La funzione di rieducazione della pena

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La Costituzione italiana all’articolo 27 comma 3 stabilisce che “le pene devono tendere alla

rieducazione del condannato”.

Questo è il presupposto essenziale e irrinunciabile dal quale si deve partire quando si parla di pene e delle loro funzioni.

 

Il concetto di pena è uno dei concetti chiave del diritto penale e della criminologia, è il concetto sul quale si basano gran parte degli studi e delle teorizzazioni di queste materie.

La più afflittiva, la più punitiva delle pene, è la pena detentiva.

Non si può parlare di rieducazione e di funzione rieducativa della pena senza parlare di pena

detentiva, senza parlare di carcere.

Il carcere resta ancora adesso in Italia, la forma di pena più diffusa e quella più paradigmatica nell’indagine sulla reale efficacia rieducativa della pena.

 

A iniziare dal momento nel quale la versione definitiva dell’articolo 27 comma 3 della Costituzione è stata elaborata, sono state elaborate varie opinioni, su più fronti e in ogni frangente, in relazione alla funzione rieducativa della pena e alle interpretazioni che ne sono state date.

Nonostante questo, alla luce della tutela che la Costituzione ha voluto, in modo innovativo e illuminato ma, soprattutto in relazione al significato irrinunciabile che essa ricopre in uno Stato che si dichiara protettore dei diritti inviolabili dell’individuo, la funzione rieducativa non può essere abbandonata o passare in secondo piano.

La pena senza rieducazione è privata della sua essenza, ed è un pretesto per allontanare il reo dalla società, è una forma di afflizione fine a se stessa, un sacrificio inutile (se non addirittura dannoso) del diritto alla libertà dell’individuo.

 

Il carcere, a causa della situazione di disastroso sovraffollamento nel quale si trova da molti anni, evidenzia il suo essere un luogo sempre meno idoneo ad occuparsi di fornire, a chi vi è confinato, gli strumenti necessari per potere intraprendere un cammino rieducativo che lo porti ad essere pronto a rifare, come se fosse un altro uomo , il suo ingresso nella società.

Sono molte le questioni affrontate nell’istituzione carceraria ma che si presterebbero meglio a soluzioni diverse e più appropriate.

 

 La mancanza di fondi per potere finanziare qualunque attività, la carenza di personale

penitenziario, ma, soprattutto, l’assenza di una decisa volontà delle forze politiche di

andare oltre le risposte, le soluzioni provvisorie a questioni molto urgenti e sempre rivolte a non scontentare quell’opinione pubblica secondo la quale il carcere deve essere luogo di sofferenza, hanno fatto sì che il carcere diventasse una sorta di parcheggio per delinquenti, un luogo di segregazione dove la prospettiva di rieducazione, anziché essere un risultato al quale tendere quotidianamente attraverso un trattamento mirato, non è altro che una speranza virtuale e miracolistica.

 

Quanto più degradanti e abbiette si presentano le istituzioni carcerarie, più insicuro

sarà l’effetto criminogeno che esse hanno sui detenuti e ci saranno i tassi di recidiva.

Si crea così un circolo vizioso impossibile da interrompere allo stato attuale dei fatti.

 

Il carcere, a causa della situazione in cui versa, non è di sicuro in grado di

rispettare quello che la Costituzione gli impone, e l’ideale rieducativo

non può e non deve essere abbandonato, se non si vuole che il carcere diventi luogo

di semplice neutralizzazione del detenuto, è necessario cercare la soluzione della questione

al di fuori delle mura dei penitenziari.

 

L’obbiettivo primario della moderna politica del diritto penale, se si vuole dare una

speranza alla rieducazione, deve essere la ricerca di altre alternative al carcere e il

potenziamento di quelle che esistono.

 

La pena detentiva dovrà essere contemplata esclusivamente per le fattispecie più

lesive dei beni giuridici, costituendo davvero l’extrema ratio, mentre sarà affiancata da una vasta gamma di pene alternative, espressione di una forma di penalità capace  di porre un freno al pericoloso e infruttuoso fenomeno del continuo ricorso alle

misure clemenziali.

Questo cammino non può non dipende re da studi comparatistici, indispensabili per

elaborare misure efficaci che si basino sulle esperienze di altri Stati a noi vicini.

 

Nel corso del tempo sono stati realizzati diversi progetti per riformare in questa

direzione il sistema penale, con risultati più o meno significativi.

Basti pensare ai progetti di riforma Pagliaro, Riz, Grosso, Nordio, Pisapia, fino ai recenti disegni di

legge ‘Alfano’ e ‘Severino’.

 

Le proposte avanzate, in queste sono molte occasioni, per un rinnovamento del sistema delle sanzioni penale che avrebbe dovuto avere significativo riflesso anche sul sistema penitenziario. Molte di queste non sono mai state messe in atto in concreto, per i motivi più vari, e molte sono state messe in atto con risultati non all’altezza delle aspettative.

 

Oggi il panorama delle alternative alla pena detentiva, applicabili dal giudice di

cognizione, è piuttosto vario ma privo di effettività e di efficacia. L’unico istituto

applicato davvero su larga scala, con risultati non molto positivi, e la

sospensione condizionale della pena.

Ci sono poi la pena pecuniaria, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria) e le sanzioni applicabili dal giudice di pace (obbligo di

permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria), che nella prassi

giurisprudenziale trovano applicazione molto scarsa e, in alcuni casi, quasi nulla.

 

Questi strumenti si sono rivelati insufficienti a garantire mutamenti significativi in

relazione all’esecuzione della pena, alla diminuzione del sovraffollamento e a

garantire, perciò, la possibilità di conferire alla pena carattere rieducativo.

 

A fronte di questa situazione le soluzioni più recenti proposte dalla dottrina sono

numerose ed eterogenee.

Molte derivano dai risultati positivi ottenuti da altri Paesi, molte altre prendono spunto dal nostro stesso ordinamento e prevedono di estendere ai condannati le pene applicate dal giudice di pace e quelle applicate nei confronti dei minori.

 

Nei progetti e nelle proposte di riforma più recenti si parla di giustizia riparativa, di mediazione penale, di sospensione del processo con messa alla prova, di pene principali di natura interdittiva e prescrittiva, di pena pecuniaria calcolata secondo il sistema dei ‘tassi giornalieri’, di depenalizzazione e di abbassamento delle cornici edittali delle pene. Ma soprattutto, la dottrina è concorde nell’affermare che tali istituti debbano essere inseriti in un progetto di riforma

organica del sistema sanzionatorio, che dia una nuova coerenza e una nuova vitalità

all’ordinamento penale.

 

Si tratta di una soluzione che, nonostante richieda una determinata dose di coraggio

politico, deve e può realisticamente essere tentata se si vuole dare alla questione delle carceri, una soluzione strutturale, lungimirante e duratura, superando la fase di stallo che l’Italia sta vivendo da decenni, nella quale ci si accontenta di soluzioni provvisorie e immediate ma avulse da qualsiasi forma di azione sristematica  sistematico.

 

Una tra le questioni più dibattute in diritto penale è quella relativa agli scopi della pena.

Una delle fonti principali di imbarazzo per il penalista è costituita dalla drammatica divaricazione che si riscontra tra scopi teoricamente assegnabili alla pena e funzioni di fatto svolte (o non svolte) dai sistemi punitivi nella realtà concreta.

 

Il concetto di sanzione penale evoca in modoquasi automatico l’idea di una punizione, di un castigo inflitto a chi si sia reso responsabile di un fatto illecito.

Nessuno oserebbe negare che la pena, per sua natura, consista in uno strumento di afflizione.

Se si trattasse di un concetto così semplice non si comprenderebbe perché in materia di teorie giustificative della pena sia stata elaborata una letteratura così sterminata, non esclusivamente in campo giuridico- penalistico e criminologico, ma anche teologico, filosofico, psicologico e altro.

 

Innanzitutto, per studiare la complessa questione della funzione delle pene, è necessarioabbandonare gli astratti schematismi e ricordare che nei sistemi sociali e giuridici evolutiil significato della punizione non è univoco ma ha molti significati.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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