dei cosiddetti difetti di conformità, cioè che siano privi delle caratteristiche o delle qualità che i beni dovrebbero avere, alla luce della descrizione che ne è stata fatta dal venditore, anche per esempio in sede pubblicitaria o nella descrizione che viene fatta al momento della commercializzazione.

 

Quando è stata introdotta?

 

Questo sistema di tutela è abbastanza recente.

E’ stato introdotto nel 2002 per effetto del decreto legislativo n. 24 del 2002 , e si tratta di una disciplina che è stata introdotta in Italia per recepire una direttiva comunitaria di qualche anno prima, precisamente del 1999.

Questo è uno dei tanti esempi di discipline che noi italiani abbiamo introdotto nel nostro Paese, in quanto in qualche modo sollecitati ,per non dire vincolati, obbligati, dalle istituzioni comunitarie.

 

Quale è la differenza tra la Garanzia Europea e la Garanzia Italia?

 

Quando parliamo di garanzia europea facciamo riferimento alle garanzie che sono dovute dal venditore, quindi parliamo del rapporto che intercorre tra il compratore e il venditore.

La prima cosa che secondo me va chiarita, è che non dobbiamo confondere la Garanzia Europea di cui stiamo parlando con le garanzie di fabbrica, che sono delle garanzie liberamente rilasciate dai produttori, che però non hanno niente a che vedere con la garanzia a cui sono tenuti i venditori, una garanzia imposta dalla legge, a cui il venditore non si può sottrarre.

La disciplina di cui sto parlando in questa sede è quella che ciascuno di noi può invocare nei confronti del soggetto che gli vende il bene, non della casa produttrice, questo secondo me è importante chirirlo, soprattutto perché alla maggior parte dei consumatori sfugge.

È’ capitato anche a me di recente, con l’acquisto di un telefonino.

Mi sono accorto dopo qualche tempo che il prodotto da me acquistato manifestava dei difetti di cattivo funzionamento.

Mi trovavo in una situazione nella quale di sicuro avevo a disposizione la garanzia di fabbrica, perché la casa produttrice del telefonino al momento dell’acquisto mi ha rilasciato una garanzia esercitabile entro due anni dal momento dell’acquisto, tuttavia per legge disponevo anche di una garanzia nei confronti del venditore, il centro commerciale dove lo avevo acquistato, nei cui confronti mi sarei potuto rivolgere per chiedere i rimedi a mia tutela per recuperare il pregiudizio subito a causa del difetto del prodotto.

In linea di massima quando acquistiamo dei beni destinati a largo consumo, quando si verificano degli inconvenienti, rivolgiamo la nostra richiesta di tutela e di garanzia al fabbricante, anche perché questo è il modo forse più immediato e più efficace di essere tutelati, perché nella maggior parte delle ipotesi la casa di produzione sostituisce il prodotto o ripara lo stesso, anche in tempi ragionevolmente brevi.

Questo sistema di garanzie di fabbrica di fatto garantisce un’adeguata protezione, l’importante è essere consapevoli che per legge abbiamo la possibilità, il diritto, di rivolgerci direttamente nei confronti del venditore.

Il più delle volte non ne abbiamo l’esigenza perché c’è un intervento abbastanza efficace da parte della casa produttrice del prodotto, però nel mio caso mi sono trovato in una situazione nella quale la casa produttrice mi ha negato l’intervento di garanzia, o meglio, mi proponeva un intervento di garanzia che ritenevo non soddisfacente, mi proponeva di sostituire il prodotto da me acquistato, non più in produzione, con un prodotto a suo dire equivalente, che reputavo per me assolutamente non soddisfacente.

A quel punto ho chiesto alla casa produttrice che mi facesse riavere indietro il mio telefonino, in modo che mi potessi rivolgere al venditore, al quale lo avrei restituito e richiesto indietro il prezzo di acquisto dello stesso.

Secondo me è molto importante capire che esistono due canali, quello del fabbricante e quello del venditore.

Questa mia disgressione, è partita dalla sua domanda intesa a precisare le differenze, tra la Garanzia Legale cosiddetta Europea e la Garanzia di Diritto Interno, ribadisco, garanzie di cui noi disponiamo nei confronti del vendotore, non abbiamo mai messo da parte la garanzia di fabbrica.

 

Si, ritornando alle differenze tra queste due garanzie, quali sono?

 

Le differenze sono molteplici.

Le due più significative sono, la prima un allungamento dei termini di decadenza e di prescrizione rispetto alla garanzia interna, e la seconda una estensione dei rimedi messi a disposizione dell’acquirente/consumatore, una estensione dei rimedi della Garanzia Europea, rispetto ai rimedi tradizionali della Garanzia di Diritto Interno.

Riguardo i termini di decadenza e di prescrizione, mentre in base alla disciplina tradizionale il compratore che acquista un bene difettoso, deve denunciare i difetti entro otto giorni e poi può agire in giudizio entro un anno dalla consegna del bene, in base alla garanziza europea, il termine di denuncia è stato elevato a sessata giorni, e il termine di prescrizione è stato portato a due anni.

Questo significa che se noi acquistiamo, per esempio, un prodotto informatico, un computer, in veste di consumatori, se dovessimo riscontrare un cattivo funzionamento, un difetto, abbiamo sessanta giorni di tempo per denunciare il difetto riscontrato, e due anni di tempo per agire in giudizio contro il venditore, laddove il venditore non offrisse una propria disponibilità a intervenire spontaneamente per sostituire il prodotto oppure per ripararlo e quindi eliminare il difetto riscontrato, questa è una prima differenza, quindi tempi più favorevoli per il consumatore.

 

La seconda differenza riguarda il ventaglio di rimedi messi a disposizione dell’acquirente consumatore.

In base alla disciplina di diritto interno tradizionale che è la disciplina di cui noi disponiamo a partire dal 1942, l’anno di approvazione del codice civile italiano, i rimedi diritto interno sono esclusivamente la riduzione del prezzo d’acquisto e la risoluzione del contratto.

Attraverso la riduzione, il compratore, se il bene è difettoso può ottenere la restituzione di una parte del prezzo pagato, attraverso la risoluzione del contratto, che è un rimedio concesso per l’ipotesi in cui i vizi del bene acquistato siano particolarmente gravi.

Il consumatore, il compratore, tradizionalmente avrebbe potuto ottenere lo scioglimento del contratto, quindi la restituzione integrale del prezzo di acquisto, da parte sua, che implica la restituzione del bene acquistato.

La garanzia europea prevede in aggiunta a questi due rimedi, che permangono, due nuovi rimedi, la possibilità di chiedere la riparazione in natura del prodotto, l’eliminazione dei difetti, o, in seconda battuta, la sostituzione del prodotto acquistato con un prodotto identico ma nuovo, privo di difetti.

Se la riparazione o la sostituzione non siano possibili si ha la riduzione del prezzo, o, nei casi più gravi, la restituzione integrale del prezzo.

 

Si può sostituire con la Garanzia Italia la Garanzia Europa?

 

La garanzia di diritto interno la ritroviamo nel codice civile, gli articoli sono il 1490 e seguenti, la Garanzia Europea oggi è disciplinata all’interno del codice del consumo dall’articolo 128 al 135.

Le sedi dove troviamo questa disciplina sono sedi distinte.

Sostituire la Garanzia Interna con la garanzia Europea è una questione delicata, anche perché il legislatore non ha dato delle indicazioni chiarissime.

In linea di massima oggi l’orientamento prevalente è nel senso che il compratore possa decidere liberamente se avvalersi della garanzia di diritto interno o se optare per la garanzia cosiddetta europea, naturalmente bisogna stare attenti, perché ci si può valere dell’una o dell’altra purché sussistano i presupposti per l’esercizio di queste forme di garanzia.

Faccio un esempio molto concreto.

Se io acquistato un prodotto e riscontro l’esistenza di un difetto, posso decidere di invocare la garanzia di diritto interno, purché sia ancora in termini per denunciare il difetto.

Se sono decorsi più di otto giorni da quando ho scoperto il difetto, non avrebbe senso invocare quella garanzia, perché incorrei nella decadenza per essere ormai maturati i termini di denuncia.

Posso fare questa scelta se sono integri i presupposti per ciascuna delle due forme di tutela che però non sono gli stessi.

 

Perché il consumatore potrebbe avere interesse a optare tra le due, e quindi scegliere l’una forma di garanzia anziché l’altra?

 

La ragione è legata al fatto che a loro modo le due garanzie, quella interna e quella europea, hanno dei vantaggi e degli svantaggi.

Non possiamo dire che la garanzia europea sia quella più vantaggiosa in assoluto rispetto alla garanzia interna, perché la garanzia europea, che si presenta come una garanzia più protettiva per il consumatore, presenta anch’essa degli inconvenienti.

L’inconveniente principale, è che se ci si avvale della garanzia europea se si è costretti a sottostare almeno in prima battuta a un intervento sostitutivo o riparativo del bene acquistato, non si può chiedere la restituzione o il rimborso del prezzo acquistato, perché, la legge lo prevede espressamente, in base alla garanzia europea il consumatore si deve in prima istanza accontentare della riparazione del prodotto, se non è possibile la riparazione, della sostituzione, ma non può pretendere la restituzione del prezzo.

Questo non è previsto della garanzia interna, che consente come primo rimedio di chiedere la riduzione del prezzo, nei casi più gravi la restituzione integrale del prezzo d’acquisto.

Il consumatore potrebbe avere interesse all’immediato rimborso del prezzo, e in questo caso si dovrebbe rivolgere al venditore invocando la garanzia di diritto interno.

Lo potrà fare se siano presenti le condizioni di esercizio di quella garanzia, per esempio, non devono essere decorsi otto giorni dal momento della scoperta del difetto, altrimenti non la potrebbe utilizzare, essendo in corso in decadenza per omessa denuncia nei termini di legge.

Dott.ssa Concas Alessandra

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