La funzione rieducativa della pena

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Si è tentato da sempre di giustificare l’impiego della pena individuando gli elementi che la rendono più adatta alle esigenze di difesa sociale, in essa meglio rilevabili rispetto alle altre sanzioni giuridiche.

Questi elementi sono la costante applicabilità, la possibilità, o maggiore possibilità, di adattarsi alla pericolosità del delinquente, la capacità di rieducare o rendere innocuo il delinquente, la possibilità di essere più fortemente sentita, costituendo valido deterrente.

 

Nonostante la pena sia uno dei fenomeni più diffusi e costanti della vita sociale, ne è stata spesso contestata la fondatezza da parte di pensatori e scienziati che l’hanno definita ingiusta, inutile e persino dannosa.

 

In proposito, oltre agli utopisti Tommaso Moro e Tommaso Campanella, si devono ricordare rmolti teorici dell’anarchismo, tra i quali primeggia la figura di Leone Tolstoj, e soprattutto alcuni grandi sociologi e criminalisti come Girardin, Ferri, Wargha, Montero, che partendo da una concezione ottimistica della vita umana, hanno sostenuto che un’azione di prevenzione largamente e sapientemente esercitata, può rendere inutile la repressione dei delitti, prescindendo da un fatto di importanza quasi fondamentale, e cioè che la tendenza al delitto non è circoscritta a una particolare categoria di individui, come nelle tesi di Cesare Lombroso, ma ha un carattere molto vario.

 

La tendenza al delitto, la capacità a delinquere, in misura maggiore o minore esiste in forma più o meno latente in quasi ogni persona.

 

Sorge la necessità di un’opposizione a questa propensione, individuata in una sofferenza, e il castigo diventa l’unico strumento capace di trattenere gli uomini dal commettere i delitti.

 

In realtà, a questo risultato contribuiscono anche altri fattori.

 

I sentimenti morali e sociali, il senso del dovere, dell’onore e della dignità personale, il modo di agire dell’opinione pubblica, le credenze religiose, la rieducazione della scuola e la capacità formativa di ogni situazione aggregante, comprese quelle lavorative.

 

Con funzione della pena si intende l’efficacia di essa, cioè l’insieme degli effetti che produce e in vista dei quali è adottata dallo Stato.

 

Le teorie elaborate da illustri filosofi e giuristi per definire la funzione della pena sono molte.

 

Le finalità della pena sopra descritte si basano su presupposti diversi,e per garantire la sua efficacia è necessario che esse non siano in conflitto.

 

Le teorie più moderne, che ambiscono a un fondamento giustificato di tipo scientistico, individuano la legittimazione delle funzioni della pena non su basi ideologiche, per di più esterne all’ordinamento giuridico, ma nella misura nella quale la sanzione è capace di perseguire gli obiettivi di prevenzione e di controllo delle condotte umane che le vengono assegnati.

 

Soprattutto in relazione alla prevenzione speciale l’effettività della pena resta una realtà indimostrata, e non si può di sicuro affermare che il nostro sistema “migliori” sia la società sia il colpevole.

 

Secondo alcuni studiosi sembra che dal punto di vista legalistico la carcerazione rappresenti l’unica forma di pena politicamente corretta, mentre secondo altri che seguono il pensiero di Beccaria, come lui ritengono la carcerazione una pena irrazionale, priva di principi e inumana per l’intera società, e il tasso di recidivismo indica che la permanenza in prigione fa dei disadattati, esacerbando la questione del delitto.

 

Un detenuto rilasciato non sembra “rieducato” ma non evidenzia quali possono essere gli effetti della sua pena sul resto della popolazione.

 

L’obiettivo dichiarato dal carcere non corrisponde ai suoi risultati, esso può essere descritto non sulla base dei suoi successi, ma su quella delle sue limitazioni.

 

La limitazione della libertà dell’individuo, la coercizione di vita in un ambiente residenziale sgradevole, e che promuove altra criminalità.

 

Oggi è evidente che la pena non possa più essere considerata come un semplice castigo, emblematico in questo senso l’articolo 27 della nostra Costituzione nel quale è sancito il principio a norma del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

 

In relazione all’Ordinamento italiano, l’articolo 27 della Costituzione, il quale prevede espressamente il trattamento inteso come un programma correzionale, che prenda inizio con la pronuncia della sentenza di condanna e raggiunga il completamento con la cessazione di ogni controllo, ha trovato attuazione con la riforma penitenziaria del 1975.

 

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354 l’amministrazione penitenziaria ha acquisito l’indispensabile strumento normativo per adeguarsi ai precetti costituzionali dell’umanizzazione delle pene e del trattamento rieducativo dei condannati.

 

Per la prima volta la materia penitenziaria è stata disciplinata con legge anzi che con atti amministrativi di vario carattere.

 

 

La Legge 354/75 mette in evidenza lo favore verso la completa esecuzione della pena intramuraria, e introduce la possibilità di ricorrere a misure alternative alla detenzione, sancendo la fine del principio assoluto di intangibilità della sentenza di condanna.

 

Il principio della funzione rieducativa della pena ha ispirato l’introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla detenzione, le quali, sostituendosi alle pene detentive e abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l’azionedi risocializzazione.

 

Ricordiamo in modo riassunto quali sono.

 

Affidamento in prova ai servizi sociali

 

Il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni e al quale non sia stata applicata una misura di sicurezza può essere affidato al servizio sociale per un periodo di prova e posto al di fuori dell’istituto di pena per la durata della pena ancora da scontare, salvo la revoca della misura.

I presupposti per ottenere questo beneficio dopo l’introduzione della Legge Simeone (L.165/98), consistono  nella durata della pena, che non deve superare i tre anni.

 

Si rende necessario che, dopo un periodo di osservazione della personalità un mese, le prescrizioni che l’affidato deve osservare nel corso della misura, siano sufficienti alla sua rieducazione e a prevenire una sua ricaduta nel reato.

 

Competente per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali è il Tribunale di Sorveglianza.

 

All’affidato vengono imposte delle prescrizioni che ne agevolano l’inserimento nella società. Svolgere attività lavorativa che dia sufficiente garanzia, non avere rapporti personali che possano creare occasione al compimento di reati, dimorare oppure no in determinati luoghi, adoperarsi in favore della vittima del suo delitto.

 

Il servizio sociale controlla il comportamento del soggetto e lo aiuta nel reinserimento nella vita sociale, riferendo periodicamente al giudice di sorveglianza.

 

L’affidamento viene revocato ogni volta che il comportamento dell’affidato sembri incompatibile con la prosecuzione della prova, al contrario il periodo di prova che ha esito positivo estingue la pena e ogni altro effetto penale.

 

Una figura specifica di affidamento in prova è quello che si applica in casi particolari, disciplinato dall’articolo 94 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (così come modificato dalla L. 14-07-1993, n. 222 e definitivamente consacrato dalla Legge Simeone ).

 

Si tratta dell’affidamento in prova relativo a condannati tossicodipendenti che abbiano in corso o si intendano sottoporre a un programma di recupero.

 

Costoro possono chiedere in ogni momento di essere affidati in prova al servizio sociale se la pena detentiva loro inflitta o ancora da scontare non superi i 4 anni, e purché abbiano in corso o intendano intraprendere un programma riabilitativo, la quale sussistenza e idoneità deve essere assicurata e certificata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

 

Semilibertà

 

La riforma del 1986 mirava a rimuovere una incoerenza che si era prospettata nell’esperienza applicativa.

 

La giurisprudenza esigeva, ai fini dell’applicazione della misura, che il condannato avesse iniziato l’esecuzione della pena al momento dell’istanza.

 

La necessità di non interrompere un percorso rieducativo avviato in sede extramuraria condusse all’introduzione di una modalità di accesso alla semilibertà che non dipendeva dalla instaurazione della detenzione.

 

Ispirato all’analoga soluzione adottata in tema di affidamento in prova, il dettato del comma 6 dell’articolo 50 dell’Ordinamento Penitenziario, prevedeva che la semilibertà per le pene non superiore a sei mesi potesse essere disposta prima dell’inizio dell’esecuzione se il condannato avesse dimostrato la propria “volontà di reinserimento nella vita sociale”.

 

Lasemilibertà per pene non superiori a sei mesi si presenta sotto una veste diversa, innestata sul ceppo della figura madre diretta ai condannati a pene medio-lunghe.

 

La semilibertà “ordinaria” svolge funzioni transitorie tra il regime di piena detenzione e la scarcerazione finale, che la tipologia riformata non possiede. La semilibertà ordinaria è concessa sulla base dei progressi compiuti durante il trattamento, ed è finalizzata a facilitare il graduale reinserimento sociale del soggetto.

 

La disciplina della semilibertà prevede che i condannati alla pena dell’arresto di qualunque entità o della reclusione non superiore a sei mesi possano essere ammessi a trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

 

Il limite dei sei mesi vale esclusivamente per la reclusione, i condannati all’arresto possono sempre essere ammessi a godere della semilibertà.

 

Nel caso di pena detentiva superiore ai sei mesi al detenuto è concesso il beneficio dopo avere scontato metà della pena o due terzi nei casi dei reati di maggiore allarme sociale.

 

La semilibertà è concessa dal Tribunale di Sorveglianza, ed è revocata se il condannato si dimostra inidoneo al trattamento, oppure se resta assente dall’istituto per più di dodici ore o non vi faccia rientro.

 

Con la Legge 356/92 recante “Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” si è posto il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione (tra le quali la semilibertà) ai soggetti che abbiano riportato condanna per alcuni tipi di reato, come associazione di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sequestro di persona con finalità di rapina o di estorsione.

 

La concessione è ammessa se il condannato svolga attività di collaborazione con la giustizia e non vi siano a suo carico elementi tali da lasciar presumere attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

 

Liberazione anticipata

 

La liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di detenzione scontata, concessa a quei condannati a pena detentiva che abbiano fornito prova di partecipazione all’azione di rieducazione.

 

L’articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario è stato oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale, la quale lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione alla parte nella quale non consentiva la concessione della liberazione anticipata ai condannati all’ergastolo.

 

Nel computo del tempo è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare a detenzione domiciliare.

 

La finalità principale dell’istituto consiste nel rendere più efficace il reinserimento del condannato nella società, la prospettiva di ricevere questo beneficio costituisce un incentivo per il condannato a collaborare attivamente all’azione di rieducazione.

 

Detenzione domiciliare

 

Si tratta di una forma di espiazione della pena presso la propria abitazione.

 

La pena della reclusione non superiore ai quattro anni e la pena dell’arresto possono essere scontate anche nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, oppure in luogo di cura o assistenza quando si tratta di soggetti con particolari inconvenienti.

 

La detenzione domiciliare si differenzia dagli arresti domiciliari perché costituisce un provvedimento di carattere cautelare, che viene adottato nei confronti di soggetti che non sono stati ancora condannati con una sentenza definitiva.

 

L’ibridismo della detenzione domiciliare è aumentato con l’introduzione della legge Simeone (165/98), che disciplina una misura singolare nel quadro delle alternative alla pena detentiva.

 

Con la lettera della disposizione non emerge né che l’istituto in questo caso abbia quei contenuti rieducativi che la costituzione impone in perché si possa attuare la sostituzione dell’espiazione in forma detentiva con misure ad essa alternative, né che la deroga al regime detentivo ordinario sia introdotta per ragioni di contemperamento con altri interessi costituzionalmente tutelati.

 

Le motivazioni che hanno indotto a un innesto di questo genere sono altre e sono relative al tentativo di evitare ai condannati a brevi pene detentive il contatto con l’ambiente del carcere.

 

Alla misura si accede sulla base di un giudizio prognostico circoscritto alla idoneità riconosciuta al beneficio di essere in grado di fronteggiare il pericolo che il soggetto commenta altri reati, ma la legge non specifica quali siano gli elementi dai quali questa valutazione deve scaturire.

 

I parametri di relazione normativa sui quali la decisione si deve basare, sono indeterminati da rendere prospettabile una indiscriminata sottrazione del condannato alla sanzione della pena detentiva.

 

Il lavoro come strumento di trattamento elettivo

 

Lavorare per un detenuto è un diritto più che un dovere.

 

Il lavoro è essenziale nel trattamento rieducativo, così come sancisce l’articolo 15 dell’Ordinamento Penitenziario.

 

Al condannato deve essere assicurato un lavoro, salvo i casi di impossibilità soggettiva (cioè propria del soggetto e non dell’amministrazione), come recita in modo tassativo il comma 2..

 

Lo sforzo dell’Amministrazione Penitenziaria per adeguarsi a questo principio non sembra però avere sortito grandi risultati.

 

L’Articolo 50 del DPR 230, afferma che i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all’esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività, artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro corrispondente ai criteri indicati nel comma 6 dell’articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate dell’istituto, sempre che esista.

Dott.ssa Concas Alessandra

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